Parere n. 1706/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal sig. -OMISSIS-, nella qualità di titolare della -OMISSIS- contro il Prefetto di-OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS-, notificato in data 1° settembre 2023, e di ogni eventuale atto successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento prefettizio che ha comunicato la sussistenza, nei confronti della società, delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, titolare della società e già amministratore unico e socio di maggioranza, ha chiesto l'annullamento del provvedimento prefettizio. Pur senza formulare motivi specifici, ha rappresentato di essere stato condannato in via definitiva il 15 giugno 2018 per associazione di tipo mafioso e partecipazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, ma anche di avere collaborato con la giustizia e di essere stato inserito, dal novembre 2005 al dicembre 2020, insieme al nucleo familiare, in un programma di protezione dopo aver denunciato appartenenti a clan mafiosi. Ha chiesto che tale percorso fosse valorizzato come indice di recupero sociale e di definitivo allontanamento dalla criminalità. Il Consiglio ha ricondotto la censura alla deduzione di difetto di istruttoria e motivazione per mancata considerazione dello status di collaboratore di giustizia. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha chiesto il rigetto nel merito.
Il parere
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile quanto alla censura ricostruita dal Consiglio, ma infondato nel merito. Il provvedimento riguarda una comunicazione antimafia, che, diversamente dall'informazione antimafia, costituisce un accertamento vincolato e non comporta una valutazione discrezionale prefettizia del rischio di infiltrazione. La condanna definitiva del ricorrente per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., ricompreso tra quelli indicati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., integra una causa ostativa alla comunicazione liberatoria ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 159/2011; non risulta inoltre intervenuta la riabilitazione prevista dall'art. 70, comma 2, dello stesso decreto. In tale quadro il Prefetto non poteva sostituire all'accertamento vincolato una valutazione discrezionale del percorso personale di collaborazione e protezione. Il Consiglio ha prescisso dall'esame dell'eccezione di tardività perché il ricorso era comunque infondato, rilevando peraltro che la notifica del provvedimento il 1° settembre 2023 e quella del ricorso il 2 gennaio 2024 comportavano il superamento del termine di 120 giorni, scaduto il 30 dicembre 2023; il fatto che tale giorno fosse sabato non prorogava il termine, né era applicabile la sospensione dei termini processuali. Il parere è quindi di rigetto del ricorso.
Osservazioni
Censura di difetto di istruttoria e motivazione
La Sezione ha ricostruito come censura la lamentata mancata valorizzazione dello status di collaboratore di giustizia e l'ha ritenuta ammissibile, benché il ricorso non articolasse motivi specifici. L'ha tuttavia respinta: la comunicazione antimafia ha natura di accertamento vincolato e la condanna definitiva per associazione mafiosa costituisce di per sé causa ostativa al rilascio della liberatoria; il Prefetto non disponeva di margine per una diversa valutazione del percorso di collaborazione e protezione.
Eccezione di tardività
Il Ministero ha eccepito la tardività. La Sezione ne ha prescisso l'esame in ragione dell'infondatezza nel merito, osservando incidentalmente che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.P.R. 1199/1971, decorrente dalla notifica del 1° settembre 2023, era scaduto il 30 dicembre 2023. La scadenza di sabato non determinava proroga al primo giorno non festivo e non si applicava al ricorso straordinario la sospensione dei termini processuali.
Norme richiamate
il termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, scadente il 30 dicembre 2023
La Sezione considera applicabile al ricorso straordinario il termine decadenziale di 120 giorni; nel caso concreto rileva che il termine era scaduto il 30 dicembre 2023.
al riguardo è irrilevante che il giorno della scadenza fosse un sabato, trattandosi di un termine non prorogabile al primo giorno seguente non festivo, come previsto dall’art. 52 c.p.a.
Secondo il parere, il termine per proporre il ricorso straordinario non è prorogato al primo giorno non festivo quando la scadenza cade di sabato.
La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione, a carico di determinati soggetti individuati dall’articolo 85 del D. Lgs. 159/11, della sussistenza (contenuto interdittivo) o meno (contenuto liberatorio) di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 (articolo 84, comma 2).
L'art. 85 individua i soggetti nei cui confronti si effettua l'accertamento della sussistenza o meno delle cause ostative che formano il contenuto della comunicazione antimafia.
art. 84, comma 2, d.lgs. 159/2011
La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione, a carico di determinati soggetti individuati dall’articolo 85 del D. Lgs. 159/11, della sussistenza (contenuto interdittivo) o meno (contenuto liberatorio) di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 (articolo 84, comma 2).
La comunicazione antimafia attesta la presenza o l'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67, con contenuto rispettivamente interdittivo o liberatorio.
art. 67, commi 1 e 8, d.lgs. 159/2011
nel caso di specie costituisce circostanza pacifica che nei confronti del signor -OMISSIS- sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 416 bis c.p., che rientra tra i delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., il che costituisce di per sé condizione sufficiente ed ostativa al rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi del combinato disposto trai comma 1 o 8 dell’art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
La condanna definitiva per il delitto di associazione mafiosa indicato nel passaggio integra, secondo il parere, una condizione sufficiente e ostativa al rilascio della comunicazione antimafia liberatoria.
art. 70, comma 2, d.lgs. 159/2011
Deve inoltre aggiungersi che non risulta intervenuta neppure la riabilitazione ai sensi dell’art. 70, comma 2, del D. Lgs. 159/2011.
La Sezione rileva che non risulta intervenuta la riabilitazione prevista dalla disposizione, sicché non viene meno la causa ostativa accertata.
nel caso di specie costituisce circostanza pacifica che nei confronti del signor -OMISSIS- sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 416 bis c.p., che rientra tra i delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., il che costituisce di per sé condizione sufficiente ed ostativa al rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi del combinato disposto trai comma 1 o 8 dell’art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
Il delitto di associazione mafiosa è ricompreso tra quelli richiamati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.; la condanna definitiva per tale delitto fonda l'applicazione della causa ostativa prevista dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011.
nel caso di specie costituisce circostanza pacifica che nei confronti del signor -OMISSIS- sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 416 bis c.p., che rientra tra i delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., il che costituisce di per sé condizione sufficiente ed ostativa al rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi del combinato disposto trai comma 1 o 8 dell’art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
La condanna definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso rileva quale presupposto della causa ostativa alla comunicazione antimafia liberatoria.
art. 41 Cost.
In una prospettiva anticipatoria della difesa della legalità all’autorità amministrativa è demandato il compito di individuare ed espellere dal circuito dell’economia legale i soggetti economici infiltrati dalle associazioni mafiose che, in quanto tali, esercitano o potrebbero esercitare l’iniziativa economica privata, assicurata in modo libero dall’articolo 41 Cost., in contrasto con l’utilità sociale, arrecando danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
La funzione preventiva antimafia è diretta a impedire che l'iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. sia esercitata in forme infiltrate dalla criminalità organizzata e in contrasto con l'utilità sociale.
La funzione di tutela anticipatoria del d.lgs. 159/2011 è basata: sulle comunicazioni antimafia (articoli da 87 a 89), richieste per l’esercizio di qualsivoglia attività dei privati soggetta ad autorizzazione, concessione, abilitazione, iscrizione ad albi, segnalazione certificata di inizio attività (c.d. s.c.i.a) e c.d. silenzio assenso;
Le comunicazioni antimafia riguardano le attività private sottoposte ai titoli o regimi amministrativi indicati e costituiscono uno strumento della tutela anticipatoria prevista dal decreto.
La funzione di tutela anticipatoria del d.lgs. 159/2011 è basata: sulle comunicazioni antimafia (articoli da 87 a 89), richieste per l’esercizio di qualsivoglia attività dei privati soggetta ad autorizzazione, concessione, abilitazione, iscrizione ad albi, segnalazione certificata di inizio attività (c.d. s.c.i.a) e c.d. silenzio assenso; - sulle informazioni antimafia (articoli da 90 a 95), operanti nei rapporti dei privati con le pubbliche amministrazioni (es. contratti pubblici, concessioni e finanziamenti).
Le informazioni antimafia operano nei rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni, tra cui contratti pubblici, concessioni e finanziamenti; il parere le distingue dalle comunicazioni antimafia, riferite alle attività private soggette ai regimi indicati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’interessato.
Le disposizioni sono richiamate a fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell'interessato e dell'ordine di oscurare le generalità e gli altri dati identificativi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’interessato.
La disposizione è applicata per disporre l'oscuramento dei dati personali idonei a identificare l'interessato, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Massime di principio
- La comunicazione antimafia che attesta la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto derivanti da presupposti giurisdizionali è un atto vincolato di accertamento e non consente al Prefetto una valutazione discrezionale ulteriore sul rischio di permeabilità mafiosa; tale valutazione caratterizza invece l'informazione antimafia.
- La condanna definitiva per un delitto ricompreso nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., tra cui l'associazione di tipo mafioso, costituisce condizione sufficiente e ostativa al rilascio della comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 159/2011, salvo che risulti intervenuta la riabilitazione prevista dall'art. 70, comma 2, dello stesso decreto.
- Nel ricorso straordinario, il termine decadenziale di 120 giorni non è prorogato al primo giorno seguente non festivo se la scadenza cade di sabato; non si applica inoltre la sospensione dei termini processuali. Il parere richiama questo principio nel valutare l'eccezione di tardività, pur prescindendone l'esame decisorio in ragione del rigetto nel merito.
Comunicazione antimafia ostativa e ricorso straordinario
Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario proposto dal titolare di una società contro un provvedimento prefettizio che ha attestato la sussistenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011. Il ricorrente ha invocato il proprio status di collaboratore di giustizia e il percorso di protezione seguito dopo le denunce presentate.
Premesse e censura
A seguito della richiesta del SUAP di rilascio della liberatoria per la società, la Prefettura ha comunicato la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto. Il ricorrente, condannato in via definitiva il 15 giugno 2018 per associazione mafiosa e partecipazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, ha riferito di essere stato inserito con la famiglia in un programma di protezione dal novembre 2005 al dicembre 2020. Pur non avendo formulato motivi specifici, ha chiesto che la collaborazione e il recupero sociale fossero valutati; la Sezione ha ricondotto la doglianza alla deduzione di difetto di istruttoria e motivazione e l'ha ritenuta ammissibile.
Termine e contraddittorio
Il Ministero ha eccepito la tardività. Il provvedimento era stato notificato il 1° settembre 2023 e il ricorso straordinario era stato notificato il 2 gennaio 2024. La Sezione ha rilevato che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.P.R. 1199/1971 scadeva il 30 dicembre 2023 e che la scadenza di sabato non ne comportava la proroga ai sensi dell'art. 52 c.p.a.; ha inoltre richiamato l'inapplicabilità al ricorso straordinario della sospensione dei termini processuali. Ha tuttavia prescisso dall'esame dell'eccezione, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Nel procedimento consultivo era stato rispettato il contraddittorio: la relazione ministeriale era stata trasmessa al difensore con termine per osservazioni e controdeduzioni, facoltà della quale il ricorrente non si era avvalso.
Funzione e distinzione degli strumenti antimafia
La legislazione antimafia persegue una finalità preventiva: proteggere la sicurezza pubblica e impedire l'infiltrazione mafiosa nell'economia legale e nei rapporti con le amministrazioni. In linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2020, l'interdittiva è descritta come misura cautelare e preventiva, fondata su una prognosi circa i possibili esiti illegali dell'infiltrazione.
Il parere distingue la comunicazione antimafia, che attesta la sussistenza o l'assenza delle cause di cui all'art. 67 e opera per le attività private soggette ai regimi indicati dagli artt. 87-89, dall'informazione antimafia, che opera nei rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni ai sensi degli artt. 90-95. La comunicazione, quando cristallizza presupposti risultanti da un provvedimento giurisdizionale, è un accertamento vincolato; l'informazione comporta invece il quid pluris della valutazione prefettizia discrezionale sul rischio che l'infiltrazione condizioni scelte e indirizzi dell'impresa.
Valutazione del caso e conclusione
È pacifica la condanna definitiva del ricorrente per il delitto di associazione di tipo mafioso previsto dall'art. 416-bis c.p., ricompreso tra quelli indicati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. La Sezione ha ritenuto che tale condanna integri, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 8, del d.lgs. 159/2011, una condizione sufficiente e ostativa al rilascio della comunicazione liberatoria. Ha inoltre rilevato che non risulta intervenuta la riabilitazione prevista dall'art. 70, comma 2, del medesimo decreto.
Poiché il provvedimento era vincolato, il Prefetto non disponeva di discrezionalità per attribuire allo status di collaboratore di giustizia un effetto superante la causa ostativa. Il Consiglio di Stato ha quindi espresso parere per il rigetto del ricorso. Ha infine disposto l'oscuramento dei dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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