Sentenza del 16/02/2022 n. 5133 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ATER aveva impugnato un diniego parziale di sgravio emesso in autotutela e un'intimazione di pagamento relativi a una cartella di pagamento per il periodo d'imposta 2004, originariamente notificata il 25 marzo 2008 e non tempestivamente impugnata. L'Amministrazione (Ufficio) ha proposto ricorso per cassazione contestando la decisione della CTR che aveva ritenuto impugnabile il provvedimento di autotutela e aveva accolto in parte le censure del contribuente su interessi di mora, deducibilità di quote di mutui, trattamenti dei contributi statali e regionali e applicazione di aliquote agevolate. L'Ufficio deduceva, in particolare, che il provvedimento di autotutela non aveva sostituito la cartella originaria ma aveva solo parzialmente annullato alcuni rilievi, per cui la cartella non impugnata restava intangibile e l'azione del contribuente in sede di giudizio tributario era inammissibile nella parte relativa a questioni già deducibili dalla cartella stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Ufficio, ritenendo che occorre accertare se l'atto di sgravio parziale fosse meramente confermativo della volontà già espressa con la cartella non impugnata. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR dell'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, per accertamenti e per la regolazione e liquidazione delle spese di legittimità. Gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti; è stata inoltre esclusa l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato in favore del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Riferita alla cartella di pagamento originaria: la Corte ha richiamato che, se la cartella non è stata impugnata, un successivo atto di autotutela che non costituisca un nuovo e autonomo atto impositivo non sostituisce la cartella e non può legittimare una nuova impugnazione su questioni già deducibili dalla cartella stessa
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21
Richiamati in tema di regole processuali e di ammissibilità del gravame; la Corte ha ritenuto rilevante l'analisi sulla natura dell'atto impugnato (se autonoma o meramente confermativa)
Rinvio al principio dell'onere della prova: valutazione necessaria per stabilire gli elementi fattuali rilevanti sulla natura dell'atto impositivo e dell'autotutela
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Richiamata nella censura d'errata applicazione, connessa all'asserito affidamento del contribuente; la Corte ha però richiamato la giurisprudenza secondo cui l'affidamento non giustifica l'esonero dall'obbligazione tributaria e il comportamento omissivo dell'Amministrazione non costituisce fonte di affidamento idonea a esonerare il contribuente
D.M. 1997, n. 37, art. 2
Stabilisce limiti all'annullamento d'ufficio (autotutela), in particolare precludendo l'annullamento per motivi già definiti da sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione; utilizzato dalla Corte per delimitare le ragioni legittime di autotutela
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 109, 88, 77
Articoli relativi alla tassazione di interessi, sopravvenienze attive e trattamento dei contributi: le questioni inerenti l'interpretazione di tali norme sono state sollevate in ricorso ma, dopo l'accoglimento del primo motivo, sono risultate assorbite e non decise nel merito dalla Corte di Cassazione nel provvedimento impugnato
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento giuridico dei motivi di cassazione per violazione di norme di diritto: la Corte ha ritenuto fondato il motivo con riferimento a questa forma di impugnazione
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis (come modificato dalla L. 18 dicembre 2020, n.176)
Richiamata in relazione alla procedura di trattazione della causa in camera di consiglio senza discussione orale
Massime di principio
- Se una cartella di pagamento non è stata impugnata nei termini, un successivo provvedimento di autotutela che si limiti a correggere parzialmente o a recepire elementi della cartella non sempre costituisce un nuovo atto autonomo impugnabile: occorre verificare se l'atto di autotutela ha realmente sostituito la cartella o è meramente confermativo.
- Il contribuente che vuole contestare posizioni già definite nella cartella deve, di regola, proporre impugnazione contro la cartella stessa; attendere un provvedimento di autotutela può rendere inammissibile l'azione ove il provvedimento non abbia natura sostitutiva.
- Il principio di affidamento del contribuente non è in generale idoneo a esimere dall'adempimento dell'obbligazione tributaria quando si fondi sul comportamento omissivo dell'Amministrazione finanziaria; il silenzio dell'Amministrazione non costituisce automatica fonte di legittimo affidamento ai fini tributari.
- L'annullamento d'ufficio (autotutela) può essere esercitato dall'Amministrazione entro i limiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza: esso diventa 'sostitutivo' solo se produce un nuovo atto impositivo autonomo, emendato degli errori del precedente.
- In contenziosi tributari complessi, questioni di merito relative a qualificazione fiscale di contributi, interessi o deducibilità possono rimanere non decise se la Corte riscontra vizi procedurali o di ammissibilità che assorbono gli altri motivi; pertanto è strategico valutare tempestivamente quale atto impugnare e su quali profili insistere.
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