Cassazione Civile, Ordinanza n. 22413/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto il risarcimento del danno per l’asserito abuso nella reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, sostenendo di avere lavorato dal 1990 come operatore agricolo presso il Centro di Meccanizzazione Agricola di Trapani, con rinnovi e proroghe oltre i limiti di legge. La Corte d’appello aveva invece ritenuto legittima la successione dei contratti, valorizzando: la speciale disciplina sul lavoro agricolo a termine; la natura stagionale dell’attività agricola intesa in senso ampio; e la legge regionale siciliana n. 4/2006, interpretata come idonea a giustificare la reiterazione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi: violazione delle norme sui contratti a termine e sulla durata massima; erronea qualificazione del datore come imprenditore agricolo; errata riconduzione delle mansioni svolte ad attività agricola/stagionale; mancato corretto rilievo della disciplina collettiva e della normativa regionale; nonché censura sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato la disciplina del lavoro agricolo a termine. Ha ribadito che l’ente resistente è un ente pubblico non economico e non può essere qualificato imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.; pertanto non gli sono applicabili le deroghe previste per i datori di lavoro dell’agricoltura. Ha inoltre precisato che la deroga al limite di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso rigoroso e che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare in concreto le mansioni effettivamente svolte e la loro effettiva stagionalità, con onere probatorio a carico del datore di lavoro. È stato assorbito il quarto motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è il parametro di impugnazione per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi dedotto dal ricorrente
art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001
la deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso rigoroso
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001
si applica ai datori di lavoro dell’agricoltura, qualità che non compete all’ente resistente
riproduce la disciplina sul contratto a termine e sulla stagionalità, da interpretare in continuità con la normativa previgente
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
la deroga alla durata massima dei contratti a termine vale solo per rapporti stagionali
art. 21, comma 8, lett. c, CCNL Operai agricoli e florovivaisti
mostra che esistono lavoratori a termine non ricompresi nella deroga sulla durata massima
art. 29, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81/2015
richiamato nel ricorso quale disposizione di raccordo con il lavoro agricolo a termine
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
richiamato nel ricorso in relazione ai rimedi per l’abuso del contratto a termine nel pubblico impiego
richiamato nel ricorso in relazione alla quantificazione del danno/conseguenze dell’abuso del termine
definisce l’imprenditore agricolo; l’ente resistente non vi rientra
art. 3, u.c., L. n. 386/1976
richiamato come argomento difensivo ritenuto non idoneo a mutare la natura dell’ente
art. 12 L.R. n. 13/1990
la disposizione sui centri di zona di meccanizzazione agricola non comporta la qualificazione dell’ente come imprenditore agricolo
artt. 2 e 3 L.R. Sicilia n. 21/1965
indicati come base normativa della natura e delle finalità pubbliche dell’ente
richiamata come ulteriore fonte delle competenze dell’ente
non è idonea a derogare alla disciplina nazionale dei contratti a termine
l’elenco delle attività stagionali è considerato tassativo e non suscettibile di analogia
consente il richiamo per relationem di precedenti conformi
Massime di principio
- La deroga al limite di durata dei contratti a tempo determinato nel settore agricolo presuppone che il datore sia effettivamente un imprenditore agricolo e che l’attività sia stagionale in senso stretto.
- Un ente pubblico non economico non può essere qualificato imprenditore agricolo solo perché svolga in concreto, tramite una propria struttura, attività materialmente riconducibili al ciclo agricolo.
- La nozione di attività stagionale va intesa rigorosamente: non basta che l’attività sia collegata al settore agricolo o presenti una ciclicità annuale, ma occorre che sia preordinata a un espletamento temporaneo limitato a una stagione.
- L’elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale è tassativo e non può essere esteso per analogia; anche la contrattazione collettiva deve individuare specificamente le attività stagionali.
- Quando il lavoratore contesta la natura stagionale delle mansioni, il giudice deve accertare in concreto le mansioni effettivamente svolte e la loro riconducibilità alle attività stagionali; l’onere di provare la stagionalità e l’addestramento esclusivo a tali attività grava sul datore di lavoro.
- La legge regionale non può, da sola, derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine se non vi è una base normativa compatibile e specifica.
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