Parere n. 1696/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal Luogotenente della Guardia di Finanza -OMISSIS- avverso il provvedimento n. 3 del 5 dicembre 2023 della Commissione Permanente di Avanzamento, recante giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado di Luogotenente con riferimento all'aliquota straordinaria del 1° gennaio 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro il provvedimento n. 3 del 5 dicembre 2023 della Commissione Permanente di Avanzamento, recante giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado di Luogotenente per le aliquote del 1° gennaio 2020, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, arruolato nel 1994 e valutato per l'accesso al grado apicale di Luogotenente, censura il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione Permanente di Avanzamento dopo la sospensione dello scrutinio dovuta alla pendenza di un procedimento penale. Dopo una condanna in primo grado a due anni e sei mesi di reclusione per favoreggiamento personale, con esclusione dell'aggravante mafiosa, il militare è stato assolto in appello con formula «perché il fatto non sussiste». Il giudizio amministrativo negativo si è basato, oltre che sulle risultanze penali, sui rapporti personali intrattenuti con appartenenti alla famiglia Casamonica, su una sanzione disciplinare della consegna inflitta nel 2020 e su una flessione della documentazione caratteristica tra il 2020 e il 2022. Il ricorrente deduce il travisamento della sentenza assolutoria, la mancata adeguata valorizzazione della carriera e dei numerosi elementi positivi, l'indebito rilievo attribuito a circostanze superate e l'insufficienza degli elementi negativi. Contesta inoltre l'eventuale uso di una nota del 2018 non sottoposta alla Commissione e richiama il rimborso delle spese legali riconosciuto dopo l'assoluzione. Ha infine chiesto il risarcimento del danno.
Il parere
Il Consiglio di Stato ritiene infondato il ricorso contro il giudizio di non idoneità. I giudizi di avanzamento sono valutazioni complessive, prognostiche e caratterizzate da elevata discrezionalità tecnica; il sindacato è limitato a manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o evidente carenza istruttoria, patologie non riscontrate nel caso concreto. La Commissione ha preso atto dell'assoluzione e non ha fondato la valutazione sull'esistenza del reato, ma su circostanze fattuali — in particolare la protratta frequentazione di soggetti appartenenti alla famiglia Casamonica — autonomamente rilevanti per le qualità morali e caratteriali e per l'immagine e l'affidabilità dell'Istituzione. La cessazione degli effetti della sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 1369 del Codice dell'ordinamento militare non cancella il fatto storico sottostante, valutabile nello scrutinio. Gli elementi positivi della carriera sono stati considerati, ma potevano essere ritenuti recessivi; il Consiglio non può sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico quando questa è sorretta da un percorso logico coerente e da istruttoria completa. Non è contraddittorio che il militare sia stato poi giudicato idoneo per l'aliquota del 31 dicembre 2022: il giudizio è dinamico e l'incidenza di fatti negativi può attenuarsi nel tempo, senza rendere illegittimi i precedenti giudizi. La nota del 2018, se non sottoposta alla Commissione, non può integrare postumamente la motivazione né costituire una base giustificativa autonoma; tuttavia la censura non determina l'annullamento, poiché il provvedimento risulta autonomamente fondato sugli elementi effettivamente richiamati dalla Commissione. Il rimborso delle spese legali, riconosciuto dopo l'assoluzione e in ragione della connessione funzionale dei fatti con il servizio, non vincola l'esito dell'avanzamento, avendo i due procedimenti finalità e presupposti diversi. La domanda risarcitoria è inammissibile perché il ricorso straordinario è esperibile per l'annullamento di atti amministrativi e non per azioni risarcitorie autonome. Il parere è quindi di rigetto nel merito e di inammissibilità limitatamente alla domanda di risarcimento.
Osservazioni
Giudizio di avanzamento e assoluzione penale
La censura secondo cui la Commissione avrebbe disatteso l'assoluzione è respinta: l'Amministrazione ha riconosciuto l'insussistenza del fatto-reato, ma ha autonomamente valutato circostanze fattuali non negate dalla sentenza, rilevanti per le qualità morali e caratteriali richieste per il grado superiore.
Sanzione disciplinare della consegna
La doglianza è respinta. La cessazione degli effetti della sanzione ai sensi dell'art. 1369 del Codice dell'ordinamento militare non elimina il fatto storico sottostante, che può essere considerato come indice della personalità del militare.
Elementi favorevoli della carriera e valutazione complessiva
La censura è respinta: encomi, valutazioni eccellenti ed esperienza professionale erano stati considerati, ma la Commissione poteva ritenerli recessivi rispetto agli elementi negativi. Non spetta al Consiglio sostituire la propria valutazione a quella tecnica in presenza di un percorso logico coerente e di un'istruttoria completa.
Successiva idoneità per l'aliquota del 31 dicembre 2022
È esclusa la contraddittorietà tra i precedenti giudizi negativi e la successiva idoneità. La valutazione è dinamica e prognostica e l'organo tecnico può stabilire quando il tempo trascorso e i successivi elementi favorevoli attenuino l'incidenza dei fatti negativi.
Materiale conoscitivo e nota del 26 ottobre 2018
Eventuali chiarimenti o documenti prodotti successivamente non possono integrare la motivazione del provvedimento. La censura non comporta però l'accoglimento del ricorso, poiché la valutazione risulta autonomamente fondata sul materiale effettivamente richiamato dalla Commissione e la nota non è decisiva.
Rimborso delle spese legali
Il riconoscimento del rimborso dopo l'assoluzione costituisce un elemento favorevole, ma non determina automaticamente l'illegittimità del giudizio di avanzamento: tutela legale e scrutinio perseguono finalità diverse e dipendono da presupposti non coincidenti.
Domanda di risarcimento del danno
La domanda è dichiarata inammissibile, poiché il ricorso straordinario è esperibile per l'annullamento di atti amministrativi e non per l'esercizio di autonome azioni risarcitorie.
Norme richiamate
art. 57, comma 1, lett. b), d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199
In tale occasione esprimeva giudizio di non idoneità con riferimento alle aliquote del 2020, 2021 e 2022, ritenendo non integrati i requisiti morali, caratteriali e professionali richiesti dall'art. 57, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 199 del 1995.
La disposizione individua i requisiti morali, caratteriali e professionali necessari per l'avanzamento al grado superiore; la loro valutazione è complessiva e prognostica e, per il grado apicale del ruolo ispettori, richiede un livello particolarmente elevato.
art. 1369 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)
È vero che gli effetti della sanzione sono successivamente cessati ai sensi dell'art. 1369 del Codice dell'Ordinamento Militare; tuttavia la cessazione degli effetti non comporta l'eliminazione del fatto storico sottostante, che continua a poter essere valutato nell'ambito del giudizio di avanzamento quale indice della personalità del militare.
La cessazione degli effetti della sanzione disciplinare non cancella il fatto storico che ne è alla base, il quale può essere autonomamente apprezzato nel giudizio di avanzamento.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Quanto, infine, alla richiesta di risarcimento del danno, deve confermarsene l'inammissibilità, essendo il ricorso straordinario esperibile esclusivamente per l'annullamento di atti amministrativi e non per l'esercizio di azioni risarcitorie autonome.
Il ricorso straordinario non è sede per proporre un'autonoma domanda di risarcimento del danno; tale domanda è inammissibile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
La disposizione è applicata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, quale presupposto per oscurare i dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Il giudizio di avanzamento del personale militare è una valutazione complessiva e prognostica dell'idoneità a svolgere le funzioni del grado superiore, che considera l'intera personalità professionale, morale e caratteriale; il sindacato di legittimità è circoscritto a manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o evidente carenza istruttoria.
- L'assoluzione penale non impedisce all'Amministrazione di valutare, per finalità proprie dello scrutinio di avanzamento, circostanze fattuali diverse dal fatto-reato dichiarato insussistente, purché non attribuisca all'interessato la responsabilità penale esclusa dal giudicato.
- La cessazione degli effetti di una sanzione disciplinare non elimina il fatto storico sottostante, che può essere considerato nella valutazione della personalità e dell'idoneità all'avanzamento.
- La legittimità del giudizio di avanzamento va verificata sulla base del materiale conoscitivo effettivamente sottoposto all'organo valutativo al momento della decisione; documenti o chiarimenti successivi non possono integrare postumamente la motivazione né fornire una nuova base giustificativa.
- Un successivo giudizio favorevole di avanzamento non rende di per sé illegittimi i precedenti giudizi negativi, poiché la valutazione è dinamica e l'organo tecnico può apprezzare nel tempo l'attenuazione dell'incidenza di fatti sfavorevoli.
- Il riconoscimento della tutela legale per fatti connessi al servizio non determina automaticamente l'esito favorevole dello scrutinio di avanzamento, poiché i due procedimenti perseguono finalità diverse e si fondano su presupposti non coincidenti.
Giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado di Luogotenente
Il parere riguarda il ricorso straordinario di un Luogotenente della Guardia di Finanza contro il giudizio della Commissione Permanente di Avanzamento del 5 dicembre 2023, relativo alle aliquote del 1° gennaio 2020 e del 31 dicembre 2020 e 2021. Il Consiglio di Stato propone di respingere nel merito le censure e di dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria.
Vicenda professionale e procedimento penale
Il militare, arruolato il 12 ottobre 1994 e promosso Maresciallo Aiutante con decorrenza 1° gennaio 2015, aveva una carriera caratterizzata da incarichi investigativi, encomi e valutazioni costantemente eccellenti. La valutazione era stata sospesa nel 2021 per la pendenza di un procedimento penale, nel quale il militare era stato condannato in primo grado a due anni e sei mesi di reclusione per favoreggiamento personale, con esclusione dell'aggravante mafiosa. La Corte d'appello lo ha poi assolto con formula «perché il fatto non sussiste», con sentenza irrevocabile dal 13 aprile 2023, rilevando tuttavia che alcuni comportamenti potevano avere rilievo disciplinare.
Venuta meno la causa di sospensione, la Commissione ha giudicato il militare non idoneo per le aliquote del 2020 e 2021, valorizzando le risultanze del procedimento penale, i rapporti personali con appartenenti alla famiglia Casamonica, una sanzione disciplinare della consegna inflitta nel 2020 e una flessione della documentazione caratteristica tra il 2020 e il 2022. Nella stessa seduta il militare è stato invece giudicato idoneo all'avanzamento ad anzianità per l'aliquota del 31 dicembre 2022.
Criteri di sindacato del giudizio di avanzamento
Il Consiglio ricorda che lo scrutinio è una valutazione complessiva e prognostica affidata alla Commissione Permanente di Avanzamento. Essa deve considerare non solo le capacità dimostrate nel grado rivestito, ma l'idoneità a esercitare le funzioni del grado superiore e l'intera personalità professionale, morale e caratteriale. Trattandosi di valutazione con elevata discrezionalità tecnica, il sindacato è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o evidente carenza istruttoria; nessuna di tali patologie è stata ravvisata.
Assoluzione penale e valutazione amministrativa
La Commissione ha dato atto dell'assoluzione e non ha attribuito al militare la responsabilità del reato dichiarato insussistente. Ha però valutato autonomamente la protratta frequentazione e i rapporti personali con soggetti della famiglia Casamonica, circostanze che la sentenza penale non aveva negato e che il Consiglio considera suscettibili di rilevare, in sede di avanzamento, per l'immagine, il prestigio e l'affidabilità dell'Istituzione. Per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare il parametro morale e caratteriale può essere più rigoroso di quello applicabile ai dipendenti civili.
La cessazione degli effetti della sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 1369 del Codice dell'ordinamento militare non cancella il fatto storico sottostante, che può essere preso in considerazione quale indice della personalità. Gli encomi, le valutazioni eccellenti, l'esperienza investigativa e gli apprezzamenti dei superiori risultavano considerati dalla Commissione, che poteva reputarli recessivi rispetto agli elementi negativi. Il Consiglio non può sostituire la propria valutazione a quella tecnica quando l'istruttoria è completa e il percorso logico è coerente.
Successiva idoneità, istruttoria e rimborso delle spese legali
La successiva idoneità per l'aliquota del 31 dicembre 2022 non contraddice i precedenti giudizi negativi. Lo scrutinio è dinamico e prognostico: il peso di fatti sfavorevoli può attenuarsi con il tempo e con il consolidarsi di elementi favorevoli, e compete all'organo tecnico stabilire quando ciò avvenga.
Il Consiglio precisa che la legittimità del giudizio va verificata sulla base del materiale conoscitivo effettivamente sottoposto alla Commissione. La nota del 26 ottobre 2018 menzionata nelle difese amministrative, se non acquisita dalla Commissione, non può integrare postumamente la motivazione né costituire una base autonoma di giustificazione. La censura non conduce tuttavia all'annullamento, perché il giudizio risulta fondato sugli elementi richiamati nel verbale e la nota non è decisiva.
Il rimborso delle spese legali riconosciuto dopo l'assoluzione, con il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dello Stato e il riconoscimento della connessione funzionale con il servizio, è un elemento favorevole ma non vincolante per lo scrutinio. Il procedimento di tutela legale e quello di avanzamento perseguono finalità differenti e si fondano su presupposti non coincidenti.
Esito
La Sezione esprime parere per il rigetto nel merito del ricorso contro il giudizio di non idoneità. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento, poiché il ricorso straordinario è esperibile per l'annullamento di atti amministrativi e non per proporre autonome azioni risarcitorie.
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