Cassazione Civile, Ordinanza n. 22459/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a un lavoratore addetto a mansioni di viaggio/trasporto, dopo che questi si era rifiutato di eseguire un’ulteriore prestazione di lavoro straordinario richiesta il venerdì sera per un viaggio non programmato e con pernottamento fuori casa. La Corte d’appello aveva annullato il licenziamento, ritenendo inesigibile l’ordine datoriale: da un lato, perché l’art. 13 del CCNL logistica/trasporto andava interpretato nel senso che il limite delle 9 settimane consecutive dovesse essere calcolato sulle settimane lavorate, al netto dei riposi; dall’altro, perché la richiesta di straordinario era stata impartita senza congruo preavviso e in violazione dei canoni di buona fede e correttezza, oltre che in presenza di un pregresso mancato pagamento integrale di lavoro straordinario già svolto, circostanza valorizzata anche ai fini dell’exceptio inadimpleti contractus. La società ricorrente ha censurato la decisione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 13 CCNL e dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. e art. 12 preleggi, sostenendo che la formula "9 settimane consecutive" dovesse riferirsi a 9 settimane lavorative consecutive; (2) violazione dell’art. 1460 c.c. in relazione agli artt. 1175, 1375 e 1455 c.c., contestando il riconoscimento della legittimità del rifiuto del lavoratore; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’esistenza di un accordo di forfettizzazione dello straordinario, che avrebbe escluso l’inadempimento datoriale relativo al pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, condividendo l’interpretazione della Corte territoriale dell’art. 13 CCNL, letta in coerenza con la normativa legale sull’orario di lavoro, con la finalità di tutela della salute e sicurezza e con il carattere eccezionale dello straordinario. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che la decisione d’appello non si fondava solo sull’interpretazione del CCNL, ma su una pluralità di inadempimenti datoriali: l’ordine di prestazione era inesigibile; vi era stata violazione dei principi di buona fede e correttezza per mancanza di preavviso; vi era inoltre un significativo pregresso inadempimento sul pagamento dello straordinario, idoneo a giustificare il rifiuto del lavoratore ex art. 1460 c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava i requisiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo: il ricorrente non aveva indicato in modo specifico come e quando l’accordo di forfettizzazione fosse stato discusso, né la sua localizzazione nel fascicolo, né la sua decisività. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per i motivi di ricorso per violazione di legge e dei contratti collettivi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
art. 13 C.C.N.L. "Logistica, trasporto, merci e spedizione" del 1° agosto 2013
"il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale"; "Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il lavoratore è tenuto a prestare lavoro straordinario a condizione che nel periodo di 9 settimane consecutive il numero totale delle ore di lavoro straordinario non sia superiore a 36"
La clausola va letta in senso restrittivo e sistematico, nel quadro del contenimento dello straordinario; il periodo di 9 settimane consecutive si computa sulle settimane effettivamente lavorate, al netto dei riposi/inattività.
Richiamati come canoni ermeneutici per interpretare la clausola collettiva secondo il senso letterale, l’intenzione delle parti e la lettura sistematica.
art. 12 preleggi
Richiamato nel motivo di ricorso per l’interpretazione della norma collettiva; il ricorso non è stato accolto.
L’exceptio inadimpleti contractus può giustificare il rifiuto della prestazione quando vi sia un significativo inadempimento della controparte, valutato anche alla luce della buona fede e della proporzionalità.
Impone correttezza nell’esecuzione del rapporto, rilevante nella gestione dello straordinario e nella valutazione del rifiuto della prestazione.
Impone l’esecuzione del contratto secondo buona fede; la sua violazione da parte datoriale integra un inadempimento valutabile ai fini dell’art. 1460 c.c.
La gravità dell’inadempimento è elemento rilevante nella valutazione della legittimità del rifiuto e della reazione disciplinare.
art. 18, comma 4, Statuto dei lavoratori
Applicata la tutela reintegratoria attenuata in ragione dell’inesigibilità dell’ordine e della mancanza di illiceità della condotta del lavoratore.
art. 41 Cost.
Richiamato a sostegno della tutela della salute e sicurezza del lavoratore e dei limiti all’orario straordinario.
Richiamato quale norma di chiusura a tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore, coerente con limiti ragionevoli allo straordinario.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve specificare gli atti e i documenti su cui fonda il motivo di ricorso per cassazione.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Impone il deposito dei documenti richiamati a fondamento del ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo; il testo disponibile è tronco e non consente ulteriore precisione.
Massime di principio
- La clausola collettiva sul lavoro straordinario va interpretata in modo coerente con la disciplina legale dell’orario di lavoro e con la finalità di tutela della salute e sicurezza, evitando letture che ne consentano un uso elusivo o eccessivo.
- Quando una disposizione contrattuale prevede un lavoro straordinario residuale e condizionato, il suo superamento può essere legittimamente richiesto solo entro limiti ragionevoli ed esigibili; la valutazione deve tenere conto del contesto concreto, del preavviso e delle modalità della prestazione.
- Il rifiuto del lavoratore di eseguire un ordine datoriale può essere giustificato dall’exceptio inadimpleti contractus se la controparte ha tenuto un inadempimento significativo, valutato in concreto anche secondo buona fede, correttezza e proporzionalità.
- Ai fini dell’art. 1460 c.c. non basta contestare l’inadempimento altrui in astratto: occorre verificare la complessiva rilevanza degli inadempimenti della controparte e la loro incidenza sulla prestazione richiesta.
- Nel ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare in modo puntuale il fatto storico, la sua emergenza dagli atti, il momento e il modo in cui è stato discusso, oltre alla sua decisività; in difetto il motivo è inammissibile.
- La censura di omesso esame non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o per dedurre fatti non specificati con autosufficienza.
- Se la condotta contestata al lavoratore è priva di illiceità perché il comando datoriale è inesigibile o perché sussistono giustificazioni ex art. 1460 c.c., il licenziamento disciplinare non può reggere e si applica la tutela reintegratoria attenuata.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22413/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22421/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22424/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22436/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22440/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22442/2024 del 08/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →