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Sentenza

Sentenza del 16/02/2022 n. 5015 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnarono avvisi d'accertamento per l'anno 2006 che avevano imputato alla società e ai soci una plusvalenza derivante dall'indennizzo assicurativo per la distruzione del fabbricato. Denunciarono la nullità degli atti per violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 12 della L. 27 luglio 2000, n. 212, ritenendo che l'amministrazione non li avesse messi in condizione di partecipare prima dell'emissione degli avvisi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che gli avvisi riguardavano Irpef e Irap (tributi non armonizzati) e che non risultavano accessi, ispezioni o verifiche 'in loco' ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000; pertanto non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 24823/2015) secondo cui l'obbligo sussiste solo per tributi armonizzati o quando previsto espressamente. Inoltre, anche ipotizzando l'applicabilità della disciplina comunitaria, i ricorrenti non hanno assolto all'onere di specificare le ragioni concrete (cd. 'prova di resistenza') che avrebbero dovuto far valere nel contraddittorio e hanno mancato i requisiti formali di cui all'art. 366 c.p.c.; perciò il motivo è inammissibile. Il ricorso è rigettato e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese (liquidate in Euro 8.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7

    Il comma limita l'obbligo di contraddittorio preventivo alle verifiche 'in loco' (accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali aziendali). La Corte ha ritenuto non irragionevole tale distinzione rispetto alle 'verifiche a tavolino' e ha escluso l'obbligatorietà del contraddittorio per accertamenti c.d. a tavolino in materia di tributi non armonizzati.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 86

    Norma fiscale rilevata dall'amministrazione ai fini dell'imputazione della plusvalenza derivante dall'indennizzo assicurativo. La Corte non ha ritenuto che l'erronea imputazione derivi da nullità formale legata al contraddittorio.

  • Cass. Sez. U, Sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015

    Principale precedente richiamato: stabilisce che l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale sussiste per i tributi armonizzati (per effetto del diritto UE) ma non per i tributi non armonizzati, salvo specifica previsione normativa; inoltre definisce la 'prova di resistenza' richiesta al contribuente quando si deduce la violazione.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 41

    Citata dai ricorrenti come base per un diritto al buon andamento e al contraddittorio. La Corte ha considerato gli argomenti comunitari ma ha ritenuto compatibile l'assenza di un obbligo generalizzato nel diritto nazionale per i tributi non armonizzati.

  • Costituzione Italiana, artt. 3 e 97

    Richiamati in tema di presunta discriminazione o irragionevolezza della normativa che distingue tra verifiche in loco e a tavolino; la Corte ha escluso profili di incostituzionalità, ritenendo la differenziazione giustificata.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    art. 366, c.p.c., comma 1, n. 6

    Richiede che il ricorso in cassazione indichi specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura e la loro collocazione temporale; la Corte ha ritenuto carente la precisazione da parte dei ricorrenti e ciò ha impedito la verifica della 'prova di resistenza'.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    art. 360, c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma invocata per il motivo di cassazione (violazione di legge); la Corte ha rigettato il motivo per mancanza dei presupposti sostanziali e formali.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (contributo unificato)

    Richiama l'obbligo di integrazione del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Per accertamenti relativi a tributi 'non armonizzati' (es. IRPEF, IRAP) non vige un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale salvo che la legge nazionale preveda espressamente diversamente.
  • L'obbligo di contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 si applica specificamente alle verifiche 'in loco' (accessi, ispezioni e verifiche nei locali aziendali) e non agli accertamenti 'a tavolino'.
  • Quando si invoca la nullità dell'atto per mancato contraddittorio in materia armonizzata o per applicazione del diritto UE, il contribuente deve dimostrare concretamente (prova di resistenza) le ragioni che avrebbe fatto valere nel contraddittorio e che tali ragioni non sono meramente pretestuose.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali di indicazione degli atti e dei documenti (art. 366 c.p.c.); la genericità delle allegazioni impedisce l'esame del motivo relativo al contraddittorio.
  • La distinzione tra verifiche in loco e accertamenti a tavolino è giustificata dalla diversa incisività dell'intervento amministrativo e non appare irragionevole né incostituzionale se debitamente motivata.
  • Se si vuole contestare la mancata attivazione del contraddittorio, evitare argomentazioni generiche: indicare fatti, documenti e l'incidenza concreta che avrebbero avuto sull'atto impositivo.

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