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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04430/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da immissioni di fumi e odori provenienti da un locale adibito a pizzeria/rosticceria sito nell'immobile confinante, che secondo gli attori invadevano la proprietà vicina e danneggiavano anche una produzione artigianale di confetti. In primo grado vennero richieste l'inibitoria delle immissioni e la rimozione/modifica degli impianti di espulsione dei fumi, oltre al risarcimento del danno. Dopo un primo intervento della Cassazione, che aveva cassato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva affermato la responsabilità risarcitoria dei proprietari senza accertarne un concorso causale nel fatto dannoso, il giudizio fu riassunto e la Corte d'appello, in sede di rinvio, respinse la domanda risarcitoria nei confronti dei proprietari ritenendo non configurabile il loro concorso nella produzione del danno. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2043, 2733 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe trascurato le confessioni e ammissioni rese dal proprietario originario, nonché gli elementi istruttori da cui emergeva la sua partecipazione alla realizzazione del nuovo impianto di smaltimento dei fumi; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sempre individuato nelle ammissioni rese in interrogatorio formale e nelle difese del convenuto; 3) nullità della sentenza per totale assenza di motivazione sulla responsabilità del proprietario dell'immobile da cui provenivano le immissioni. La Corte ha tuttavia ritenuto tutti i motivi inammissibili perché, nella sostanza, diretti a sollecitare una rivalutazione del merito delle prove, privi della specifica indicazione degli atti e del loro contenuto richiesta dall'art. 366 n. 6 c.p.c., e non idonei a configurare un vizio motivazionale nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c.; inoltre, il terzo motivo non indicava correttamente il parametro dell'art. 132 c.p.c. e si risolveva anch'esso in dissenso sulla valutazione delle risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti della proprietaria dell'immobile fonte delle immissioni. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e, applicando l'art. 96 c.p.c., l'ha condannata anche al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata, oltre a una somma in favore della Cassa delle ammende. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana va imputata al soggetto che abbia causato il fatto dannoso come autore materiale o morale; la sola proprietà del fondo o del locale non basta, se manca un apporto causale al fatto illecito.

  • art. 2051 c.c.

    La domanda risarcitoria può essere proposta nei confronti del custode della cosa solo quando il danno sia causalmente riferibile alla cosa in custodia.

  • art. 2733 c.c.

    Le confessioni o ammissioni evocate dalla parte non sono state ritenute idoneamente valorizzate ai fini del vizio denunciato, anche per difetto di specifica indicazione degli atti.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non è stata formulata secondo i criteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per contestare il governo della prova da parte del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Non consente di trasformare la doglianza in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione va dedotta correttamente e comunque non può risolversi in una critica al merito della valutazione probatoria.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non permette una nuova valutazione delle prove; il fatto deve essere specificamente individuato.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    È necessario indicare specificamente atti e documenti, trascriverne il contenuto rilevante e localizzarli nel processo, a pena di inammissibilità del motivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione anticipata può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso quando le ragioni della proposta siano condivise dal collegio.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    La mancata presentazione di memoria non impedisce la decisione collegiale quando la proposta sia ritenuta corretta.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di ricorso inammissibile, la Corte ha applicato la condanna per პასუხისმგabilità aggravata, liquidando sia la somma commisurata ai compensi sia un'ulteriore somma equitativa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stata attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La responsabilità per immissioni illecite non può essere affermata nei confronti del mero proprietario dell'immobile se non sia accertato un suo concreto concorso causale nella realizzazione del fatto dannoso, come autore, coautore o custode della cosa fonte del danno.
  • Quando il danno derivi dall'attività svolta dal conduttore o da impianti da questi utilizzati, il proprietario locatore non risponde automaticamente solo perché consapevole della situazione o perché non abbia intimato la cessazione delle immissioni; occorre un effettivo potere di controllo e un apporto causale al fatto.
  • In sede di legittimità, la censura che voglia investire la valutazione delle prove deve rispettare rigorosamente l'art. 366, n. 6, c.p.c., indicando specificamente atti, documenti e loro contenuto; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la richiesta di una nuova ponderazione delle risultanze istruttorie.
  • La deduzione di nullità della sentenza per difetto di motivazione non può essere utilizzata per contestare il merito della decisione; va invece individuato il corretto parametro processuale e il vizio deve emergere dal testo della sentenza stessa.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alle spese, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. quando l'iniziativa processuale sia ritenuta priva di adeguato fondamento.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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