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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22413/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto il risarcimento del danno per l’asserito abuso nella reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, sostenendo di avere lavorato dal 1990 come operatore agricolo presso il Centro di Meccanizzazione Agricola di Trapani, con rinnovi e proroghe oltre i limiti di legge. La Corte d’appello aveva invece ritenuto legittima la successione dei contratti, valorizzando: la speciale disciplina sul lavoro agricolo a termine; la natura stagionale dell’attività agricola intesa in senso ampio; e la legge regionale siciliana n. 4/2006, interpretata come idonea a giustificare la reiterazione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi: violazione delle norme sui contratti a termine e sulla durata massima; erronea qualificazione del datore come imprenditore agricolo; errata riconduzione delle mansioni svolte ad attività agricola/stagionale; mancato corretto rilievo della disciplina collettiva e della normativa regionale; nonché censura sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato la disciplina del lavoro agricolo a termine. Ha ribadito che l’ente resistente è un ente pubblico non economico e non può essere qualificato imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.; pertanto non gli sono applicabili le deroghe previste per i datori di lavoro dell’agricoltura. Ha inoltre precisato che la deroga al limite di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso rigoroso e che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare in concreto le mansioni effettivamente svolte e la loro effettiva stagionalità, con onere probatorio a carico del datore di lavoro. È stato assorbito il quarto motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro di impugnazione per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi dedotto dal ricorrente

  • art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001

    la deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso rigoroso

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001

    si applica ai datori di lavoro dell’agricoltura, qualità che non compete all’ente resistente

  • art. 19 d.lgs. n. 81/2015

    riproduce la disciplina sul contratto a termine e sulla stagionalità, da interpretare in continuità con la normativa previgente

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015

    la deroga alla durata massima dei contratti a termine vale solo per rapporti stagionali

  • art. 21, comma 8, lett. c, CCNL Operai agricoli e florovivaisti

    mostra che esistono lavoratori a termine non ricompresi nella deroga sulla durata massima

  • art. 29, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81/2015

    richiamato nel ricorso quale disposizione di raccordo con il lavoro agricolo a termine

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel ricorso in relazione ai rimedi per l’abuso del contratto a termine nel pubblico impiego

  • art. 32 L. n. 183/2010

    richiamato nel ricorso in relazione alla quantificazione del danno/conseguenze dell’abuso del termine

  • art. 2135 c.c.

    definisce l’imprenditore agricolo; l’ente resistente non vi rientra

  • art. 3, u.c., L. n. 386/1976

    richiamato come argomento difensivo ritenuto non idoneo a mutare la natura dell’ente

  • art. 12 L.R. n. 13/1990

    la disposizione sui centri di zona di meccanizzazione agricola non comporta la qualificazione dell’ente come imprenditore agricolo

  • artt. 2 e 3 L.R. Sicilia n. 21/1965

    indicati come base normativa della natura e delle finalità pubbliche dell’ente

  • L.R. Sicilia n. 73/1977

    richiamata come ulteriore fonte delle competenze dell’ente

  • L.R. Sicilia n. 4/2006

    non è idonea a derogare alla disciplina nazionale dei contratti a termine

  • d.P.R. n. 1525/1963

    l’elenco delle attività stagionali è considerato tassativo e non suscettibile di analogia

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il richiamo per relationem di precedenti conformi

Massime di principio

  • La deroga al limite di durata dei contratti a tempo determinato nel settore agricolo presuppone che il datore sia effettivamente un imprenditore agricolo e che l’attività sia stagionale in senso stretto.
  • Un ente pubblico non economico non può essere qualificato imprenditore agricolo solo perché svolga in concreto, tramite una propria struttura, attività materialmente riconducibili al ciclo agricolo.
  • La nozione di attività stagionale va intesa rigorosamente: non basta che l’attività sia collegata al settore agricolo o presenti una ciclicità annuale, ma occorre che sia preordinata a un espletamento temporaneo limitato a una stagione.
  • L’elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale è tassativo e non può essere esteso per analogia; anche la contrattazione collettiva deve individuare specificamente le attività stagionali.
  • Quando il lavoratore contesta la natura stagionale delle mansioni, il giudice deve accertare in concreto le mansioni effettivamente svolte e la loro riconducibilità alle attività stagionali; l’onere di provare la stagionalità e l’addestramento esclusivo a tali attività grava sul datore di lavoro.
  • La legge regionale non può, da sola, derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine se non vi è una base normativa compatibile e specifica.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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