Cassazione Civile, Ordinanza n. 04428/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., con compensazione delle spese di lite. Non vi è stato esame nel merito dei quattro motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo alla TARI per l'anno d'imposta 2016, con cui era stata richiesta alla società la somma residua di euro 15.554,00 in relazione a un immobile di sua proprietà. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente contro la decisione di primo grado che aveva respinto il suo ricorso. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza deducendo quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere raggiunto con la controparte un accordo transattivo per la rideterminazione delle imposte. La società controricorrente ha accettato la rinuncia e ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, ha determinato la sussistenza dei presupposti per l'estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
In presenza di rinuncia valida e accettazione, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e regola le spese secondo le richieste concordi delle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se validamente proposta e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo senza decisione sul merito.
- Quando le parti raggiungono un accordo transattivo e concordano sulla compensazione delle spese, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio disponendo la compensazione delle spese processuali.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia assorbe ogni esame dei motivi di impugnazione proposti con il ricorso.
Come è indicizzato
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