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Parere

Parere n. 1697/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, avverso esclusione dal concorso per il reclutamento di un numero complessivo di 1148 allievi agenti della polizia di stato provv. id 708569;

Giustizia amministrativa202400012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Esclusione per inidoneità dal concorso per il reclutamento di 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato, contingente riservato ai volontari delle Forze armate.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente aveva superato la prova scritta del concorso indetto con decreto del 18 maggio 2017 per il contingente di 76 posti riservato a VFP1 collocati in congedo e VFP4, e aveva partecipato agli accertamenti di idoneità. Con provvedimento del 29 gennaio 2018 era stata dichiarata non idonea per la presenza di un tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme, ai sensi dell’art. 3, comma 2, e della tabella 1, punto 2, lett. b), del d.m. 30 giugno 2003, n. 198. Ha impugnato l’esclusione e gli atti connessi deducendo violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale ed eccesso di potere. Il Ministero ha eccepito l’improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria finale e ha chiesto, nel merito, il rigetto. In precedenza, l’estratto della graduatoria prodotto dall’Amministrazione riguardava però il diverso contingente aperto ai cittadini italiani; la Sezione ha quindi disposto un’integrazione istruttoria per acquisire la graduatoria pertinente allo specifico contingente.

Il parere

Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. A seguito dell’incombente istruttorio, il Ministero ha depositato il decreto n. 333-B/12D.2.17/11046 del 14 maggio 2018, relativo all’approvazione della graduatoria dello specifico concorso di cui alla lettera c) del bando, al quale aveva partecipato la ricorrente. La Sezione non ha esaminato nel merito le censure contro l’esclusione per il tatuaggio, né ha definito autonomamente l’eccezione ministeriale sulla base dell’estratto inizialmente prodotto: l’esito è fondato sulla sopravvenuta carenza di interesse, una volta acquisita la graduatoria pertinente. Il parere dispone inoltre l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.

Osservazioni

Eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

Il Ministero ha eccepito che la ricorrente non aveva impugnato il decreto di approvazione della graduatoria finale del 28 maggio 2018. Poiché l’estratto inizialmente prodotto si riferiva al diverso contingente del concorso, la Sezione ha disposto un’integrazione istruttoria; acquisito il decreto relativo allo specifico contingente cui la ricorrente aveva partecipato, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Violazione e falsa applicazione del d.m. n. 198/2003 ed eccesso di potere

La ricorrente ha contestato la propria esclusione, motivata dalla presenza di un tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme. La Sezione non ha esaminato tali censure nel merito, dichiarando il ricorso improcedibile.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, e tabella 1, punto 2, lett. b), d.m. 30 giugno 2003, n. 198

    L’Amministrazione con il gravato provvedimento ID 708569 del 29 gennaio 2018, notificato in pari data, l’ha giudicata non idonea con la seguente motivazione: tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme, art. 3 comma 2 riferimento tab 1 punto 2 lett. b del DM 30/06/2003, n. 198 e succ. modif. ed integraz.».

    La disposizione è indicata come fondamento della motivazione dell’esclusione per tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme, ma il Consiglio di Stato non ne esamina l’applicazione nel merito, essendo il ricorso dichiarato improcedibile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

    La Sezione dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, ravvisando i presupposti previsti dalla disposizione a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale presupposto per oscurare i dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione eccepisce l’improcedibilità di un ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale, ma la documentazione prodotta riguarda una graduatoria riferita a un diverso contingente concorsuale, occorre acquisire gli atti pertinenti prima di valutare l’eccezione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario, senza necessità di esaminare nel merito le censure contro l’atto impugnato.

Esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato

Il parere riguarda un ricorso straordinario contro l’esclusione di una candidata dal concorso per il reclutamento di 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato, limitatamente al contingente riservato a VFP1 collocati in congedo e VFP4. La Sezione dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza pronunciarsi sulle censure di merito.

Vicenda concorsuale e provvedimento impugnato

Il concorso era stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017. La ricorrente, dopo aver superato la prova scritta e aver conseguito una posizione utile in graduatoria, era stata ammessa alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti di idoneità fisica, psichica e attitudinale.

Con provvedimento del 29 gennaio 2018 era stata dichiarata non idonea per la presenza di un tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme, con richiamo all’art. 3, comma 2, e alla tabella 1, punto 2, lett. b), del d.m. 30 giugno 2003, n. 198. La ricorrente ha contestato l’esclusione deducendo violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale ed eccesso di potere.

Eccezione ministeriale e integrazione istruttoria

Il Ministero dell’interno ha eccepito l’improcedibilità per mancata impugnazione del decreto di approvazione della graduatoria finale del 28 maggio 2018. L’estratto inizialmente prodotto, tuttavia, riguardava il contingente aperto ai cittadini italiani, diverso da quello riservato ai volontari delle Forze armate cui aveva partecipato la ricorrente.

La Sezione ha quindi disposto un’integrazione istruttoria. In adempimento, il Ministero ha depositato il decreto n. 333-B/12D.2.17/11046 del 14 maggio 2018, relativo all’approvazione della graduatoria dello specifico concorso indicato alla lettera c) del bando.

Esito e tutela dei dati personali

Acquisita la documentazione relativa alla graduatoria pertinente, la Sezione ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non ha pertanto esaminato nel merito né la censura relativa all’applicazione del d.m. n. 198/2003 né i dedotti profili di eccesso di potere.

La Sezione ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseIncompetenzaDifetto di istruttoria

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