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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17749/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore addetto alla conduzione di mezzi per la raccolta dei rifiuti, impiegato nell'ambito di appalti pubblici affidati da una società committente, ha agito per ottenere l'accertamento del diritto all'applicazione del CCNL Servizi Ambientali/Federambiente invece del CCNL Cooperative Sociali applicato dalla datrice di lavoro e per conseguire le differenze retributive maturate in un determinato periodo. Il tribunale ha accolto la domanda e ha condannato in solido datrice di lavoro e committente, riconoscendo a quest'ultima il beneficio di escussione e rigettando la chiamata in garanzia verso le imprese del RTI. La corte d'appello ha poi precisato che il contratto collettivo da richiamare era quello Servizi Ambientali ex Federambiente, ritenendo i due testi sostanzialmente sovrapponibili e confermando la decisione nel resto. La datrice di lavoro ha proposto ricorso principale deducendo, tra l'altro, violazione degli artt. 39 e 41 Cost., errata interpretazione della normativa sulle cooperative sociali, errata interpretazione degli atti di gara, vizi sull’individuazione del contratto collettivo applicabile, omesso esame in tema di prescrizione del credito retributivo. La società committente ha proposto ricorso incidentale lamentando vizi processuali e sostanziali sulla domanda del lavoratore, sulla pretesa non applicabilità della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, sull'azione di regresso verso i componenti del RTI e sulla regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi della datrice di lavoro, confermando che la lex specialis di gara poteva indicare uno specifico CCNL da applicare ai lavoratori impiegati nell’appalto, senza violare gli artt. 39 e 41 Cost., e che le deroghe previste per le cooperative sociali operano solo nei limiti normativi e contrattuali e per il personale svantaggiato. Ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati i motivi sull’interpretazione degli atti di gara, sulla pretesa mancata applicazione del procedimento logico-giuridico in tema di comparazione dei contratti, sull’omesso esame di fatti decisivi e sulla prescrizione, ribadendo che per i crediti retributivi non prescritti al momento della riforma del 2012 la decorrenza della prescrizione è dalla cessazione del rapporto. Quanto al ricorso incidentale della committente, la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi a difetto di motivazione, violazione dell’art. 112 c.p.c., onere della prova, divieto di imposizione di un CCNL specifico, esclusione della responsabilità solidale del committente e azione di regresso verso i componenti del RTI, nonché alle spese. In dispositivo ha condannato la datrice di lavoro alle spese del giudizio di legittimità verso il lavoratore, ha compensato le spese tra datrice di lavoro e committente per reciproca soccombenza e ha applicato la condanna per lite manifestamente infondata ex art. 96 c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    Indica il rito introduttivo del giudizio di primo grado instaurato dal lavoratore.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • artt. 39 e 41 Cost.

    L'indicazione in gara di uno specifico CCNL non viola la libertà sindacale né la libertà di iniziativa economica, perché si limita a imporre condizioni di esecuzione dell'appalto a tutela sociale.

  • art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006

    Impone il trattamento economico e normativo non inferiore a quello del contratto collettivo del settore e della zona di esecuzione.

  • art. 30, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    Conferma l'obbligo di garantire ai lavoratori dell'appalto un trattamento non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo di settore e zona.

  • L. n. 381/1991

    Le cooperative sociali possono beneficiare di regole speciali ma entro i limiti fissati dalla legge e dalle previsioni contrattuali.

  • art. 52 d.lgs. n. 163/2006

    Richiamato quale disciplina delle deroghe e degli appalti riservati nel settore delle cooperative sociali.

  • art. 112 d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato per le previsioni speciali relative agli appalti riservati e alle cooperative sociali.

  • art. 8-bis del CCNL Servizi Ambientali

    Prevede deroghe limitate e solo per personale svantaggiato, entro condizioni e quote determinate.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione degli atti di gara è riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati per contestare l'ermeneutica del CCNL e degli atti di gara; il motivo è stato ritenuto inammissibile o infondato.

  • art. 2103 c.c.

    Invocato nella censura sul procedimento di comparazione tra contratti collettivi; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.

  • art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.

    Per i crediti retributivi periodici non prescritti al momento della riforma del 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione richiede che il diritto sia esercitabile; nel lavoro a tempo indeterminato protetto da disciplina non stabile, decorre dalla cessazione del rapporto.

  • L. n. 92 del 2012

    Richiamata per escludere la stabilità del rapporto a tempo indeterminato nel regime successivo alla riforma.

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    Richiamato, insieme alla L. n. 92/2012, ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.

  • art. 29 del d.lgs. n. 276/2003

    La responsabilità solidale del committente per trattamenti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appalto opera anche nei confronti di soggetti privati committenti di appalti pubblici.

  • art. 105 del d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato per escludere che la disciplina dei contratti pubblici elimini la responsabilità solidale del committente prevista dalla normativa lavoristica.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    L'esenzione per le pubbliche amministrazioni non si estende automaticamente ai soggetti privati committenti di appalti pubblici.

  • art. 1292 c.c.

    La solidarietà presuppone pluralità di debitori obbligati alla medesima prestazione; serve per il regresso tra coobbligati.

  • art. 1299 c.c.

    Il debitore solidale che paga può ripetere dai condebitori solo la parte di ciascuno, secondo le regole generali.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza valutata in modo unitario sull'esito finale della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa in caso di soccombenza reciproca, valutata globalmente.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice precisa il CCNL applicabile senza attribuire al lavoratore un petitum diverso da quello azionato.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale, ma non ravvisata violazione del contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    Invocato nei motivi incidentali, ma non è stata ravvisata carenza di motivazione o violazione del giusto processo.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicata la condanna per lite temeraria/manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico delle ricorrenti.

Massime di principio

  • Negli appalti pubblici la stazione appaltante può indicare nella lex specialis un determinato contratto collettivo da applicare al personale impiegato, senza violare la libertà sindacale o l'iniziativa economica, quando la clausola è funzionale a garantire un trattamento economico e normativo non inferiore e a prevenire concorrenza al ribasso.
  • Le deroghe ai minimi retributivi previste per le cooperative sociali non hanno portata generalizzata: operano solo nei limiti espressamente consentiti dalla legge e dalla disciplina collettiva, e solo nei confronti dei lavoratori che rientrino nelle categorie protette o svantaggiate previste.
  • L'interpretazione dei bandi di gara e degli atti di autonomia privata è attività riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per una diversa lettura del testo documentale.
  • In tema di crediti retributivi periodici, per i diritti non ancora prescritti al momento della riforma del 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in assenza di un regime di stabilità che consenta l'esigibilità del credito in costanza di rapporto.
  • La responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 si applica anche al soggetto privato che commette appalti pubblici, perché è una garanzia legale posta a tutela dei lavoratori e distinta dalla disciplina pubblicistica degli appalti.
  • L'azione di regresso tra coobbligati solidali richiede l'esistenza di una vera solidarietà passiva rispetto alla medesima prestazione; in mancanza di un autonomo titolo obbligatorio o della qualità di coobbligato del soggetto chiamato, la manleva non è proponibile.
  • Le spese processuali vanno regolate con criterio unitario sull'esito complessivo della lite: la parziale vittoria su un profilo non esclude la soccombenza ai fini delle spese se la domanda sostanziale principale resta accolta o il gravame è complessivamente soccombente.
  • Il giudice di legittimità può applicare la sanzione per ricorso manifestamente infondato quando l'impugnazione si rivela priva di consistenza rispetto a un orientamento già consolidato della Corte.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRAppalto e somministrazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizioneNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

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