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Parere

Parere n. 1701/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto da-OMISSIS-, contro Prefettura di -OMISSIS-, Comune di -OMISSIS-, avverso decreto della prefettura del 15/07/2024;

Giustizia amministrativa202500603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Decreto prefettizio del 15 luglio 2024 di revoca dell’approvazione della nomina del ricorrente a guardia particolare giurata volontaria zoofila

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la revoca della nomina, lamentando difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione della propria condotta e violazione della presunzione di innocenza, poiché il provvedimento si fondava sul deferimento all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di cui all’art. 347 c.p. Ha inoltre sostenuto che i controlli svolti presso un centro cinofilo — relativi al numero degli animali, ai proprietari e al registro di carico e scarico — rientrassero, almeno in parte, nelle competenze conferitegli dal decreto sindacale quale ispettore ambientale, in particolare per verifiche ambientali e igienico-sanitarie. La questione sottoposta al Consiglio riguarda quindi la sufficienza della valutazione prefettizia sull’inaffidabilità e sulla perdita del requisito della buona condotta, nonché l’effettiva riconducibilità dei controlli alle attribuzioni comunali.

Il parere

Il Consiglio di Stato ritiene fondato il ricorso. La revoca richiama essenzialmente il deferimento penale e le conclusioni degli organi accertatori, ma la Prefettura non ha svolto un autonomo accertamento della consistenza dei fatti né ha valutato le concrete modalità della condotta, il contesto e gli elementi idonei a dimostrare una stabile inaffidabilità. La mera sottoposizione a indagini o l’iscrizione di una notizia di reato non coincidono con il venir meno della buona condotta richiesta dagli artt. 11 e 138 T.U.L.P.S.; occorre una valutazione amministrativa concreta, fondata su fatti obiettivamente accertati e adeguatamente ponderati. È inoltre insufficiente l’affermazione che i controlli fossero estranei alle competenze dell’interessato: la Prefettura non ha esaminato compiutamente il decreto sindacale, che attribuiva funzioni ampie in materia ambientale, rurale e igienico-sanitaria. La verifica del numero degli animali poteva ragionevolmente costituire attività preliminare e strumentale alla valutazione dell’impatto ambientale, dei reflui e delle condizioni igieniche; non era dunque l’unica interpretazione possibile considerarla estranea all’incarico. L’episodio, isolato e ancora oggetto di accertamento penale, non era accompagnato da precedenti o da altri indici di inaffidabilità: il suo utilizzo quale unico fondamento della revoca risulta sproporzionato e non adeguatamente giustificato. Sono ravvisati insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria e carenza di collegamento logico tra fatti e giudizio conclusivo. Il parere è per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del decreto; l’istanza cautelare è assorbita.

Osservazioni

Motivo - Difetto di motivazione e di istruttoria sulla perdita della buona condotta

La revoca non poteva fondarsi essenzialmente sul deferimento all’autorità giudiziaria e sulle valutazioni contenute nella notizia di reato. La Prefettura avrebbe dovuto accertare autonomamente i fatti e motivare, sulla base delle concrete modalità e del contesto della condotta, perché essi dimostrassero una stabile inaffidabilità incompatibile con la qualifica.

Motivo - Riconducibilità dei controlli alle competenze di ispettore ambientale

La Prefettura non ha analizzato compiutamente le attribuzioni previste dal decreto sindacale e ha escluso apoditticamente che i controlli presso il centro cinofilo vi rientrassero. La verifica del numero degli animali poteva essere strumentale alle funzioni ambientali, rurali e igienico-sanitarie, anche per valutare reflui, deiezioni e sistemi di smaltimento.

Motivo - Presunzione di innocenza e sproporzione della revoca

La nozione amministrativa di buona condotta non coincide con la sottoposizione a indagini o con l’iscrizione di una notizia di reato. In assenza di precedenti o di ulteriori elementi sintomatici, l’utilizzo di un episodio isolato e ancora sub iudice quale unico fondamento della revoca è sproporzionato e non sorretto da adeguata giustificazione.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 138 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    La nozione di "buona condotta" rilevante ai fini degli artt. 11 e 138 T.U.L.P.S. non coincide infatti con la semplice sottoposizione a indagini o con l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, richiedendo invece una valutazione autonoma e concreta dell'affidabilità del soggetto alla luce di fatti obiettivamente accertati e adeguatamente ponderati dall'Amministrazione.

    Il requisito della buona condotta deve essere valutato autonomamente dall’autorità amministrativa sulla base di fatti obiettivamente accertati e ponderati; il mero coinvolgimento in un procedimento penale non ne determina automaticamente il venir meno.

  • art. 347 cod. pen.

    Il decreto impugnato fonda infatti il proprio contenuto essenzialmente sulla circostanza che il ricorrente sarebbe stato deferito all'Autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 347 c.p. e sull'affermazione secondo cui egli avrebbe svolto controlli non riconducibili alle attribuzioni derivanti dalle qualifiche possedute.

    La contestazione dell’ipotesi di usurpazione di funzioni è il fatto posto a base della revoca, ma non costituisce di per sé prova dell’inaffidabilità: l’amministrazione deve accertare e valutare autonomamente la condotta.

  • art. 6, comma 2, legge 20 luglio 2004, n. 189

    Il ricorrente è una guardia particolare giurata volontaria zoofila dell'Associazione "-OMISSIS- - -OMISSIS- - Sezione di -OMISSIS- e Provincia", con attività di vigilanza sull'applicazione della Legge n. 189/2004 in materia di maltrattamento degli animali e combattimenti clandestini.

    La disposizione individua il contesto funzionale della nomina zoofila del ricorrente, relativa alla vigilanza sull’applicazione della normativa di tutela degli animali; il parere non ne sviluppa un’ulteriore interpretazione.

Massime di principio

  • La revoca di una qualifica di pubblica sicurezza per perdita della buona condotta deve fondarsi su una valutazione amministrativa autonoma, concreta e motivata dell’affidabilità dell’interessato, basata su fatti obiettivamente accertati; la mera pendenza di indagini o l’iscrizione di una notizia di reato non sono sufficienti.
  • Quando un provvedimento sfavorevole valorizza una condotta asseritamente incompatibile con le attribuzioni dell’interessato, l’amministrazione deve esaminare concretamente il contenuto degli atti di conferimento delle funzioni e spiegare il nesso tra i fatti accertati e la conclusione di incompatibilità.
  • Le attività di acquisizione di dati possono costituire operazioni preliminari e strumentali alle funzioni attribuite, se funzionalmente collegate agli accertamenti ambientali, igienico-sanitari o di polizia rurale previsti dall’atto di nomina; la loro estraneità non può essere affermata senza una valutazione del contesto e delle attribuzioni conferite.
  • L’utilizzo di un singolo episodio, ancora sub iudice e non accompagnato da precedenti o da ulteriori elementi d’inaffidabilità, quale unico fondamento della revoca di una qualifica richiede una motivazione particolarmente rigorosa e una giustificazione proporzionata.

Revoca della nomina a guardia particolare giurata zoofila

Il parere riguarda un ricorso straordinario contro il decreto prefettizio del 15 luglio 2024 che ha revocato l’approvazione della nomina del ricorrente a guardia particolare giurata volontaria zoofila. Il ricorrente era anche ispettore volontario ambientale comunale; la revoca era stata disposta dopo una segnalazione dei Carabinieri relativa a un deferimento per l’ipotesi di cui all’art. 347 c.p.

Fatti e provvedimento impugnato

La nomina prefettizia del 21 dicembre 2023 autorizzava l’attività di vigilanza sull’applicazione della legge n. 189 del 2004. In precedenza, con decreto sindacale del 18 gennaio 2023, al ricorrente erano state conferite anche funzioni di ispettore volontario ambientale, con compiti di polizia rurale e di volontario stradale.

A seguito di un esposto relativo a controlli effettuati presso un centro cinofilo — concernenti il numero degli animali, i proprietari e il registro di carico e scarico — i Carabinieri Forestali avevano riferito che l’attività esulava dalle attribuzioni possedute e avevano deferito il ricorrente all’autorità giudiziaria. La Prefettura, dopo aver acquisito ulteriori valutazioni, ha revocato la nomina ritenendo venuti meno i requisiti di affidabilità e buona condotta previsti dagli artt. 11 e 138 T.U.L.P.S.

Motivi del ricorso e difese

Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione, travisamento dei fatti, erronea valutazione della condotta, illegittimità della revoca basata sul solo deferimento, violazione della presunzione di innocenza e riconducibilità dei controlli alle funzioni di ispettore ambientale. L’Amministrazione ha sostenuto che la revoca non presupponeva un accertamento di responsabilità penale, ma derivava da un’autonoma valutazione amministrativa della condotta.

Valutazione sulla buona condotta e sull’istruttoria

Il Consiglio di Stato riconosce l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dei requisiti soggettivi, ma precisa che il giudizio prognostico sfavorevole deve essere sorretto da motivazione rigorosa. La buona condotta richiesta dagli artt. 11 e 138 T.U.L.P.S. non coincide con la semplice sottoposizione a indagini o con l’iscrizione di una notizia di reato: occorre una valutazione autonoma e concreta dell’affidabilità, riferita a fatti obiettivamente accertati e adeguatamente ponderati.

Nel caso esaminato la Prefettura ha recepito le conclusioni degli organi accertatori senza ricostruire autonomamente la consistenza dei fatti, le modalità concrete della condotta e il contesto in cui si era svolta. Non ha inoltre spiegato perché l’episodio fosse indice di un’inaffidabilità stabile e incompatibile con la qualifica.

Attribuzioni di ispettore ambientale e proporzionalità

La Prefettura non ha esaminato compiutamente il decreto sindacale e ha affermato in modo apodittico che i controlli fossero estranei alle funzioni comunali. Il decreto attribuiva compiti ampi in materia ambientale, rurale e igienico-sanitaria, inclusa la vigilanza su stalle, concimaie, spargimento di liquami e attività connesse alla presenza e gestione degli animali.

La verifica del numero di animali presso una struttura poteva ragionevolmente essere preliminare e strumentale alla valutazione dell’impatto ambientale, della produzione di reflui e deiezioni, dei sistemi di smaltimento e delle condizioni igienico-sanitarie. La sua estraneità alle funzioni attribuite non era dunque l’unica interpretazione possibile e avrebbe richiesto una valutazione effettiva del decreto e della vicenda.

Il provvedimento non indicava precedenti comportamenti, precedenti di polizia o ulteriori elementi sintomatici. Poiché l’episodio valorizzato era isolato e ancora oggetto di accertamento penale, il suo impiego come unico fondamento della revoca è stato ritenuto sproporzionato e non adeguatamente giustificato.

Esito

Il Consiglio di Stato ravvisa insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria e mancanza di un adeguato collegamento logico tra i fatti contestati e il giudizio di inaffidabilità. Esprime pertanto parere per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del decreto prefettizio; l’istanza cautelare è assorbita.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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