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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36396/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio emesso nel corso di un giudizio civile. La parte interessata ha proposto opposizione davanti al Tribunale, contestando la misura della liquidazione. Il Tribunale di Firenze ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto del 16 luglio 2018. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, degli artt. 49, 50 e 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'art. 11 della tabella allegata al d.m. 30 maggio 2002, nonché degli artt. 34 e 112 c.p.c., lamentando anche nullità del procedimento e omesso esame di fatti decisivi; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 56, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 2725, 2726 e 2729, comma 2, c.c., sostenendo che alcune spese non erano state documentate. Il punto centrale era che il CTU avrebbe svolto attività ultronea rispetto al quesito, estendendo l'indagine a un appartamento estraneo al giudizio, e tale attività era stata compresa nel compenso liquidato, con incidenza sull'onorario a percentuale calcolato su un importo comprensivo anche di danni riferiti a bene non oggetto del quesito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso del CTU il giudice debba verificare se l'attività svolta sia conforme ai quesiti e ai parametri legali di cui all'art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, tenendo conto della difficoltà, completezza e pregio della relazione. Ha rilevato che, nel caso concreto, il consulente aveva svolto un'attività ulteriore rispetto al quesito, includendo un appartamento estraneo all'oggetto della causa, e che tale attività era stata erroneamente considerata nel calcolo del compenso nonostante la specifica contestazione della parte. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso del CTU.

  • artt. 49, 50, 51 d.P.R. n. 115 del 2002

    L'art. 51 è indicato dalla Corte come parametro per la determinazione del compenso, da rapportare a difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale.

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato dalla Corte quale disciplina dell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio.

  • art. 11 legge 8 luglio 1980, n. 319

    Indicata come precedente disciplina sostanzialmente conservata dall'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 11 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso insieme all'art. 112 c.p.c. per dedurre vizi di ultrapetizione e/o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 34 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per dedurre nullità del procedimento, ma senza che la Corte ne fondi la decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che il giudice avrebbe deciso oltre i limiti della domanda o omesso di pronunciarsi su questioni decisive.

  • art. 56, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel secondo motivo a sostegno della contestazione sulla documentazione delle spese sostenute dal consulente.

  • artt. 2725, 2726 e 2729, comma 2, c.c.

    Invocati nel secondo motivo in relazione alla prova e documentazione delle spese del consulente tecnico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare la coerenza dell'attività svolta dall'ausiliare con i quesiti conferiti, senza includere nel compenso attività ultronee o estranee all'oggetto dell'incarico.
  • La liquidazione del compenso del CTU deve essere parametrata, ai sensi dell'art. 51 d.P.R. n. 115 del 2002, alla difficoltà, completezza e qualità della relazione peritale.
  • L'opposizione alla liquidazione del compenso del CTU non è la sede per rimettere in discussione utilità e validità della consulenza in sé, se tali questioni attengono al merito della causa; tuttavia resta scrutinabile la corretta delimitazione dell'incarico ai fini della quantificazione del compenso.
  • Se il compenso è stato calcolato includendo attività o valori relativi a beni o questioni non compresi nel quesito peritale, la liquidazione deve essere riesaminata e rideterminata dal giudice del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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