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Parere

Parere n. 1703/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto da -OMISSIS-, contro Direzione Generale per il personale Militare, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-, Commissione di Valutazione e di Avanzamento, avverso giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore;

Giustizia amministrativa202500506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro il giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado di Maresciallo Ordinario, aliquota del 31 dicembre 2023, e contro il conseguente quadro di avanzamento.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, Maresciallo in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, ha impugnato il giudizio di non idoneità all'avanzamento adottato dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento con verbale n. 17/1 CC del 17 ottobre 2024, comunicato il 21 ottobre e notificato l'11 novembre 2024. Ha dedotto violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e violazione dei principi di proporzionalità e bilanciamento. In particolare, ha contestato la valorizzazione di un periodo circoscritto di rendimento negativo, la contraddizione con il precedente giudizio di meritevolezza ai fini dell'ammissione al servizio permanente e l'incompatibilità del giudizio negativo con l'esercizio di funzioni di comandante interinale e con le lettere di apprezzamento. L'Amministrazione ha sostenuto che la Commissione aveva considerato l'intera documentazione caratteristica e matricolare, attribuendo rilievo al peggioramento delle prestazioni e alle criticità documentate nell'ultima parte del periodo scrutinato.

Il parere

Il ricorso è respinto. Il giudizio di avanzamento esprime ampia discrezionalità tecnica e il sindacato è limitato alla verifica di manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o palese difetto di motivazione; nel caso concreto non ricorre alcuno di tali vizi. La Commissione ha esaminato l'intero profilo di carriera, ma poteva attribuire rilievo prioritario alle risultanze più recenti, pertinenti alla prognosi sull'idoneità a svolgere le funzioni superiori. Il dato negativo non è stato considerato episodico, poiché le criticità risultavano persistenti anche nel successivo periodo documentato. Non sussiste contraddizione tra la meritevolezza richiesta dall'art. 948 del Codice dell'ordinamento militare per la prosecuzione del servizio e la non idoneità all'avanzamento: i procedimenti hanno finalità e presupposti diversi. Le funzioni di comandante interinale sono un elemento valutabile, ma non costituiscono una valutazione formale di idoneità al grado superiore né sono incompatibili con un esito negativo; le lettere di apprezzamento non equivalgono a ricompense militari formalmente trascritte a matricola e possono essere considerate nella documentazione caratteristica. La motivazione sintetica è sufficiente perché identifica il calo del rendimento nell'ultima fase come ragione essenziale e trova riscontro nella documentazione esaminata. Le censure, nella sostanza, mirano a ottenere una nuova valutazione del merito tecnico, non consentita in assenza di vizi di legittimità.

Osservazioni

Discrezionalità tecnica e valutazione del profilo di carriera

La Commissione ha esaminato la documentazione caratteristica e matricolare nel suo complesso. In una procedura di avanzamento è legittimo attribuire particolare rilievo alle risultanze recenti, perché il giudizio deve formulare una prognosi sull'attitudine alle funzioni superiori; nel caso concreto le criticità risultavano persistenti e non meramente episodiche.

Contraddittorietà con il giudizio di meritevolezza per il servizio permanente

La censura è infondata: il giudizio ex art. 948 del Codice dell'ordinamento militare verifica l'idoneità alla prosecuzione del servizio, mentre lo scrutinio di avanzamento accerta requisiti più elevati e specifici per l'assunzione di maggiori responsabilità gerarchiche.

Funzioni di comandante interinale e lettere di apprezzamento

Lo svolgimento temporaneo di funzioni di comando non equivale a un giudizio selettivo di eccellenza o a una valutazione formale di idoneità al grado superiore. Le lettere di apprezzamento non hanno il valore tipico delle ricompense militari trascritte a matricola e possono rifluire nella documentazione caratteristica.

Difetto di motivazione e sindacato sul merito

La motivazione sintetica è sufficiente perché indica il calo del rendimento nell'ultima fase quale ragione essenziale del giudizio e trova riscontro nella documentazione esaminata. Non è consentita una rivalutazione del merito tecnico in assenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento o palese difetto motivazionale.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Quanto al denunciato difetto di motivazione, va osservato che il giudizio di avanzamento non richiede una motivazione analitica paragonabile a quella propria dei provvedimenti sanzionatori o ablatori.

    Nel giudizio di avanzamento è sufficiente l'esplicitazione delle ragioni essenziali, purché trovino riscontro nella documentazione caratteristica esaminata; non è necessaria una motivazione analitica come quella richiesta per provvedimenti sanzionatori o ablatori.

  • art. 948 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    Il giudizio di meritevolezza ai sensi dell'art. 948 del Codice dell'ordinamento militare mira ad accertare l'idoneità del militare alla prosecuzione del rapporto di servizio, mentre il giudizio di avanzamento è volto a verificare il possesso di requisiti qualitativamente più elevati e specificamente orientati all'assunzione di maggiori responsabilità gerarchiche.

    La meritevolezza per la permanenza in servizio e l'idoneità all'avanzamento sono valutazioni autonome, con finalità e presupposti differenti; l'esito favorevole della prima non impedisce un giudizio negativo nella seconda.

Massime di principio

  • Nelle procedure di avanzamento del personale militare, la valutazione costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o palese difetto di motivazione.
  • Il giudizio di avanzamento deve formulare una prognosi sull'idoneità a svolgere le funzioni del grado superiore; l'amministrazione può pertanto attribuire rilievo prioritario alle risultanze professionali più recenti, senza essere vincolata a una media aritmetica dell'intera carriera.
  • Un periodo limitato di valutazioni negative può assumere rilievo determinante quando le criticità risultino persistenti anche nelle risultanze successive, così da non apparire occasionali o episodiche.
  • La valutazione di meritevolezza per la prosecuzione del servizio e quella di idoneità all'avanzamento hanno finalità e requisiti diversi; è quindi possibile che il militare sia meritevole di restare in servizio ma non ancora idoneo al grado superiore.
  • L'esercizio interinale di funzioni superiori è un elemento valutabile, ma non costituisce di per sé una valutazione formale di idoneità all'avanzamento e non preclude un successivo giudizio negativo.
  • Per il giudizio di avanzamento è sufficiente una motivazione che esponga le ragioni essenziali della valutazione e consenta di collegarle alla documentazione caratteristica; in sede di ricorso non può essere richiesta una nuova ponderazione del merito tecnico in assenza di vizi macroscopici.

Non idoneità all'avanzamento al grado di Maresciallo Ordinario

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, esamina un ricorso straordinario di un Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri contro il giudizio di non idoneità all'avanzamento, riferito all'aliquota del 31 dicembre 2023. Il parere conclude per il rigetto del ricorso.

Vicenda e provvedimento impugnato

Il militare aveva riportato nel corso della carriera valutazioni generalmente favorevoli. Per il periodo dal 25 luglio 2022 al 16 aprile 2023 aveva ottenuto una scheda con qualifica finale «nella media» e rendimento «sempre soddisfacente»; per il successivo periodo dal 17 aprile al 25 agosto 2023 un rapporto informativo aveva invece qualificato il rendimento come «non sempre adeguato». Il 25 agosto 2023 il ricorrente aveva subito un infortunio riconosciuto dipendente da causa di servizio, con assenza dal servizio fino alla fine di ottobre.

La Commissione di Valutazione e Avanzamento, con verbale n. 17/1 CC del 17 ottobre 2024, lo ha giudicato non idoneo all'avanzamento a Maresciallo Ordinario, ritenendo che nell'ultimo periodo scrutinato il rendimento complessivo fosse inferiore alla sufficienza e che fossero emerse carenze nelle qualità necessarie per le funzioni superiori. Il giudizio è stato comunicato il 21 ottobre 2024 e notificato l'11 novembre 2024.

Censure e difese

Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e violazione dei principi di proporzionalità e bilanciamento. Ha contestato il rilievo attribuito a un periodo negativo circoscritto, la contraddizione con il giudizio di meritevolezza espresso in precedenza per l'ammissione al servizio permanente e l'incompatibilità dell'esito con lo svolgimento di funzioni di comandante interinale e con le lettere di apprezzamento.

L'Amministrazione ha sostenuto che la Commissione aveva considerato l'intera documentazione caratteristica e matricolare, con particolare riguardo al periodo di permanenza nel grado di Maresciallo dal 26 giugno 2021 al 31 dicembre 2023, e che le criticità non si esaurivano nel rapporto informativo relativo ad aprile-agosto 2023.

Limiti del sindacato e valutazione complessiva

Il Consiglio di Stato ricorda che il giudizio di avanzamento del personale militare implica un'ampia discrezionalità tecnica: non si limita a verificare il corretto assolvimento delle funzioni del grado rivestito, ma valuta soprattutto l'attitudine alle funzioni più gravose e delicate del grado superiore. Il sindacato di legittimità resta quindi circoscritto alla manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o palese difetto di motivazione.

Nel caso concreto la Commissione ha esaminato il profilo di carriera complessivo, senza limitarsi al singolo periodo contestato. È legittimo attribuire particolare peso alle valutazioni più recenti, poiché esse rappresentano meglio il livello professionale attuale e sono funzionali alla prognosi richiesta per l'avanzamento. Il dato negativo è stato ritenuto non episodico anche per la persistenza di criticità nel successivo periodo documentato.

Autonomia dei giudizi e valore degli elementi invocati

Non è contraddittorio che il militare sia stato ritenuto meritevole per la prosecuzione del servizio permanente e, al contempo, non idoneo all'avanzamento. Ai sensi dell'art. 948 del Codice dell'ordinamento militare, il primo giudizio riguarda l'idoneità a proseguire il rapporto di servizio; il secondo richiede qualità ulteriori, orientate all'assunzione di maggiori responsabilità gerarchiche.

Lo svolgimento temporaneo di funzioni di comandante interinale è valutabile, ma deriva dal meccanismo gerarchico interno e non equivale a un giudizio selettivo di eccellenza o a una formale valutazione di idoneità al grado superiore. Le lettere di apprezzamento, non essendo ricompense militari formalmente trascritte a matricola, non prevalgono sulla valutazione complessiva e possono essere già riflesse nella documentazione caratteristica.

Motivazione e conclusione

Il giudizio di avanzamento non richiede una motivazione analitica pari a quella di un provvedimento sanzionatorio o ablatorio. È sufficiente che siano esposte le ragioni essenziali e che esse trovino riscontro nella documentazione: in questo caso, la Commissione ha individuato nel calo del rendimento dell'ultima fase l'elemento incompatibile con una prognosi positiva per l'avanzamento.

Le doglianze mirano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito tecnico, non consentita in assenza di vizi macroscopici di legittimità. La Sezione esprime pertanto il parere che il ricorso debba essere respinto.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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