Cassazione Civile, Ordinanza n. 17579/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento ispettivo con cui l'INPS aveva contestato a una società l'utilizzo di numerosi contratti a progetto stipulati tra il 2010 e il 2015, ritenendoli in realtà rapporti di lavoro subordinato, e aveva inoltre considerato come imponibili, ai fini contributivi, alcune somme corrisposte ai collaboratori a titolo di indennità di trasferta e di disagio. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società, mentre la Corte d'appello di Brescia aveva rigettato l'appello principale della società e dichiarato improcedibile quello incidentale dell'INPS. In cassazione la società ha proposto otto motivi: ha denunciato l'ammissibilità di copiose produzioni documentali dell'INPS non depositate tempestivamente, la motivazione apparente e l'uso di conoscenza extraprocessuale; ha contestato la ritenuta osservanza dell'onere della prova e di allegazione in capo all'INPS; ha censurato la valorizzazione del CCNL Terziario e l'imputazione imponibile delle indennità di trasferta; ha sostenuto che la Corte territoriale avesse considerato i progetti come contestati e omesso di applicare correttamente le regole sul tipo contrattuale; ha dedotto che per i contratti stipulati fino al 17 luglio 2012 dovesse rilevare anche il "programma di lavoro o fase di esso"; e ha infine contestato la dichiarata inammissibilità delle domande relative all'imputazione dei rapporti a soggetti terzi. L'INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l'esercizio, da parte del giudice di merito, dei poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro, in presenza di una pista probatoria già emersa dagli atti ispettivi e dalla documentazione già in parte prodotta; ha escluso che vi fosse violazione dell'art. 2697 c.c. perché le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito; ha confermato che, in mancanza di uno specifico progetto, il rapporto a progetto si converte ex lege in rapporto subordinato a tempo indeterminato, senza necessità di accertare in concreto la subordinazione; ha reputato inammissibili o infondate le doglianze sul programma di lavoro, sul CCNL applicabile, sulle indennità di trasferta e sulle domande relative a rapporti imputati a terzi, rilevando anche il difetto di specificità e il mancato confronto con la ratio della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per contestare la tardività delle produzioni documentali e l'onere di contestazione nella fase introduttiva del rito del lavoro, ma la Corte ha escluso la violazione
riconosce al giudice del lavoro poteri istruttori officiosi esercitabili, in via eccezionale, quando i mezzi di prova siano indispensabili ai fini della decisione e riferiti a fatti già allegati o emersi nel contraddittorio
consente anche in appello l'ammissione officiosa di prove indispensabili, entro il perimetro delle allegazioni delle parti e delle risultanze di causa
richiamato per contestare l'uso di prove e di elementi asseritamente non ritualmente acquisiti; la Corte ha ritenuto le censure dirette a rivalutare il merito
dedotto per motivazione apparente, ma la Corte ha escluso vizi motivazionali, ritenendo la decisione della Corte d'appello logicamente motivata
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove
richiamato in relazione alla fede privilegiata dei verbali ispettivi per i fatti attestati dai verbalizzanti
richiamato dalla ricorrente nel contestare l'inquadramento e la classificazione del personale, ma la censura è stata ritenuta non decisiva
richiamato nel contesto della determinazione della base imponibile previdenziale
art. 1, c. 1 d.l. 338/1989 conv. in L. 389/1989
richiamato per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi
richiamato in tema di imponibilità delle indennità di trasferta
art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003
quando manca l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si procede ad accertare la subordinazione in concreto, ma opera la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato
il progetto/programma deve essere specifico, cioè chiaramente descritto e funzionalmente ricollegato a un risultato finale; non basta la mera descrizione di mansioni coincidenti con l'attività ordinaria di impresa
art. 1, c. 24 e 25, L. 92/2012
richiamati dalla ricorrente in collegamento con la disciplina del lavoro a progetto, ma senza esito favorevole
richiamato per sostenere l'esigenza di un accertamento della subordinazione, che però è stato escluso dalla Corte in presenza della conversione ex lege
art. 36 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle regole sul lavoro subordinato e sulla prova
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle posizioni previdenziali contestate
richiamato in relazione all'interesse ad agire sulle domande concernenti rapporti imputati a terzi; la Corte ha confermato il difetto di specificità dell'interesse allegato
richiamato per i limiti soggettivi del giudicato, ma la questione è stata ritenuta estranea o non decisiva nel giudizio
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, il giudice può ammettere d'ufficio prove ulteriori o documenti anche in grado di appello quando risultino indispensabili per decidere e si inseriscano in una pista probatoria già emersa dalle allegazioni e dal contraddittorio tra le parti.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice distribuisca erroneamente l'onere della prova; non è deducibile, invece, per contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio o la preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
- I verbali degli organi ispettivi fanno piena prova dei fatti direttamente attestati dai verbalizzanti o compiuti in loro presenza, mentre le dichiarazioni rese dagli interessati sono liberamente valutabili dal giudice nel quadro complessivo delle risultanze istruttorie.
- Nel lavoro a progetto, la mancanza di uno specifico progetto, programma o fase comporta la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza che sia necessario un autonomo accertamento della subordinazione in fatto.
- Il progetto richiesto dalla disciplina del lavoro a progetto deve essere specifico e finalizzato a un risultato determinato, non potendo consistere nella mera descrizione di mansioni ordinarie o nell'ordinaria attività di impresa.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove, se la sentenza impugnata contiene una motivazione coerente e logicamente sufficiente.
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