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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22424/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

I lavoratori avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da asserito abuso nell'utilizzo reiterato di contratti di lavoro a tempo determinato, deducendo di avere prestato attività per anni in virtù di successivi contratti illegittimamente reiterati e oltre i limiti di durata complessiva previsti dalla disciplina nazionale. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda, confermando anche una declaratoria di decadenza rispetto alle contestazioni sui contratti più risalenti e ritenendo che, nel settore agricolo, la stagionalità e la normativa regionale giustificassero la reiterazione e il superamento dei limiti temporali. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: l'erroneità della declaratoria di decadenza; la violazione della disciplina sui contratti a termine, sostenendo che ai rapporti dovesse applicarsi integralmente la normativa nazionale e che l'ente non potesse beneficiare della deroga prevista per i datori di lavoro agricoli; l'erronea qualificazione come stagionali delle mansioni concretamente svolte; l'erronea interpretazione della disciplina collettiva richiamata; e la mancata considerazione dei limiti costituzionali e ordinamentali alla legislazione regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi di ricorso ritenuti fondati, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo. Ha ritenuto erronea la declaratoria di decadenza e ha affermato che l'ente resistente non è imprenditore agricolo, sicché non può applicarsi la deroga dettata per i datori di lavoro agricoli; ha inoltre ribadito che la nozione di attività stagionale va intesa in senso rigoroso, che l'elenco delle attività stagionali è tassativo e che incombe sul datore di lavoro la prova della reale stagionalità delle mansioni e della loro riconducibilità alle ipotesi normative o contrattuali. La causa è stata rinviata per nuovo esame alla luce di tali principi, con valutazione dell'insieme dei contratti a termine intercorsi tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, L. n. 183 del 2010

    il termine di impugnazione per le azioni relative all'abuso da successione di contratti a termine decorre dall'ultimo contratto e non preclude l'esame dei precedenti come dati fattuali rilevanti

  • art. 2, comma 54, d.l. n. 225 del 2010, conv. in L. n. 10 del 2011

    richiamato nel quadro delle decadenze in materia di impugnazione dei contratti a termine

  • art. 6, L. n. 604 del 1966

    richiamato quale norma sulle impugnazioni soggette a decadenza

  • art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001

    la durata massima e le deroghe per i rapporti a termine vanno lette restrittivamente; la deroga al limite di 36 mesi vale solo nei casi previsti dalla legge

  • art. 10 d.lgs. n. 368 del 2001

    non applicabile all'ente resistente perché la disciplina agricola riguarda i datori di lavoro dell'agricoltura, qualità non riconoscibile all'ente

  • art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015

    richiamato come disciplina generale dei contratti a termine nella successione normativa

  • art. 21 d.lgs. n. 81 del 2015

    la deroga al limite di 36 mesi opera solo per attività stagionali in senso stretto

  • art. 23 d.lgs. n. 81 del 2015

    richiamato nel complesso della disciplina dei contratti a termine

  • art. 29 d.lgs. n. 81 del 2015

    richiamato nel complesso della disciplina dei contratti a termine; non consente estensioni oltre i casi previsti

  • art. 81 d.lgs. n. 81 del 2015

    richiamato nel complesso della disciplina dei contratti a termine

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    i rapporti dell'ente, qualificato come ente pubblico non economico, ricadono nella disciplina del pubblico impiego contrattualizzato

  • art. 13 d.lgs. n. 375 del 1993

    richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina del lavoro agricolo

  • d.P.R. n. 1525 del 1963

    l'elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione del CCNL invocato

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l'interpretazione sistematica del CCNL invocato

  • art. 1364 c.c.

    richiamato per l'interpretazione estensiva del CCNL invocato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e all'accertamento in concreto delle mansioni

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e all'accertamento in concreto delle mansioni

  • art. 21 CCNL operai agricoli e florovivaisti

    la clausola collettiva va letta in modo da distinguere le ipotesi effettivamente stagionali da quelle che non lo sono

  • R.D. lgs. n. 455 del 1946

    richiamato per il limite alla potestà legislativa regionale siciliana

  • L. Regione Sicilia n. 21 del 1965

    richiamata per la natura e le funzioni dell'ente di sviluppo agricolo

  • L. Regione Sicilia n. 73 del 1977

    richiamata per ulteriori competenze attribuite all'ente

  • L. Regione Sicilia n. 4 del 2006

    non idonea a derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso per far valere l'abuso derivante da una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione a pena di decadenza decorre dall'ultimo contratto e la sequenza dei rapporti precedenti resta rilevante come dato fattuale ai fini dell'accertamento dell'abusività.
  • La deroga al limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato nel settore agricolo è ammissibile solo per attività stagionali in senso stretto, cioè preordinate a un espletamento temporaneo e aggiuntive rispetto all'attività ordinaria; non basta la mera ciclicità dell'attività produttiva.
  • Un ente pubblico non economico che non sia qualificabile come imprenditore agricolo non può invocare la disciplina speciale dettata per i datori di lavoro dell'agricoltura.
  • L'onere di provare la reale stagionalità delle mansioni e la loro riconducibilità alle ipotesi legali o collettive grava sul datore di lavoro; in caso di contestazione, il giudice deve accertare in concreto le attività effettivamente svolte.
  • L'elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale è tassativo e non può essere esteso in via analogica; anche la contrattazione collettiva deve individuare specificamente le attività che beneficiano della deroga.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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