Cassazione Civile, Ordinanza n. 18884/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un candidato a un concorso per contratto di formazione e lavoro, risultato primo in graduatoria, era stato escluso dalla stipula perché al momento in cui l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla contrattualizzazione aveva superato il limite di età. Un precedente giudicato amministrativo aveva però annullato l'esclusione dalla graduatoria, ritenendo che il requisito anagrafico dovesse essere verificato alla scadenza del bando. Il lavoratore aveva quindi chiesto l'accertamento del diritto all'assunzione e il risarcimento del danno, comprensivo di retribuzioni non percepite, perdita di chance e ulteriori voci. In primo grado era stato riconosciuto un risarcimento parametrato a 39 mensilità. In appello entrambe le parti avevano impugnato: l'ente contestava, tra l'altro, che potesse ritenersi realizzata la trasformazione del contratto di formazione e lavoro e che fosse provato il danno; il lavoratore contestava il quantum della liquidazione, pur rilevando l'incongruità del richiamo all'art. 18 Stat. lav. La Corte d'appello aveva respinto entrambi gli appelli. In cassazione l'ente ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sui contratti di formazione e lavoro e sull'onere della prova, sostenendo che la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato presupponeva una certificazione di idoneità formativa successiva al corso e non poteva essere desunta in via anticipata; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 18 L. n. 300/1970, lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto non impugnato il quantum risarcitorio, mentre l'appello riguardava anche la quantificazione del danno.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la configurabilità del danno da perdita di chance sulla base dell'illegittima esclusione dalla graduatoria, del posizionamento al primo posto e della concreta probabilità di svolgimento favorevole del rapporto, come desumibile dall'esito della selezione per gli altri candidati. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'appello dell'ente era sufficientemente specifico e investiva anche la liquidazione del danno; pertanto la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto formato il giudicato interno sul quantum. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 29 del 1993
richiamato come norma invocata per sostenere la disciplina dei contratti di formazione e lavoro nel pubblico impiego privatizzato.
richiamato quale norma sostitutiva dell'art. 36 d.lgs. n. 29 del 1993.
art. 36 CCNL personale Enti pubblici non economici del 14 febbraio 2001
richiamato per sostenere che la trasformazione del contratto di formazione e lavoro richiede la verifica dell'idoneità del lavoratore secondo il contenuto professionale del posto.
richiamato come fonte della disciplina dei contratti di formazione e lavoro.
L. n. 863 del 1984
citata come legge di conversione del d.l. n. 726 del 1984.
richiamato come fonte della disciplina dei contratti di formazione e lavoro.
citata come legge di conversione del d.l. n. 299 del 1994.
richiamato nella censura sull'onere della prova del danno.
richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno.
considerato incongruo quale parametro di liquidazione nel caso concreto.
art. 2, ultimo comma, d.P.R. n. 3 del 1957
interpretato nel senso che i requisiti soggettivi di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine del bando.
art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010
richiamato dalla Corte d'appello quale disciplina assimilabile per la quantificazione del risarcimento, con indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità.
richiamato come criterio di determinazione dell'indennità previsto dall'art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010.
interpretato, alla luce di Cass. S.U. n. 36481/2022, nel senso che l'appello deve indicare in modo chiaro i punti contestati e le censure, senza formule sacramentali.
interpretato, alla luce di Cass. S.U. n. 36481/2022, nel senso che l'appello deve contenere chiara individuazione di questioni e doglianze.
richiamato per escludere il giudicato interno sui capi dipendenti quando è impugnato il capo principale.
richiamato per affermare che l'impugnazione del capo principale travolge le conseguenze risarcitorie ad esso dipendenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere la sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il danno da perdita di chance è risarcibile quando la parte lesa dimostri, anche per presunzioni, una concreta ed effettiva occasione perduta, apprezzabile per serietà e consistenza, non essendo sufficiente una mera possibilità astratta di vantaggio.
- La prova della chance perduta può desumersi da dati oggettivi del caso concreto, come il primo posto in graduatoria e il verificarsi, per gli altri partecipanti ammessi, dell'esito favorevole della procedura; in tali ipotesi è legittima la liquidazione equitativa del pregiudizio.
- Nei giudizi di appello introdotti con il testo riformato degli artt. 342 e 434 c.p.c., è sufficiente una chiara individuazione dei capi contestati e delle censure svolte, senza necessità di formule solenni o di un progetto alternativo di decisione.
- Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della decisione; quando il capo sul quantum è logicamente e giuridicamente dipendente dal capo sull'an debeatur, l'impugnazione di quest'ultimo impedisce il passaggio in giudicato anche delle conseguenze risarcitorie.
- La liquidazione del danno non può essere considerata definitivamente coperta da giudicato interno se l'appello investe il nucleo del diritto al risarcimento o la sua base causale, poiché la quantificazione dipende dal previo accertamento dell'an debeatur.
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