Cassazione Civile, Ordinanza n. 22424/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
I lavoratori avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da asserito abuso nell'utilizzo reiterato di contratti di lavoro a tempo determinato, deducendo di avere prestato attività per anni in virtù di successivi contratti illegittimamente reiterati e oltre i limiti di durata complessiva previsti dalla disciplina nazionale. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda, confermando anche una declaratoria di decadenza rispetto alle contestazioni sui contratti più risalenti e ritenendo che, nel settore agricolo, la stagionalità e la normativa regionale giustificassero la reiterazione e il superamento dei limiti temporali. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: l'erroneità della declaratoria di decadenza; la violazione della disciplina sui contratti a termine, sostenendo che ai rapporti dovesse applicarsi integralmente la normativa nazionale e che l'ente non potesse beneficiare della deroga prevista per i datori di lavoro agricoli; l'erronea qualificazione come stagionali delle mansioni concretamente svolte; l'erronea interpretazione della disciplina collettiva richiamata; e la mancata considerazione dei limiti costituzionali e ordinamentali alla legislazione regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi di ricorso ritenuti fondati, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo. Ha ritenuto erronea la declaratoria di decadenza e ha affermato che l'ente resistente non è imprenditore agricolo, sicché non può applicarsi la deroga dettata per i datori di lavoro agricoli; ha inoltre ribadito che la nozione di attività stagionale va intesa in senso rigoroso, che l'elenco delle attività stagionali è tassativo e che incombe sul datore di lavoro la prova della reale stagionalità delle mansioni e della loro riconducibilità alle ipotesi normative o contrattuali. La causa è stata rinviata per nuovo esame alla luce di tali principi, con valutazione dell'insieme dei contratti a termine intercorsi tra le parti.
Norme richiamate
art. 32, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, L. n. 183 del 2010
il termine di impugnazione per le azioni relative all'abuso da successione di contratti a termine decorre dall'ultimo contratto e non preclude l'esame dei precedenti come dati fattuali rilevanti
art. 2, comma 54, d.l. n. 225 del 2010, conv. in L. n. 10 del 2011
richiamato nel quadro delle decadenze in materia di impugnazione dei contratti a termine
art. 6, L. n. 604 del 1966
richiamato quale norma sulle impugnazioni soggette a decadenza
art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001
la durata massima e le deroghe per i rapporti a termine vanno lette restrittivamente; la deroga al limite di 36 mesi vale solo nei casi previsti dalla legge
art. 10 d.lgs. n. 368 del 2001
non applicabile all'ente resistente perché la disciplina agricola riguarda i datori di lavoro dell'agricoltura, qualità non riconoscibile all'ente
art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015
richiamato come disciplina generale dei contratti a termine nella successione normativa
art. 21 d.lgs. n. 81 del 2015
la deroga al limite di 36 mesi opera solo per attività stagionali in senso stretto
art. 23 d.lgs. n. 81 del 2015
richiamato nel complesso della disciplina dei contratti a termine
art. 29 d.lgs. n. 81 del 2015
richiamato nel complesso della disciplina dei contratti a termine; non consente estensioni oltre i casi previsti
art. 81 d.lgs. n. 81 del 2015
richiamato nel complesso della disciplina dei contratti a termine
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
i rapporti dell'ente, qualificato come ente pubblico non economico, ricadono nella disciplina del pubblico impiego contrattualizzato
art. 13 d.lgs. n. 375 del 1993
richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina del lavoro agricolo
d.P.R. n. 1525 del 1963
l'elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica
art. 1362 c.c.
richiamato per l'interpretazione del CCNL invocato
art. 1363 c.c.
richiamato per l'interpretazione sistematica del CCNL invocato
art. 1364 c.c.
richiamato per l'interpretazione estensiva del CCNL invocato
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e all'accertamento in concreto delle mansioni
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e all'accertamento in concreto delle mansioni
art. 21 CCNL operai agricoli e florovivaisti
la clausola collettiva va letta in modo da distinguere le ipotesi effettivamente stagionali da quelle che non lo sono
R.D. lgs. n. 455 del 1946
richiamato per il limite alla potestà legislativa regionale siciliana
L. Regione Sicilia n. 21 del 1965
richiamata per la natura e le funzioni dell'ente di sviluppo agricolo
L. Regione Sicilia n. 73 del 1977
richiamata per ulteriori competenze attribuite all'ente
L. Regione Sicilia n. 4 del 2006
non idonea a derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine
Massime di principio
- Nel giudizio promosso per far valere l'abuso derivante da una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione a pena di decadenza decorre dall'ultimo contratto e la sequenza dei rapporti precedenti resta rilevante come dato fattuale ai fini dell'accertamento dell'abusività.
- La deroga al limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato nel settore agricolo è ammissibile solo per attività stagionali in senso stretto, cioè preordinate a un espletamento temporaneo e aggiuntive rispetto all'attività ordinaria; non basta la mera ciclicità dell'attività produttiva.
- Un ente pubblico non economico che non sia qualificabile come imprenditore agricolo non può invocare la disciplina speciale dettata per i datori di lavoro dell'agricoltura.
- L'onere di provare la reale stagionalità delle mansioni e la loro riconducibilità alle ipotesi legali o collettive grava sul datore di lavoro; in caso di contestazione, il giudice deve accertare in concreto le attività effettivamente svolte.
- L'elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale è tassativo e non può essere esteso in via analogica; anche la contrattazione collettiva deve individuare specificamente le attività che beneficiano della deroga.
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