Parere n. 1700/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da -OMISSIS-, contro U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, avverso il provvedimento k10/559352r di diniego della cittadinanza italiana;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego del 2 settembre 2019 dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato in sede straordinaria il diniego della cittadinanza, domandata il 14 novembre 2015, deducendo violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, eccesso di potere e mancata valutazione delle condizioni di vita e familiari. Ha sostenuto che il provvedimento non esplicitasse gli elementi di fatto dai quali sarebbe derivato il pericolo per la sicurezza della Repubblica. Il Ministero ha opposto che il diniego si fondava su elementi emersi da atti classificati e sottratti alla conoscibilità del privato. A seguito del parere interlocutorio del 7 aprile 2026, il Ministero ha trasmesso in plico sigillato una nota sintetica sugli elementi istruttori e sulla classificazione documentale, preservandone la riservatezza.
Il parere
Il ricorso è respinto. Il Consiglio di Stato premette che la concessione della cittadinanza ex art. 9 della legge n. 91/1992 non è automatica e implica un potere ampiamente discrezionale, diretto a valutare l’affidabilità complessiva del richiedente e la compatibilità dell’acquisto dello status con gli interessi fondamentali della collettività. L’Amministrazione può basarsi anche su elementi indiziari e valutazioni prognostiche in materia di sicurezza; il sindacato resta limitato alla logicità, ragionevolezza e non contraddittorietà della valutazione. Nel caso concreto, gli elementi acquisiti dagli organismi competenti giustificano il diniego in funzione della tutela della sicurezza nazionale. È respinta la censura di difetto di motivazione: per gli accertamenti contenuti in atti classificati e sottratti all’accesso è sufficiente l’esternazione del giudizio conclusivo, senza divulgare il contenuto delle informazioni riservate; non risulta per ciò solo leso il diritto di difesa. È respinta la censura relativa all’art. 10-bis della legge n. 241/1990: la comunicazione dei motivi ostativi presuppone che l’interessato possa conoscere gli elementi a fondamento del diniego, condizione che manca per le informazioni sottratte alla conoscibilità per ragioni di sicurezza; in tale contesto la comunicazione sarebbe un adempimento meramente formale. È infine respinta la doglianza sulla mancata valutazione dell’inserimento sociale, lavorativo e familiare: tali circostanze sono rilevanti ma non decisive e non neutralizzano profili ostativi per la sicurezza dello Stato; neppure l’assenza di precedenti penali o la regolarità lavorativa impediscono una valutazione prognostica negativa dell’affidabilità complessiva.
Osservazioni
Difetto di motivazione ed eccesso di potere
La censura è infondata. Quando le ragioni del diniego di cittadinanza si fondano su informazioni contenute in atti classificati e sottratti all’accesso per esigenze di sicurezza, l’obbligo motivazionale è contemperato con la segretezza e può essere assolto mediante l’esternazione del giudizio conclusivo, senza rendere noti gli accertamenti riservati.
Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990
La censura è infondata. La comunicazione dei motivi ostativi non è dovuta quando gli elementi posti a base del diniego non possono essere resi conoscibili per ragioni di sicurezza pubblica e nazionale; in tale situazione la comunicazione non garantirebbe un contraddittorio effettivo.
Mancata valutazione delle condizioni di vita, familiari e dell’inserimento sociale
La censura è infondata. L’inserimento sociale, lavorativo e familiare è rilevante ma non decisivo e non prevale sugli elementi ostativi relativi alla sicurezza della Repubblica. L’assenza di precedenti penali e la regolarità dell’attività lavorativa non escludono una valutazione prognostica negativa dell’affidabilità complessiva.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
Va premesso che la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 non costituisce effetto automatico della mera sussistenza dei requisiti di legge, ma rappresenta espressione di un potere altamente discrezionale dell'Amministrazione, chiamata a valutare la complessiva affidabilità del richiedente e la compatibilità dell'acquisto dello status civitatis con gli interessi fondamentali della collettività nazionale.
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione non consegue automaticamente alla presenza dei requisiti formali: l’Amministrazione esercita un potere ampiamente discrezionale e valuta affidabilità del richiedente e compatibilità dell’acquisto dello status con gli interessi fondamentali della collettività, inclusa la sicurezza nazionale.
art. 2, comma 1, lett. d), d.m. 10 maggio 1994, n. 415
Gli elementi istruttori posti a fondamento del diniego risultano contenuti in atti classificati e sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, in quanto recanti informazioni la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio alla sicurezza dello Stato o alle relazioni internazionali.
Sono sottratti all’accesso i documenti la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza dello Stato o le relazioni internazionali; tale segretezza giustifica la mancata divulgazione degli elementi istruttori riservati posti a fondamento del diniego.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
L'omessa comunicazione dei motivi ostativi è giustificata dalla natura riservata delle informazioni poste a fondamento del provvedimento. Invero, la finalità partecipativa della norma presuppone la possibilità per l'interessato di conoscere gli elementi posti a base del futuro provvedimento negativo; presupposto che non ricorre quando tali elementi siano sottratti alla conoscibilità per ragioni di sicurezza pubblica e nazionale.
La comunicazione preventiva dei motivi ostativi presuppone che gli elementi su cui si fonda il provvedimento possano essere portati a conoscenza dell’interessato. Se tali elementi sono riservati per esigenze di sicurezza pubblica e nazionale, l’omissione della comunicazione è giustificata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti in causa.
La disposizione è richiamata quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, par. 1, regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti in causa.
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata attraverso l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992 è espressione di un potere discrezionale e non costituisce effetto automatico della sussistenza dei requisiti; l’Amministrazione può valutare l’affidabilità complessiva del richiedente e la compatibilità dell’acquisto dello status con la sicurezza della Repubblica.
- Nei procedimenti di concessione della cittadinanza, la valutazione amministrativa sulla sicurezza può fondarsi anche su elementi indiziari e prognostici, non necessariamente su circostanze penalmente rilevanti; il sindacato è circoscritto alla logicità, ragionevolezza e non contraddittorietà della valutazione.
- Quando il diniego si fonda su informazioni contenute in atti classificati e sottratti all’accesso per esigenze di sicurezza, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante l’esternazione del giudizio conclusivo, senza divulgare il contenuto degli accertamenti riservati.
- La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 presuppone la possibilità di rendere conoscibili gli elementi posti a base del provvedimento negativo; tale presupposto non ricorre per informazioni riservate la cui divulgazione possa pregiudicare la sicurezza pubblica o nazionale.
- L’inserimento sociale, lavorativo e familiare, l’assenza di precedenti penali e la regolarità lavorativa sono elementi valutabili nel procedimento di cittadinanza, ma non neutralizzano né prevalgono necessariamente su elementi ostativi concernenti la sicurezza dello Stato.
Diniego della cittadinanza per ragioni di sicurezza nazionale
Il parere riguarda un ricorso straordinario contro il diniego dell’istanza di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto.
Premesse e motivi del ricorso
L’istanza, presentata il 14 novembre 2015, è stata respinta con provvedimento ministeriale del 2 settembre 2019, in seguito all’emersione di elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, eccesso di potere e mancata valutazione delle proprie condizioni di vita e familiari. In particolare, ha contestato che il diniego non indicasse gli elementi di fatto relativi al rischio per la sicurezza.
Il Ministero dell’interno ha riferito che gli elementi istruttori erano contenuti in atti classificati e sottratti alla conoscibilità del privato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del d.m. n. 415/1994. Con parere interlocutorio n. 649/2026 del 7 aprile 2026, la Sezione ha chiesto al Ministero di trasmettere, con modalità idonee a preservare la riservatezza, una sintesi degli elementi emersi e di dare conto della reale classificazione dei documenti. Il Ministero ha adempiuto con nota del 6 maggio 2026.
Discrezionalità nella concessione della cittadinanza
La cittadinanza ex art. 9 della legge n. 91/1992 non è attribuita automaticamente per la sola sussistenza dei requisiti. La decisione implica una valutazione discrezionale dell’affidabilità complessiva del richiedente e della compatibilità dell’acquisto dello status civitatis con gli interessi fondamentali della collettività nazionale. L’Amministrazione può considerare elementi indiziari e valutazioni prognostiche riguardanti la sicurezza della Repubblica e l’adesione ai valori dell’ordinamento costituzionale, anche al di fuori di circostanze penalmente rilevanti.
Il sindacato sulla valutazione amministrativa è limitato alla verifica di logicità, ragionevolezza e non contraddittorietà, senza sostituzione del giudice alle valutazioni riservate all’Amministrazione. Nel caso in esame, la Sezione ha ritenuto che gli elementi acquisiti dagli organismi istituzionalmente competenti fondassero il diniego in coerenza con la tutela della sicurezza nazionale.
Motivazione, riservatezza e diritto di difesa
La censura di difetto di motivazione è stata respinta. Poiché gli elementi istruttori erano contenuti in atti classificati e sottratti all’accesso ai sensi del d.m. n. 415/1994, l’obbligo motivazionale doveva essere contemperato con le esigenze di segretezza. In tale situazione è sufficiente l’esternazione del giudizio conclusivo, senza esplicitare gli accertamenti riservati. La Sezione ha inoltre escluso che la mancata divulgazione comportasse, di per sé, lesione del diritto di difesa, essendo la sottrazione all’accesso prevista a tutela della sicurezza dello Stato e delle relazioni internazionali.
Comunicazione dei motivi ostativi e partecipazione
È stata respinta anche la censura relativa all’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La funzione partecipativa del preavviso di rigetto presuppone che l’interessato possa conoscere gli elementi posti a fondamento del futuro provvedimento negativo. Tale condizione non sussiste quando le informazioni sono sottratte alla conoscibilità per ragioni di sicurezza pubblica e nazionale; la comunicazione, in queste circostanze, costituirebbe un adempimento meramente formale e non assicurerebbe un contraddittorio effettivo.
Inserimento sociale e familiare
La Sezione ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata valutazione dell’inserimento sociale, lavorativo e familiare. Tali circostanze sono rilevanti, ma non decisive e non sono idonee a neutralizzare elementi ostativi concernenti la sicurezza dello Stato. Anche l’assenza di precedenti penali e la regolarità dell’attività lavorativa non escludono una valutazione prognostica negativa dell’affidabilità complessiva.
Esito
Il Consiglio di Stato ha concluso per il rigetto del ricorso straordinario. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, par. 1, del regolamento (UE) 2016/679.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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