Cassazione Civile, Ordinanza n. 09459/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale relativo all’anno 2006: all’area contribuente venivano contestati maggiori ricavi derivanti dalla vendita di 93 immobili a prezzi ritenuti inferiori a quelli effettivi, oltre a costi indeducibili, mancata effettuazione di ritenute sulla quota utili attribuita a un socio in società a ristretta base partecipativa e, infine, l’irrogazione di sanzioni con separato atto di contestazione. La società ha impugnato l’atto sanzionatorio davanti ai giudici tributari. Nel ricorso per cassazione ha dedotto sei motivi: 1) omessa sospensione necessaria del giudizio sanzionatorio in attesa della definizione del giudizio sull’atto presupposto; 2) omessa pronuncia sull’eccezione relativa all’automatica attribuzione ai soci degli utili extra-contabili; 3) omessa pronuncia su questioni IVA e sulla deducibilità di poste passive; 4) violazione di norme fiscali e processuali per avere ritenuto sufficiente, per provare i maggiori ricavi, il solo scostamento dai valori OMI; 5) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente; 6) ulteriori vizi di motivazione e violazione di legge, con riferimento soprattutto a 85 appartamenti e alla mancata effettuazione di accertamenti bancari su tali vendite. La società contesta, in sostanza, che l’accertamento dei maggiori ricavi sia stato fondato in modo esclusivo sui valori OMI e che la motivazione della CTR sia apodittica o mancante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla sospensione, osservando che nel processo tributario la sospensione ex art. 295 c.p.c. non era applicabile nel caso di causa pregiudicante già definita in appello e comunque sfavorevole alla contribuente, potendo operare semmai l’art. 337 c.p.c. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulla presunzione di distribuzione degli utili ai soci, richiamando il principio secondo cui nelle società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria della loro mancata distribuzione o dell’estraneità del socio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché la ricorrente non ha indicato in modo sufficientemente chiaro le questioni di IVA e le poste passive asseritamente trascurate. I motivi dal quarto al sesto sono stati respinti perché la motivazione della CTR, pur sintetica, è stata ritenuta non apparente e basata non sui soli valori OMI, ma su una pluralità di elementi: controlli bancari su alcune compravendite, mutui concessi per importi pari o superiori al prezzo dichiarato, conferma delle superfici catastali dalle perizie bancarie, atto unilaterale d’obbligo con il Comune e assenza di prova contraria della contribuente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l’Agenzia non si era costituita con difese nel merito; è stato inoltre dato atto della debenza del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
La sospensione necessaria non è applicabile nel caso esaminato; nel processo tributario, quando la causa pregiudicante sia già definita con sentenza non definitiva, può semmai venire in rilievo l’art. 337 c.p.c., non l’art. 295 c.p.c.
Può consentire la sospensione facoltativa del processo quando una parte invochi l’autorità di una sentenza non ancora definitiva favorevole; nel caso concreto non ricorreva una sentenza favorevole alla contribuente.
È stato invocato per denunciare omessa pronuncia, ma la doglianza è stata respinta o dichiarata inammissibile per difetto di specificità secondo i singoli motivi.
artt. 36 e 53 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamati con riferimento alla struttura della sentenza tributaria e all’obbligo di pronuncia; la censura è stata ritenuta non specificamente articolata nel terzo motivo.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
Non impedisce al giudice tributario di fondare il convincimento su presunzioni gravi, precise e concordanti; i valori OMI da soli non bastano, ma possono essere corroborati da ulteriori elementi indiziari.
art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972
Come per l’accertamento reddituale, l’impostazione difensiva della contribuente è stata respinta perché la prova presuntiva utilizzata dall’Ufficio era sorretta da ulteriori indizi e non dai soli valori OMI.
La contribuente non ha assolto l’onere di allegare e provare fatti contrari idonei a superare le presunzioni dell’Ufficio, specie in punto di superfici effettive e mancata distribuzione degli utili.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia motivato sulla base di elementi probatori plurimi e non di mere affermazioni apodittiche.
art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Regola i rapporti tra processi tributari e non tributari; la sua disciplina non giustifica la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. quando il rapporto è tra due giudizi tributari.
Richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza di appello esponeva gli elementi valorizzati, seppure sinteticamente.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non opera automaticamente tra giudizi tributari connessi da pregiudizialità; se la causa pregiudicante è già stata decisa con sentenza non definitiva, può valutarsi solo la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c., e non quando la decisione pregiudicante sia sfavorevole alla parte che la invoca.
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati; per superarla, il contribuente deve allegare e dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, oppure che il socio è estraneo alla gestione.
- In tema di accertamento dei ricavi da cessione di immobili, i soli valori OMI non sono sufficienti a fondare l’accertamento se non corroborati da ulteriori elementi; tuttavia il giudice può basare il convincimento su un quadro presuntivo plurimo, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- La motivazione della sentenza tributaria non è apparente quando, pur sintetica, individui gli elementi probatori considerati e la logica del ragionamento decisorio; il vizio sussiste solo in caso di mancanza reale di argomentazione o di mera adesione acritica a una tesi esterna.
- La parte che denuncia omessa pronuncia o omesso esame di fatti decisivi deve indicare in modo specifico le questioni non trattate e i fatti asseritamente trascurati; la genericità del motivo ne comporta l’inammissibilità o il rigetto.
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