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Parere

Parere n. 1707/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS-contro il Ministero della difesa per l’annullamento del decreto -OMISSIS-del 12 ottobre 2023 di diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia iperprolatinemia in microadenoma ipofisario.

Giustizia amministrativa202401219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro il decreto del 12 ottobre 2023 che ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’iperprolattinemia in microadenoma ipofisario.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente, militare dell’Esercito impiegato in missioni all’estero e in attività presso un poligono sperimentale, chiede l’annullamento del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’iperprolattinemia in microadenoma ipofisario. Deduce, con il primo motivo, eccesso di potere per carenza d’istruttoria, errata valutazione dei presupposti, travisamento e carenza di motivazione, oltre alla violazione degli artt. 603 del d.lgs. 66/2010 e 11 del d.P.R. 461/2001; con il secondo, carenza d’istruttoria ed errata valutazione dei presupposti, nonché violazione dell’art. 1078 del d.P.R. 90/2010. La Sezione aveva rilevato l’insufficienza della motivazione e la mancata puntuale valutazione dei possibili rischi connessi ai servizi prestati, disponendo una verificazione medico-scientifica secondo il criterio del «più probabile che non». Poiché l’accertamento non è stato eseguito, il ricorrente ne ha chiesto la revoca e la decisione immediata nel merito.

Il parere

Il parere non definisce i motivi di ricorso né anticipa la decisione sul merito: lascia impregiudicate le valutazioni in rito e nel merito. Respinge la richiesta del ricorrente di revocare la verificazione, poiché non è mutata la situazione di fatto considerata nel precedente parere istruttorio. Reitera quindi l’incombente, affidandone l’esecuzione ai professori individuati dal Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università indicata, secondo modalità e tempistica già stabilite, per accertare la dipendenza delle infermità dal servizio e precisarne la decorrenza temporale. Avverte che l’ingiustificato inadempimento o ritardo può determinare responsabilità, anche erariale.

Osservazioni

Richiesta di revoca della verificazione

La richiesta del ricorrente di revocare l’accertamento istruttorio e decidere immediatamente il ricorso è respinta: non risulta alcuna modificazione della situazione di fatto esistente quando fu disposto l’incombente.

Verificazione medico-scientifica

È reiterata la verificazione già disposta, da svolgere mediante i professori nominati dal Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università indicata, con le modalità e la tempistica già fissate. L’accertamento dovrà valutare la dipendenza delle infermità dal servizio secondo il criterio del «più probabile che non» e precisarne la tempistica.

Decisione sul ricorso

Ogni valutazione in rito e nel merito del ricorso resta impregiudicata; il parere non decide i due motivi di impugnazione.

Ritardo o inadempimento dell’incombente

La Sezione avverte che l’ingiustificato inadempimento o ritardo nell’esecuzione della verificazione può essere causa di responsabilità, anche erariale.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS-contro il Ministero della difesa per l’annullamento del decreto -OMISSIS-del 12 ottobre 2023 di diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia iperprolatinemia in microadenoma ipofisario.

    La disposizione è richiamata quale base procedurale per la presentazione diretta del ricorso straordinario; il parere non ne sviluppa un’interpretazione ulteriore.

  • art. 603 d.lgs. 66/2010

    Con il primo il ricorrente ha lamentato “Eccesso di potere per carenza di istruttoria, errata valutazione dei presupposti; travisamento; carenza di motivazione. Carenza dei presupposti. Illogicità, violazione art. 603 D.lgs. 66/2010, violazione art. 11 DPR 461/01”;

    La disposizione è indicata come parametro di legittimità dal ricorrente, ma il parere interlocutorio non ne valuta la violazione e lascia impregiudicata la decisione sul merito.

  • art. 11 d.P.R. 461/2001

    Con il primo il ricorrente ha lamentato “Eccesso di potere per carenza di istruttoria, errata valutazione dei presupposti; travisamento; carenza di motivazione. Carenza dei presupposti. Illogicità, violazione art. 603 D.lgs. 66/2010, violazione art. 11 DPR 461/01”;

    La disposizione è invocata dal ricorrente nel primo motivo, ma il Consiglio di Stato non ne decide l’applicazione in questa fase istruttoria.

  • art. 1078 d.P.R. 90/2010

    Con il secondo ha dedotto “Eccesso di potere per carenza di istruttoria, errata valutazione dei presupposti; violazione art. 1078 DPR 90/10”.

    La disposizione è indicata dal ricorrente quale parametro del secondo motivo; il parere non ne esamina la portata e rinvia ogni valutazione sul merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    In presenza dei presupposti indicati, la diffusione del parere deve avvenire oscurando le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    Il richiamo alla disciplina dei dati relativi alla salute fonda l’ordine di oscurare, in caso di diffusione, le informazioni identificative e sanitarie indicate nel parere.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa europea e all’art. 52 del Codice della privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione.

  • d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    È menzionato come atto modificativo dell’art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, nel quadro normativo posto a fondamento dell’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento impugnato e il parere del Comitato di verifica escludono la dipendenza da causa di servizio senza adeguata motivazione e senza approfondire puntualmente i rischi connessi alle missioni e alle aree di servizio, il Consiglio di Stato può disporre una verificazione medico-scientifica per accertare il nesso causale secondo il criterio del «più probabile che non».
  • La richiesta di revoca di un incombente istruttorio non può essere accolta, in assenza di una modificazione della situazione di fatto sulla cui base l’accertamento era stato disposto.
  • Nell’accertamento della dipendenza di un’infermità dal servizio, la verificazione può essere diretta non solo a stabilire il nesso causale secondo il criterio del «più probabile che non», ma anche a precisare la tempistica dell’insorgenza o della dipendenza.

Ricorso straordinario sul riconoscimento della causa di servizio

Il parere interlocutorio della Sezione I riguarda il ricorso straordinario di un militare dell’Esercito contro il decreto del 12 ottobre 2023 che ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’iperprolattinemia in microadenoma ipofisario. La Sezione non decide il merito: conferma e reitera una verificazione medico-scientifica già disposta.

Fatti e motivi di ricorso

Il ricorrente ha riferito di aver svolto incarichi operativi e partecipato a missioni all’estero, anche in contesti bellici o post-bellici, nonché ad attività presso un poligono sperimentale, lamentando l’esposizione a polveri e ad altri fattori potenzialmente nocivi senza adeguati dispositivi di protezione. Nel 2021 gli sono state diagnosticate, tra le altre patologie, iperprolattinemia in microadenoma ipofisario e ipotiroidismo primario; era stato inoltre dichiarato non idoneo al servizio militare incondizionato.

Il ricorso formula due motivi. Il primo denuncia carenza d’istruttoria e di motivazione, travisamento, errata valutazione dei presupposti e violazione degli artt. 603 del d.lgs. 66/2010 e 11 del d.P.R. 461/2001. Il secondo deduce carenza d’istruttoria, errata valutazione dei presupposti e violazione dell’art. 1078 del d.P.R. 90/2010. Il Ministero ha chiesto il rigetto; il ricorrente ha insistito per l’accoglimento richiamando anche il parere della Sezione I n. 1017 del 7 agosto 2024.

Precedente istruttoria e verificazione disposta

Con il parere interlocutorio n. 133 del 20 gennaio 2026, la Sezione aveva rilevato che il provvedimento ministeriale e il parere del Comitato di verifica avevano escluso la dipendenza da causa di servizio senza adeguata motivazione e senza un puntuale approfondimento della rilevanza delle missioni e delle aree pericolose per la salute. Considerati anche i recenti approdi giurisprudenziali, fra cui l’Adunanza plenaria 7 ottobre 2025, n. 15, aveva disposto una verificazione affidata a una struttura universitaria di medicina, con il coinvolgimento dei dipartimenti di endocrinologia e cardiologia. L’accertamento deve stabilire, secondo il criterio del «più probabile che non», se le infermità dipendano dal servizio e precisarne la tempistica.

Mancato espletamento e decisione interlocutoria

La verificazione non risulta eseguita, benché fossero stati individuati i professori incaricati, e non sono note le ragioni dell’omissione. Il ricorrente ha contestato la coerenza dell’approfondimento con il principio giurisprudenziale richiamato e ha chiesto di revocarlo, sollecitando una decisione immediata di accoglimento.

La Sezione non accoglie la richiesta: non è intervenuta alcuna modificazione della situazione di fatto che aveva giustificato l’istruttoria. Reitera quindi la verificazione, da svolgere secondo modalità e tempistica già stabilite, lasciando impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito dei motivi di ricorso. Avverte inoltre che l’ingiustificato inadempimento o ritardo può comportare responsabilità anche erariale.

Tutela dei dati personali

In caso di diffusione del parere, la Segreteria deve oscurare le generalità e ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o delle altre persone menzionate, ai sensi delle disposizioni sulla protezione dei dati personali richiamate nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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