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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22442/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di esodo prevista per dipendenti in possesso di determinati requisiti previsti da normativa regionale. Nel corso della procedura erano stati sottoscritti verbali di conciliazione relativi alle condizioni di cessazione del rapporto e ai criteri di composizione degli elementi retributivi per determinare la remunerazione di riferimento utile a calcolare il trattamento economico iniziale lordo mensile da riconoscere ai lavoratori in funzione dell'esodo. I ricorrenti sostenevano che tali atti dovessero essere interpretati nel senso di comprendere anche un'indennità controversa e censuravano inoltre: l'interpretazione data dalla Corte territoriale ai verbali di conciliazione; la valutazione delle prove e l'omesso esame di fatti decisivi; l'applicazione della prescrizione decennale alla pretesa restitutoria dell'ente; la qualificazione dell'indennità come trattamento di fine rapporto aggiuntivo, in contrasto con l'art. 2120 c.c.; nonché la regolazione delle spese di lite. La Cassazione rileva che la Corte di merito aveva accertato, con motivazione immune dai vizi denunciabili in cassazione, che dai verbali non emergeva alcun riferimento all'indennità e che l'atto transattivo riguardava solo la cessazione del rapporto e la determinazione della base di calcolo dell'esodo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi di ricorso. In particolare ha affermato che l'interpretazione dei verbali di conciliazione compiuta dal giudice di merito era un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, perché svolto senza violare i criteri ermeneutici legali; che non sussisteva il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poiché il fatto storico era stato comunque considerato; che correttamente era stata applicata la prescrizione ordinaria decennale all'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.; che era corretta la qualificazione dell'indennità come TFR aggiuntivo, quindi incompatibile con la disciplina imperativa dell'art. 2120 c.c.; e che la liquidazione delle spese rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito, non essendo ravvisabile violazione del principio di soccombenza. Il ricorso è stato quindi rigettato e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012

    consente di denunciare in cassazione solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare il mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato

  • art. 54 del d.l. n. 83 del 2012

    conv. in l. n. 134 del 2012

    ha riformulato il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • L.R. n. 10 del 1999

    costituiva il presupposto normativo della procedura di esodo dei dipendenti richiamata nei verbali di conciliazione

  • art. 2033 c.c.

    regola la ripetizione dell'indebito oggettivo; nel caso concreto l'azione dell'ente datore di lavoro è stata qualificata come ripetizione di indebito fondata su una prestazione positiva (dare o facere)

  • art. 2946 c.c.

    si applica la prescrizione ordinaria decennale all'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

  • art. 2948 n. 5 c.c.

    il termine quinquennale riguarda le indennità spettanti al lavoratore alla cessazione del rapporto, per l'esigenza di evitare difficoltà probatorie; tale ratio non vale quando sia il datore a agire in ripetizione di indebito

  • art. 2120 c.c.

    come modificato dalla legge n. 297/82

    la disciplina imperativa sul trattamento di fine rapporto impedisce di configurare validamente un TFR aggiuntivo previsto da regolamento interno

  • legge n. 297/82

    ha modificato l'art. 2120 c.c. nella disciplina del TFR

  • art. 92 c.p.c.

    regola la compensazione delle spese, che nel caso non è stata ritenuta dovuta

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato nel dispositivo per i presupposti processuali relativi al contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità l'interpretazione degli atti negoziali compiuta dal giudice di merito è censurabile solo se viola i criteri legali di ermeneutica o presenta un vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; altrimenti costituisce un accertamento di fatto insindacabile.
  • Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è integrato dalla sola mancata considerazione di singoli elementi di prova, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.
  • Quando un datore di lavoro agisce per la restituzione di somme indebitamente corrisposte al dipendente, la domanda va qualificata come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., con applicazione della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., e non della disciplina propria delle indennità dovute al lavoratore alla cessazione del rapporto.
  • La qualificazione sostanziale di un'emolumento dipende dalla sua natura oggettiva e dalla struttura della disciplina che lo prevede, non da profili fiscali o da modalità accessorie di erogazione; se la previsione interna introduce un TFR aggiuntivo in contrasto con la disciplina imperativa dell'art. 2120 c.c., l'impostazione del giudice di merito è corretta.
  • La liquidazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione del criterio di soccombenza o per voci liquidate in contrasto con le tariffe o senza adeguata specificazione delle contestazioni.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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