Cassazione Civile, Ordinanza n. 33688/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società operante nel settore della panificazione, con rideterminazione di maggiori ricavi non dichiarati ai fini Iva e Irap per l'anno 2012, oltre a distinti avvisi ai soci per maggior reddito di partecipazione ai fini Irpef. In primo grado i ricorsi erano stati accolti; in appello, invece, la decisione è stata riformata a favore dell'Ufficio. In cassazione i contribuenti hanno proposto due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché la CTR avrebbe ritenuto legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi da pizza e dolci senza considerare una perizia tecnica di parte che contestava il metodo accertativo; (2) violazione dell'art. 24 della l. n. 4/1929, sostenendo che l'avviso fosse illegittimo perché non era stato consegnato il PVC e, comunque, l'atto era stato emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla sua consegna. La difesa dell'Ufficio è stata incentrata sulla natura di accertamento 'a tavolino' senza accesso nei locali aziendali e sulla correttezza della ricostruzione induttiva, oltre che sull'assenza del presupposto per l'obbligo di PVC e di termine dilatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che non fosse configurabile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poiché la doglianza investiva in realtà la valutazione di elementi istruttori e di deduzioni difensive, mentre la perizia stragiudiziale costituisce mero argomento di prova e non un fatto storico. Inoltre la CTR aveva comunque considerato e disatteso le critiche della contribuente, valorizzando l'inattendibilità dei dati contabili e la correttezza della ricostruzione induttiva dei ricavi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito: trattandosi di accertamento documentale svolto presso l'Ufficio, su invito a produrre documentazione, senza accesso o ispezione nei locali aziendali, non era dovuta la redazione/consegna del PVC né operava il termine dilatorio di sessanta giorni previsto per gli accessi; per l'Iva, la contribuente aveva comunque partecipato a una fase endoprocedimentale articolata, con più incontri e possibilità di produrre documenti, sicché non risultava violato il diritto al contraddittorio nei termini rilevanti. È stata inoltre dichiarata l'assenza di statuizioni sulle spese, mentre resta l'onere del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico principale o secondario decisivo, non alla mera critica della valutazione di elementi istruttori o di argomentazioni difensive.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento e il modo della sua discussione in causa e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessario il rispetto degli oneri di specificazione e deposito degli atti rilevanti.
art. 24 legge n. 4/1929
La disciplina richiamata non impone, nel caso di accertamento documentale senza accesso, la consegna del PVC; l'obbligo si collega alle attività di verifica con accesso nei locali.
art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/1972
La redazione del verbale di verifica e del verbale conclusivo è richiesta nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, non negli accertamenti 'a tavolino' svolti negli uffici.
art. 33, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Il richiamo estende, per le imposte dirette, la disciplina procedimentale prevista in materia IVA in tema di accessi e verifiche.
Lo statuto del contribuente, e il termine dilatorio di sessanta giorni, operano in presenza di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, perché questa ha valore di mero elemento argomentativo e non di fatto storico decisivo.
- Per dedurre utilmente l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve individuare con precisione il fatto storico, il dato che lo dimostra, il momento della sua discussione processuale e la sua decisività.
- Il contraddittorio endoprocedimentale e il termine dilatorio di sessanta giorni sono presidi collegati, in via tipica, ad accessi, ispezioni o verifiche svolti nei locali del contribuente; non si applicano automaticamente agli accertamenti documentali svolti presso gli uffici dell'Amministrazione.
- Nell'accertamento 'a tavolino' basato sulla richiesta di documentazione e su interlocuzioni con il contribuente, la mancata consegna del PVC non determina di per sé invalidità dell'atto, se non ricorre il presupposto dell'accesso nei locali.
- Quando il giudice di merito abbia comunque esaminato e motivatamente disatteso le difese del contribuente sulla ricostruzione induttiva dei ricavi, la censura in cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
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