Sentenza del 16/02/2022 n. 1879 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima 8/2021 ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO Notifica a mezzo posta - Scissione effetti per notificante e notificato - Rilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento per TARI 2014 deducendo la decadenza del potere impositivo. Era pacifico che l'atto era stato spedito a mezzo posta in data 11/12/2019 e recapito al contribuente avvenuto il 03/01/2020. La questione centrale era quale data rilevi ai fini del termine decadenziale: la data in cui l'ufficio ha compiuto gli adempimenti necessari alla notifica (spedizione) oppure la successiva data di conoscenza/recapito dell'atto da parte del destinatario.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto tempestiva la notifica facendo riferimento alla data di spedizione (11/12/2019). La decisione si fonda sul principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione: per il rispetto del termine decadenziale del potere impositivo rileva la data in cui l'ente notificante ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notifica e non la successiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente. In considerazione dei contrasti giurisprudenziali precedenti e dell'intervento delle Sezioni Unite è stata disposta la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, art. 60
L'articolo è richiamato per confermare l'applicazione del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti tributari, facendo rilevare gli adempimenti del notificante come termine efficace ai fini della decadenza.
Cass. Sez. Un. 17-12-2021 n. 40543
La pronuncia delle Sezioni Unite stabilisce che, rispetto ai termini di decadenza del potere impositivo, rileva la data in cui l'ente ha compiuto gli adempimenti necessari per la notifica (es. spedizione postale) e non la successiva data di conoscenza da parte del contribuente; ciò vale anche nonostante la natura recettizia degli atti tributari e indipendentemente dal soggetto che effettua la notificazione.
Massime di principio
- Quando l'ente notificante utilizza il servizio postale, per il computo dei termini decadenziali rileva la data in cui l'ente ha effettuato la spedizione (o comunque gli adempimenti necessari alla notificazione) e non la data di effettivo ricevimento da parte del contribuente.
- Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione tutela il notificante da ritardi imputabili al servizio postale o ad altri soggetti incaricati della consegna: una volta eseguiti correttamente gli adempimenti di notifica, l'atto si considera efficacemente prodotto ai fini dei termini.
- Il contribuente che intende contestare la decorrenza dei termini deve provare che l'ente non ha eseguito gli adempimenti necessari prima della scadenza; in pratica è determinante la prova documentale della data di spedizione/di avvenuto compimento dell'adempimento notificatorio.
- La natura recettizia dell'atto (cioè la necessità che il destinatario ne venga a conoscenza) non incide sul computo del termine decadenziale quando opera la scissione degli effetti: rileva l'adempimento del notificante.
- Vi possono restare margini di censura in ipotesi di notifiche viziate (indirizzo errato, difformità formali, inesistenza di prova della spedizione); in tali casi potrebbe essere possibile sostenere l'inefficacia dell'atto, ma l'onere probatorio grava sul contribuente.
- Conflitti giurisprudenziali possono condurre a pronunce di risoluzione (Sezioni Unite) e, mentre permangono dubbi, le corti possono compensare le spese processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 feb 2022Sentenza del 16/02/2022 n. 183 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 16 feb 2022Sentenza del 16/02/2022 n. 1356 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 16 feb 2022Sentenza del 16/02/2022 n. 1872 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 16 feb 2022Sentenza del 16/02/2022 n. 5005 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 feb 2022Sentenza del 16/02/2022 n. 5015 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 feb 2022Sentenza del 16/02/2022 n. 5016 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →