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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22421/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

I lavoratori avevano agito sostenendo di avere prestato per circa trent'anni attività come operai agricoli a tempo determinato presso il Centro di Meccanizzazione Agricola dell'ente, con mansioni di conduttori di macchine semplici e complesse, sulla base di una reiterazione di contratti a termine oltre il limite complessivo di 36 mesi. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda risarcitoria per abuso del contratto a termine; in appello, invece, la Corte territoriale aveva ritenuto legittima la deroga al regime ordinario del termine, valorizzando la natura agricola dell'attività, la stagionalità in senso ampio, la disciplina speciale regionale e l'irrilevanza dei contratti anteriori al 10 luglio 2001. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto quattro censure: 1) violazione della disciplina sui contratti a termine, sostenendo che ai rapporti con l'ente dovevano applicarsi integralmente le norme del d.lgs. 368/2001 e poi del d.lgs. 81/2015; 2) erronea sussunzione delle attività svolte tra quelle stagionali, con malgoverno del d.P.R. 1525/1963 e della prova; 3) errata interpretazione del CCNL operai agricoli e florovivaisti, ritenendo non necessario il requisito della stagionalità per tutte le fattispecie richiamate; 4) violazione della normativa regionale siciliana e dei limiti costituzionali ed eurounitari della potestà legislativa regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, congiuntamente, i motivi di ricorso. Ha affermato che l'ente di sviluppo agricolo è un ente pubblico non economico, non qualificabile come imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c., sicché non gli è applicabile la disciplina speciale per i datori di lavoro dell'agricoltura; ha inoltre ribadito che la deroga al limite dei 36 mesi per i contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto, con elenco tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, e che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto le mansioni effettivamente svolte e l'onere probatorio gravante sul datore. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi di diritto richiamati.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata per veicolare le censure di violazione di legge.

  • artt. 5 e 10 d.lgs. n. 368/2001

    disciplinano il contratto a termine e le deroghe; la Corte esclude la loro applicabilità nel caso dell'ente, salvo il limite rigoroso delle attività stagionali.

  • artt. 19, 21, 23, 29 e 81 d.lgs. n. 81/2015

    la disciplina vigente sui contratti a tempo determinato va applicata nel rispetto del concetto rigoroso di stagionalità e del limite di 36 mesi.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato quale disciplina dei rapporti di lavoro delle pubbliche amministrazioni, applicabile all'ente in quanto pubblico non economico.

  • art. 13 d.lgs. n. 375/1993

    richiamato nei motivi, senza che la Corte ne sviluppi un'interpretazione autonoma decisiva.

  • d.P.R. n. 1525/1963

    l'elenco delle attività stagionali è tassativo e non è suscettibile di interpretazione analogica.

  • artt. 1362, 1363, 1364 c.c.

    invocati per l'interpretazione del contratto collettivo, ma la Corte valorizza la necessità di una lettura coerente con il dato normativo sulla stagionalità.

  • art. 21 CCNL operai agricoli e florovivaisti

    la clausola collettiva va interpretata in modo specifico; non tutte le fattispecie richiamate sono automaticamente assistite da stagionalità.

  • R.D. lgs. n. 455/1946

    richiamato in relazione allo Statuto speciale siciliano e ai limiti della potestà legislativa regionale.

  • art. 2135 c.c.

    serve a negare la qualificazione dell'ente come imprenditore agricolo.

  • Legge Regione Sicilia n. 21/1965

    richiamata per la natura, gli scopi e i compiti dell'ente, che ne confermano la natura pubblica non economica.

  • Legge Regione Sicilia n. 73/1977

    citata come fonte delle ulteriori competenze dell'ente, senza mutarne la natura.

  • art. 3, u.c., L. n. 386/1976

    invocato dalla Corte territoriale per sostenere la tesi imprenditoriale, ma ritenuto non idoneo a mutare la natura dell'ente.

  • art. 12 L.R. n. 13/1990

    "i centri di zona di meccanizzazione agricola sono considerati impianti collettivi ai sensi della L. 30 aprile 1976 n. 586, art. 3, u.c."

    non consente di frammentare la natura dell'ente, attribuendogli natura imprenditoriale solo per alcune strutture.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il richiamo delle motivazioni di precedenti decisioni della Corte.

Massime di principio

  • Gli enti pubblici non economici non possono essere qualificati imprenditori agricoli solo perché gestiscono, tramite proprie articolazioni, attività o impianti connessi all'agricoltura; la loro natura va desunta dagli scopi e dalle funzioni istituzionali complessive, non dalla singola struttura operativa.
  • La deroga al limite di durata dei contratti a tempo determinato nel settore agricolo opera solo per attività stagionali in senso stretto; la stagionalità non può essere desunta in via generale dalla mera ciclicità dell'attività agricola.
  • L'elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale è tassativo e non è suscettibile di interpretazione analogica, né può essere ampliato dalla contrattazione collettiva o dalla prassi applicativa oltre i limiti legislativi.
  • Quando il lavoratore contesta la natura stagionale delle mansioni svolte, il giudice deve accertare in concreto le prestazioni effettivamente rese; grava sul datore di lavoro l'onere di provare sia la specifica causale stagionale del contratto sia l'assegnazione del lavoratore a sole attività stagionali o strettamente complementari.
  • Se il datore non dimostra il rigoroso presupposto della stagionalità, la reiterazione dei contratti a termine oltre il limite massimo legale non può essere giustificata da una generica natura agricola dell'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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