Cassazione Civile, Ordinanza n. 17590/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due soggetti avevano ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda volta a dichiarare illegittimo il provvedimento con cui l'INPS aveva disconosciuto l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato asseritamente intercorsi con una società. La Corte d'appello, adita dall'INPS, aveva riformato la decisione valorizzando il verbale ispettivo prodotto dall'ente, ritenendolo da solo sufficiente a dimostrare l'inesistenza dei rapporti di lavoro contestati. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 28 e 29 del d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ricostruito i fatti come ipotesi di interposizione illecita, mentre essi erano inseriti nell'organizzazione imprenditoriale della società e impiegati per l'esecuzione di commesse di terzi; con il secondo hanno dedotto omesso esame di un fatto decisivo ed erronea valutazione del verbale ispettivo del 3.12.2015, assumendo che la decisione d'appello fosse fondata su tale atto senza conferma dei verbalizzanti; con il terzo hanno dedotto nuovamente omesso esame di fatti decisivi ed erronea valutazione delle prove testimoniali e documentali prodotte.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato, in via preliminare e dirimente, l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. per mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata. Dagli atti risultava infatti soltanto il dispositivo e non il testo integrale della decisione della Corte d'appello, con conseguente impossibilità di scrutinare validamente l'impugnazione. È stata quindi dichiarata l'improcedibilità del ricorso; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa scritta dell'INPS. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
Richiamato per definire la subordinazione come parametro per la verifica dell'esistenza del rapporto di lavoro contestato.
artt. 27, 28 e 29 d.lgs. n. 276/2003
Invocati dai ricorrenti per sostenere l'erroneità della qualificazione dei rapporti come interposizione illecita/interinale anziché come inserimento nell'organizzazione della società.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per omesso esame di fatti decisivi e vizio di motivazione/valutazione delle prove.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La Corte lo applica nel senso che la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata, quando il testo integrale non sia altrimenti nella disponibilità del giudice, comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
- L'onere di depositare la decisione impugnata in copia autentica grava sulla parte ricorrente e non può essere supplito dal solo deposito del dispositivo.
- Quando il ricorso è improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito o di legittimità dedotti contro la sentenza impugnata.
- Ai fini dell'obbligo di ulteriore contributo unificato, la declaratoria di improcedibilità del ricorso integra il presupposto processuale previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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