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Sentenza

Sentenza del 16/02/2022 n. 183 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Tributi locali. Imposta comunale sugli immobili. D.lgs 504/92. Motivazione dell'atto impositivo. Caratteristiche.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI anno 2009 per nullità per carenza di motivazione e violazione dell'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212; contestazione anche del valore attribuito alle aree (presunta violazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992). In appello il contribuente ha inoltre dedotto, a supporto della riduzione del valore, circostanze urbanistiche sopravvenute (adozione del PRG 2016) e questioni connesse a convenzioni urbanistiche non rispettate.

La decisione

La Commissione d'appello ha rigettato l'appello del contribuente, confermando parzialmente la decisione di primo grado che aveva rideterminato il valore di una delle aree (Zona Castagneti) a euro 15/mq e aveva respinto le altre censure. Il Collegio ha ritenuto l'avviso adeguatamente motivato (richiamo alla delibera consiliare e allegazione delle schede tecniche), ha dichiarato inammissibili o irrilevanti le censure che introducevano fatti nuovi o circostanze successive all'annualità di riferimento (2009) e ha condannato il contribuente al pagamento delle spese del grado.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 5 (valutazione delle aree edificabili)

    La determinazione del valore venale delle aree deve rispettare i criteri normativi; nel caso concreto l'ente ha correttamente applicato i criteri e il valore è stato ritenuto congruo anche alla luce di elementi probatori (CTU in altro giudizio e prezzo di acquisto nel 2009).

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 7 (obbligo di motivazione e allegazione degli atti)

    L'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento riguarda gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente; atti generali soggetti a pubblicità legale, come le delibere del consiglio comunale, si presumono conoscibili e possono essere richiamati senza necessità di allegazione materiale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 53 (onere di specificità dell'impugnazione in appello)

    Nel giudizio tributario la riproposizione in appello delle ragioni di impugnazione può essere sufficiente a soddisfare l'onere di specificità se tali ragioni sono esposte in modo da confutare le argomentazioni rese nella sentenza di primo grado; non è necessaria la mera reiterazione priva di confronto con le motivazioni del giudice di primo grado.

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. V e altre pronunce)

    L'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta.

    La Corte ha precisato che per l'ICI è sufficiente che l'avviso consenta al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa; è sufficiente l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi e il richiamo ad atti pubblici conoscibili senza allegazione.

Massime di principio

  • Per l'ICI l'onere motivazionale dell'avviso di accertamento è assolto quando il contribuente può conoscere gli elementi essenziali della pretesa (soggetto, fatto imponibile, determinazione del quantum) e quindi esercitare una difesa efficace.
  • Non è necessario allegare all'avviso atti generali pubblici (es. delibere del consiglio comunale) che sono soggetti a pubblicità legale e si presumono conoscibili; invece bisogna allegare documenti non conoscibili dal contribuente.
  • In appello la semplice riproposizione dei motivi di primo grado è ammessa purché siano espressi in modo da confutare le ragioni della decisione impugnata; l'appello ha carattere devolutivo e consente il riesame nel merito.
  • Non sono ammissibili in appello domande nuove che mutino la causa petendi o introducano fatti e titoli non dedotti in primo grado; circostanze sopravvenute all'annualità accertata (es. modifiche urbanistiche posteriori) sono irrilevanti per l'annualità dedotta e in genere inammissibili come nuovo motivo.
  • Prove tratte da altri procedimenti (CTU in altro giudizio, contratti di acquisto) possono confermare la congruità dei valori stimati dall'ente, ma la valutazione di merito sulla congruità resta rimessa al giudice che decide la controversia.
  • Per contestare un avviso di accertamento relativo a valori catastali/venali è fondamentale allegare in primo grado tutte le prove e le argomentazioni sulle quali si intende basare la difesa; affidarsi a circostanze sopravvenute o a prove prodotte solo in esito ad altri giudizi rischia di essere inefficace.

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