Cassazione Civile, Ordinanza n. 33640/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione, per il 2010, costi dedotti ai fini delle imposte dirette e detratte ai fini IVA, relativi a prestazioni pubblicitarie asseritamente rese da associazioni sportive dilettantistiche. Il contribuente aveva impugnato l’atto e in primo grado aveva ottenuto accoglimento; in appello, però, la CTR ha riformato la decisione, ritenendo che le prestazioni pubblicitarie non fossero state adeguatamente provate, che mancasse l’inerenza dei costi rispetto all’attività economica svolta, e che le spese fossero anche incongrue. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 90, comma 8, L. 289/2002, 109, comma 5, TUIR e 2728 c.c., sostenendo che la norma sulle sponsorizzazioni alle ASD configurerebbe una presunzione legale assoluta di deducibilità, idonea a escludere ogni ulteriore vaglio di inerenza; (2) violazione dell’art. 109, comma 5, TUIR, lamentando che la CTR avesse negato l’inerenza delle spese pubblicitarie nonostante la loro astratta idoneità ad accrescere la clientela, senza richiedere una proporzionalità tra costo e ricavi. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome: una relativa alla mancanza di prova dell’effettività delle prestazioni pubblicitarie e una seconda relativa alla mancanza di inerenza e alla non congruità dei costi. I motivi di ricorso colpivano soltanto la seconda ratio, lasciando intatta la prima; per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile sotto tale profilo e, in conclusione, rigettato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sul principio per cui, quando la sentenza impugnata è sorretta da più autonome rationes decidendi, ciascuna sufficiente da sola a giustificare il decisum, l’omessa censura di una di esse rende inammissibili i motivi diretti contro le altre per difetto di interesse. Nel caso concreto, i motivi non aggredivano la ratio relativa alla mancanza di prova dell’effettività delle prestazioni pubblicitarie, per cui il ricorso non poteva condurre all’annullamento della sentenza.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Invocato per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di interesse perché non investivano tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
La CTR, richiamata dalla Corte, ha ritenuto che la norma attenga alla qualificazione della spesa e non escluda il necessario accertamento dell’inerenza; la ricorrente la invocava invece come presunzione legale di deducibilità.
art. 109, comma 5, D.P.R. 917/1986
È la norma sulla deducibilità dei costi: la Corte dà atto che i motivi erano costruiti sul presupposto che bastasse l’astratta idoneità delle spese a produrre ricavi, ma la censura non scalfiva l’autonoma ratio relativa alla mancata prova dell’effettività delle prestazioni.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la presenza di una presunzione legale; la censura non è stata accolta perché non idonea a superare la ratio non impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Richiamato solo per dare atto del deposito di memoria in vista della camera di consiglio.
Citato nel testo come riferimento al subentro della società alla ditta individuale, ma il richiamo appare meramente materiale e non rilevante ai fini della decisione.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes; se una resta non censurata, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
- Nel contenzioso tributario sulla deducibilità di spese di sponsorizzazione o pubblicità, la parte contribuente deve contestare e superare sia il profilo dell’effettività delle prestazioni sia quello dell’inerenza; la prova dell’astratta utilità commerciale non basta se resta ferma una autonoma motivazione sulla mancata dimostrazione delle operazioni.
- Una norma che qualifica fiscalmente una determinata spesa non esonera, di regola, dal controllo sulla sua concreta riconducibilità all’attività d’impresa, salvo che il giudice di merito accerti espressamente una presunzione assoluta con portata realmente preclusiva di ulteriori verifiche.
- Il giudizio di legittimità non consente di ottenere l’annullamento della sentenza se il motivo di ricorso non colpisce tutte le basi logiche e giuridiche del decisum impugnato.
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