Cassazione Civile, Ordinanza n. 22436/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da due distinti licenziamenti disciplinari intimati dalla stessa società assicurativa a un dipendente, il primo nel 2018 e il secondo nel marzo 2020. La società sosteneva che la contestazione disciplinare posta a base del secondo licenziamento riguardasse fatti diversi e ulteriori rispetto a quelli già addebitati in precedenza; il lavoratore, invece, aveva dedotto che il datore avesse già esercitato il potere disciplinare sugli stessi fatti e che, quindi, il secondo licenziamento fosse precluso dal principio del ne bis in idem e dal divieto di frazionamento della contestazione disciplinare. La Corte d’appello aveva confermato l’illegittimità del secondo licenziamento ritenendo che i fatti del 2020 fossero già compresi nella contestazione del 2018 e che il datore avesse quindi consumato il potere disciplinare. In cassazione la società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello rivalutato la precedente contestazione disciplinare e la vicenda del primo licenziamento; 2) ulteriore ultrapetizione e violazione delle regole processuali del rito del lavoro per avere rilievo a una pretesa mancanza di specificità della precedente contestazione, ritenuta eccezione non rilevabile d’ufficio; 3) violazione dei principi di armonia delle decisioni, certezza del diritto e prevenzione del conflitto di giudicati, lamentando che il giudice avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa dell’esito del giudizio sul primo licenziamento; 4) violazione dell’art. 7 St. lav., dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 18, comma 4, St. lav. per avere la Corte territoriale applicato in modo errato il principio del ne bis in idem e della duplicazione/frazionamento dell’azione disciplinare, oltre a critiche sull’interpretazione delle contestazioni disciplinari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo e inammissibili il secondo e il quarto. In particolare, ha affermato che non vi era ultrapetizione, perché il giudice del secondo giudizio era chiamato a verificare proprio se i fatti contestati nel 2020 coincidessero sostanzialmente con quelli già addebitati nel 2018; tale verifica implicava un autonomo apprezzamento di merito sulle contestazioni disciplinari e non era vincolata dalle valutazioni rese nel diverso giudizio sul primo licenziamento. Ha poi escluso che potesse parlarsi di conflitto di giudicati rilevante o di obbligo di sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c., osservando che all’epoca della decisione il giudicato esterno non era ancora formatosi e, comunque, l’eventuale successiva formazione del giudicato sul primo licenziamento non incideva sulla legittimità della sentenza impugnata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato di avere proposto in appello uno specifico motivo sul preteso vizio di ultrapetizione relativo alla specificità della prima contestazione; il motivo è stato quindi dichiarato inammissibile. Quanto al quarto motivo, la Corte ha ribadito che l’interpretazione della contestazione disciplinare è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione apparente, profili qui non adeguatamente dedotti. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice attribuisce o nega un bene diverso da quello richiesto; non vi è ultrapetizione se il giudice interpreta autonomamente fatti e atti rilevanti per decidere la domanda devolutagli.
Richiamato dalla ricorrente come norma del rito del lavoro, ma la Corte rileva che la doglianza sul vizio processuale non era stata specificamente dedotta in appello.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di eccezione in senso stretto del difetto di specificità della contestazione disciplinare; la Corte dichiara inammissibile il motivo per difetto di specifico gravame.
Invocato dalla ricorrente in relazione alle preclusioni del rito del lavoro; la Corte non affronta il merito della tesi perché manca la previa deduzione in appello del vizio lamentato.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il mezzo corretto per denunciare la violazione di norme di diritto o dei canoni ermeneutici; non consente una mera proposta di interpretazione alternativa degli atti.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È richiamato per i vizi processuali, ma non può essere usato per riproporre criticamente l’interpretazione di fatto degli atti compiuta dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La censura motivazionale è ammessa solo nei limiti oggi ristretti dalla vigente formulazione della norma.
La sospensione del processo per evitare conflitti di giudicati non è necessaria quando, al momento della decisione, il giudicato esterno non si è ancora formato e la questione presupposta non è assistita da un vincolo decisorio.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare la necessità di evitare giudicati contrastanti; la Corte non ne ravvisa l’applicabilità nel caso concreto.
Richiamato dalla ricorrente come norma connessa ai principi di efficacia della sentenza impugnata; non viene ritenuto idoneo a imporre la sospensione o a fondare la censura.
Richiamato quale parametro del procedimento disciplinare e della specificità della contestazione; la Corte ritiene inammissibile la doglianza che pretende di trasformare l’interpretazione della contestazione in un vizio processuale di ultrapetizione.
art. 18, comma 4, L. n. 300/1970
Richiamato quale base della tutela già applicata nel giudizio relativo al primo licenziamento; la vicenda del giudicato su quel processo è però ritenuta irrilevante per decidere il presente ricorso.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla giusta causa di licenziamento, ma la Corte non accoglie la censura perché l’oggetto centrale è la preclusione derivante dal precedente esercizio del potere disciplinare.
Richiamati dalla ricorrente, ma non risultano decisivi nella ratio della decisione; la Corte non sviluppa una specifica applicazione di tali norme.
L’interpretazione di atti unilaterali come la contestazione disciplinare è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione apparente; non basta contrapporre una lettura alternativa plausibile.
Richiamato implicitamente nei principi generali sull’onere allegatorio/probatorio, ma non costituisce il fulcro della decisione.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare privatistico, una volta esercitato il potere disciplinare in relazione a determinati fatti, il datore non può riutilizzarlo una seconda volta sugli stessi fatti, neppure mediante una diversa qualificazione giuridica; può solo valorizzare eventuali precedenti sanzioni ai fini della recidiva entro il periodo rilevante.
- Ai fini del ne bis in idem disciplinare conta l’identità sostanziale dei fatti contestati, non la loro diversa etichetta giuridica o la diversa valutazione data in sede giudiziale.
- La verifica della identità o diversità tra contestazioni disciplinari è un accertamento di merito riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile soltanto per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione nei limiti consentiti dalla legge.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato dal giudice che, per decidere la domanda proposta, interpreti autonomamente gli atti e i fatti rilevanti del procedimento; l’ultrapetizione ricorre solo se viene attribuito un bene della vita diverso o maggiore di quello domandato.
- Per dedurre in cassazione un vizio di ultrapetizione fondato su una questione non esaminata nei gradi di merito è necessario che la relativa censura sia stata previamente proposta in modo specifico in appello; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La sospensione del giudizio per prevenire un possibile conflitto di giudicati non è dovuta quando, al momento della decisione, non esiste ancora un giudicato esterno idoneo a vincolare il giudice della causa pendente.
- L’interpretazione della contestazione disciplinare, in quanto atto unilaterale, non può essere sindacata in cassazione tramite una mera contrapposizione di una lettura alternativa, ma solo denunciando puntualmente la violazione dei canoni di ermeneutica o un vizio motivazionale nei limiti ammessi.
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