Cassazione Civile, Ordinanza n. 23425/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente titolare di ditta individuale, con recupero a tassazione di costi sostenuti per sponsorizzazioni nell'anno d'imposta 2011 ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la contestazione dell'amministrazione si riducesse alla sola asserita non congruità del costo di sponsorizzazione e che ciò non bastasse a negarne la deducibilità, richiamando l'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale, sostenendo che la CTR avrebbe trascurato elementi indicativi dell'antieconomicità del costo e della mancanza di effettività e inerenza della sponsorizzazione, tra cui la genericità del contratto, i pagamenti per lo più in contanti e l'incertezza temporale dello svolgimento della sponsorizzazione; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 109 TUIR, lamentando che la CTR avesse ritenuto irrilevanti i requisiti di inerenza, competenza, certezza e proporzionalità richiesti per la deducibilità dei costi d'impresa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, esaminati congiuntamente, fossero incompatibili con l'orientamento consolidato secondo cui le spese di sponsorizzazione previste dall'art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002 beneficiano di una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, quando ricorrano i presupposti normativi indicati dalla giurisprudenza. In tale quadro, ha escluso che potessero rilevare ulteriori requisiti come congruità, inerenza o altre valutazioni di economicità, se la contestazione dell'Ufficio non investe l'effettività della sponsorizzazione o della spesa. Quanto al primo motivo, la Corte ha inoltre osservato che esso si risolveva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. È stata anche rigettata la domanda del controricorrente di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per difetto di dolo o colpa grave e di abuso del processo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente; esclusa, infine, l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per la qualità soggettiva della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il motivo di ricorso per cassazione sul vizio motivazionale è stato ritenuto inammissibile perché, nella sostanza, mirava a una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché le censure erano in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.
art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002
Le spese di sponsorizzazione, ricorrendo i presupposti previsti dalla norma e secondo la giurisprudenza richiamata, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non di rappresentanza, senza che rilevino requisiti ulteriori.
La censura sull'onere della prova è stata ritenuta non decisiva nel caso, poiché la questione si inseriva in un regime di presunzione legale assoluta relativo alle sponsorizzazioni.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
La Corte ha ribadito che, per le sponsorizzazioni ricadenti nell'art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002, non assumono rilievo i requisiti ulteriori di inerenza, competenza, certezza e proporzionalità invocati dall'Ufficio.
La domanda di risarcimento per lite temeraria è stata respinta perché non risultavano integrati dolo, colpa grave o abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione che rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002 sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, con conseguente irrilevanza di ulteriori requisiti quali congruità, inerenza, competenza, certezza o proporzionalità.
- Quando la contestazione dell'Amministrazione finanziaria non investe l'effettività della sponsorizzazione o della spesa, ma soltanto l'antieconomicità o la non congruità del costo, la deducibilità non può essere negata sulla base di tali soli profili.
- Il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio motivazionale, richieda una nuova valutazione delle prove e del materiale istruttorio è inammissibile in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente alle spese, e la mera reiezione della domanda accessoria di lite temeraria non determina soccombenza reciproca.
- La responsabilità aggravata per lite temeraria richiede la prova di dolo o colpa grave, oltre a una condotta oggettivamente connotata da abuso del processo.
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