Cassazione Civile, Ordinanza n. 22440/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente addetta allo sportello-cassa di una banca cooperativa, a seguito di tre addebiti: consegna a una cliente di un estratto conto riferito a un omonimo di altro correntista; mancata restituzione alla responsabile di filiale del documento erroneamente visionato per farne copia; frase offensiva e irriguardosa rivolta alla responsabile. Il Tribunale aveva respinto l’impugnazione del licenziamento. La Corte d’appello, invece, pur ritenendo provati tutti gli addebiti e la loro rilevanza disciplinare, aveva escluso la giusta causa e convertito il recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, riconoscendo l’indennità sostitutiva del preavviso. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 3 L. 604/1966, dell’art. 2106 c.c. e dell’art. 44 del CCNL credito cooperativo, sostenendo che i fatti accertati integrassero al più un errore materiale o condotte di modesta gravità, prive di danno per la banca, e che il CCNL non prevedesse una specifica ipotesi di licenziamento espulsivo per tali condotte. Ha inoltre contestato l’uso dei precedenti disciplinari e la qualificazione dei fatti come sanzionabili con recesso, lamentando in sostanza una non corretta sussunzione dei fatti nella nozione di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso. Ha ritenuto che la censura non rispettasse il requisito di specificità, poiché non trascriveva il testo dell’art. 44 del CCNL né spiegava in modo puntuale gli errori ermeneutici denunciati; soprattutto, ha considerato che la ricorrente mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, già accertati e motivatamente apprezzati dal giudice di merito. La Corte ha quindi confermato la decisione della Corte d’appello, che aveva escluso la giusta causa ma riconosciuto il giustificato motivo soggettivo, con conseguente diritto della lavoratrice all’indennità sostitutiva del preavviso. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 3 L. 604/1966
richiamato come parametro del giustificato motivo soggettivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e non denunciava correttamente un errore di sussunzione.
art. 2106 c.c.
richiamato quale norma sulla proporzionalità della sanzione disciplinare; la Corte ha ribadito che la valutazione concreta della gravità dell'inadempimento spetta al giudice di merito, salvo controllo di legittimità sul metodo seguito.
art. 44 CCNL credito cooperativo
la Corte ha valorizzato la clausola collettiva nel senso che essa non tipizzava in modo rigido le condotte sanzionate, ma rimetteva la scelta della sanzione alla gravità, frequenza delle mancanze e grado di colpa, distinguendo tra licenziamento con preavviso e per giusta causa.
art. 38 CCNL credito cooperativo
citato dalla Corte d'appello come disposizione che elenca i doveri generali dei dipendenti.
art. 39 CCNL credito cooperativo
citato dalla Corte d'appello come disposizione che elenca i doveri del personale di cassa.
art. 18 St. lav.
richiamato nella domanda iniziale della lavoratrice quale tutela invocata in caso di illegittimità del licenziamento.
art. 7 L. 300/1970
evocato indirettamente dalla ricorrente con riferimento ai precedenti disciplinari; la Corte ha osservato che il motivo non si confrontava con la reale motivazione della sentenza impugnata.
artt. 1362 e segg. c.c.
richiamati come canoni ermeneutici che la ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente se intendeva denunciare una falsa interpretazione del CCNL.
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge, invocata dalla ricorrente ma ritenuta non correttamente utilizzata perché le censure erano di merito.
L. n. 92/2012
indicata come base del procedimento speciale di impugnazione del licenziamento.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
richiamato nel dispositivo in relazione all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazione di legge in materia di licenziamento disciplinare deve confrontarsi con la concreta ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- Quando si contesta l’interpretazione di una clausola collettiva, il ricorrente deve trascriverne il contenuto rilevante e indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati; in mancanza, il motivo difetta di specificità.
- Le clausole generali di giusta causa e giustificato motivo soggettivo richiedono una valutazione complessiva della gravità dell’inadempimento, del grado di colpa, dell’elemento soggettivo e dell’incidenza sul vincolo fiduciario; tale apprezzamento è riservato al giudice di merito, salvo controllo sulla correttezza del metodo seguito.
- La presenza di precedenti disciplinari, pur non integrando necessariamente recidiva, può essere valorizzata nella valutazione complessiva della personalità del lavoratore e dell’intensità dell’elemento soggettivo, ai fini della proporzionalità della sanzione.
- In assenza di una tipizzazione collettiva vincolante delle singole condotte, il giudice può individuare la sanzione applicabile in base alla gravità concreta dell’inadempimento, distinguendo tra notevole inadempimento con preavviso e condotta talmente grave da escludere la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22413/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22421/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22424/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22436/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22442/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22459/2024 del 08/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →