Cassazione Civile, Ordinanza n. 21915/2025 del 30/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società immobiliare in liquidazione e dei suoi soci per l'anno d'imposta 2007: alla società erano contestati maggiori ricavi ai fini IRAP e IVA, ai soci maggiori redditi ai fini IRPEF, sul presupposto che in alcune vendite di immobili il prezzo dichiarato fosse inferiore a quello effettivamente corrisposto. La CTR aveva accolto solo in parte gli appelli dei contribuenti, ritenendo legittimo un accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, in particolare sul divario tra prezzo di vendita, importi dei mutui concessi agli acquirenti e valori risultanti da perizie bancarie. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR elevato a fatto notorio la prudenza delle banche nella stima degli immobili dati a garanzia; (2) violazione dell'art. 2729 c.c. per avere valorizzato indizi ritenuti non gravi, precisi e concordanti; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la contestazione del criterio usato dall'Ufficio per determinare il valore reale degli immobili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la CTR si è conformata ai principi in tema di accertamento tributario fondato su presunzioni semplici: l'Ufficio può desumere maggiori ricavi anche da indizi, purché gravi, precisi e concordanti, e il giudice deve valutarli complessivamente, non atomisticamente. Ha escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c. perché il richiamo alla prudenza delle banche non è stato posto come prova autonoma fondata sul notorio, ma solo come elemento del ragionamento presuntivo. Ha inoltre osservato che il minor prezzo indicato nel rogito rispetto al mutuo concesso e alle perizie bancarie può costituire un indizio utilizzabile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attinente alla motivazione dell'avviso di accertamento e non dedotto correttamente come violazione di legge; inoltre i ricorrenti non avevano interesse a censurarlo, poiché la CTR aveva adottato un diverso criterio di quantificazione; infine operava la doppia conforme senza specifica dimostrazione dell'omesso esame. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata difesa dell'Agenzia. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non vi è violazione quando il giudice utilizza una massima di esperienza o un elemento di comune ragionevolezza come componente del ragionamento presuntivo, senza porlo come prova autonoma fondata sul notorio.
le presunzioni semplici sono utilizzabili se gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutarle complessivamente e il contribuente deve offrire prova contraria idonea.
una volta ritenuti attendibili gli indizi dell'Ufficio, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
l'inesistenza di passività dichiarate o, più in generale, gli elementi posti a base dell'accertamento possono essere desunti anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
richiama la disciplina dell'accertamento anche per soggetti diversi dalle persone fisiche.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
per l'IVA l'accertamento può essere fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza necessità di prova certa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il corretto parametro per denunciare la violazione di legge sulla motivazione e sui presupposti giuridici dell'accertamento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di motivazione non è utilizzabile per rivalutare il ragionamento presuntivo già scrutinato nei gradi di merito, specie in presenza di doppia conforme.
richiamato solo per la costituzione della resistente al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, il maggior reddito o i maggiori ricavi possono essere fondati anche su presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati complessivamente e risultino gravi, precisi e concordanti.
- Il giudice di merito non può considerare isolatamente i singoli indizi, ma deve apprezzarli nel loro insieme e motivare sul percorso logico seguito; la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
- Lo scostamento tra il prezzo dichiarato in un atto di compravendita immobiliare e l'importo del mutuo erogato all'acquirente, unitamente ad altri elementi coerenti, può integrare un valido quadro presuntivo di ricavi non dichiarati.
- Un richiamo a nozioni di comune esperienza o a criteri prudenziali normalmente adottati dagli operatori economici non integra, di per sé, una prova sul notorio se è usato soltanto come supporto logico del ragionamento presuntivo.
- Quando la doglianza riguarda in realtà la motivazione dell'atto impositivo o la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, il motivo deve essere formulato e inquadrato correttamente come violazione di legge o vizio specifico, senza trasformarsi in una critica meramente rivalutativa; in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente circoscritto.
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