Cassazione Civile, Ordinanza n. 19067/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale e processo verbale di constatazione che aveva rilevato l'inattendibilità della contabilità, l'amministrazione finanziaria emetteva nei confronti di una società di persone un avviso di accertamento per l'anno 2015, contestando: omessa contabilizzazione di maggiori provvigioni; indebita deduzione di costi per indennità di fine mandato a subagenti; indebita deduzione di sopravvenienze passive. Il maggiore reddito accertato veniva poi imputato ai soci pro quota, con distinti avvisi di accertamento. I ricorsi proposti dalla società e dai soci venivano riuniti e accolti solo in parte in primo grado; in appello la decisione veniva confermata. In cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi, da un lato la nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente apparente o per relationem e, dall'altro, la violazione delle norme in tema di determinazione del reddito d'impresa e di onere della prova, sostenendo che la CTR avesse invertito l'onere probatorio sull'inerenza/deducibilità dei costi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha anzitutto rilevato che l'impugnazione non risultava notificata ai soci della società di persone, litisconsorti necessari, ma ha ritenuto superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio poiché il ricorso era comunque infondato e l'adempimento non avrebbe arrecato concreta utilità. Nel merito ha escluso la nullità della motivazione, ritenendo sufficiente il c.d. minimo costituzionale: il giudice d'appello aveva condiviso la ricostruzione del primo giudice, spiegando che le somme contestate erano accantonamenti per indennità di fine mandato e che il terzo rilievo riguardava una correzione di un'indennità non congruamente calcolata negli anni precedenti. Ha inoltre escluso la violazione dell'onere della prova, affermando che l'amministrazione non può limitarsi ad affermare l'indeducibilità dei costi, ma deve quantomeno fornire elementi indiziari/presuntivi; solo a quel punto grava sul contribuente la prova della deducibilità. Poiché l'Agenzia non aveva indicato quali specifici elementi presuntivi e quali prove fossero stati offerti nei gradi di merito, la censura è stata respinta. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo sulla motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello rispettasse il minimo costituzionale di motivazione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie; non è stata ravvisata nullità della decisione impugnata.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente; la Corte ha escluso che ricorresse tale nullità.
Richiamato dal ricorrente nel motivo di nullità; la Corte non ha ravvisato invalidità sanante rilevante.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza; la Corte ha escluso il vizio denunciato.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato il parametro processuale del primo motivo, ma il vizio non è stato riconosciuto.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato nel secondo motivo in tema di deducibilità dei costi d'impresa.
art. 101 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato nel secondo motivo; la Corte lo considera nel quadro delle regole di determinazione del reddito d'impresa.
art. 105 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato nel secondo motivo; rileva nella disciplina dei costi deducibili in ambito reddituale.
La Corte ha ribadito che l'indeducibilità dei costi non può essere solo affermata dall'amministrazione: occorre un principio di prova indiziaria/presuntiva, dopo di che il contribuente deve fornire la prova contraria.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché ricorrente è un'amministrazione dello Stato.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d'appello è sufficientemente immune da nullità quando, pur concisa o per relationem, consenta di comprendere la ratio decidendi e raggiunga il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. e dalla disciplina del processo tributario.
- Nel giudizio di legittimità, la censura per omesso esame o motivazione apparente richiede l'indicazione specifica dei fatti decisivi non esaminati; la mera riproduzione di brani degli atti di merito non è sufficiente.
- In tema di deducibilità dei costi d'impresa, l'amministrazione finanziaria non può limitarsi ad affermarne l'inesistenza o l'indeducibilità in modo apodittico: deve allegare almeno elementi indiziari o presuntivi idonei a sorreggere la ripresa, solo dopo dei quali si sposta sul contribuente l'onere di provare l'effettività e la deducibilità del costo.
- Quando l'accertamento riguarda una società di persone, soci e società sono litisconsorti necessari nel giudizio di impugnazione dell'avviso, ma l'omessa integrazione del contraddittorio può essere evitata in cassazione se il ricorso è comunque infondato e l'adempimento non offrirebbe concreta utilità processuale.
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