Cassazione Civile, Ordinanza n. 33905/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della cassa previdenziale privatizzata, della sentenza d'appello che aveva confermato l'accoglimento in primo grado del ricorso proposto dal pensionato per contestare la legittimità delle trattenute operate sul proprio trattamento pensionistico e per ottenerne la restituzione. La cassa ha proposto quattro motivi: con il primo ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà applicato alla pensione, richiamando la normativa sulle casse privatizzate, le delibere interne e l'art. 24, comma 24, del d.l. 201/2011; con il secondo ha denunciato omessa pronuncia sulla domanda subordinata di applicazione del contributo di solidarietà ex lege per gli anni 2012-2013; con il terzo ha lamentato omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale delle somme richieste in restituzione; con il quarto ha lamentato omessa pronuncia sul divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi e sulla decorrenza di questi ultimi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, confermando il principio già consolidato secondo cui le casse previdenziali privatizzate non possono imporre, con atti regolamentari, un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati, trattandosi di prelievo riconducibile all'art. 23 Cost. e riservato al legislatore; ha inoltre escluso l'omessa pronuncia sulla questione del contributo ex art. 24, comma 24, d.l. 201/2011, ritenendo che la Corte d'appello avesse implicitamente rigettato la censura e che, comunque, la norma non fosse applicabile nel senso prospettato dalla cassa, perché presuppone l'inerzia dell'ente o il parere negativo dei ministeri vigilanti, non la successiva declaratoria di illegittimità di misure comunque adottate. Sono stati invece accolti il terzo e il quarto motivo, perché la sentenza impugnata non aveva preso posizione sui motivi di appello relativi alla prescrizione e al cumulo tra interessi e rivalutazione. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parte del quadro normativo che disciplina le casse previdenziali privatizzate, ma non idoneo a legittimare l'imposizione regolamentare del contributo di solidarietà su pensioni già determinate
richiamato nel medesimo quadro normativo, senza fondare il potere della cassa di imporre il prelievo
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
norma invocata dalla cassa e interpretata nel senso che non consente alle casse di introdurre un contributo di solidarietà su trattamenti già determinati
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
richiamato come modifica della disciplina previdenziale delle casse, ma non sufficiente a legittimare il prelievo in contestazione
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
richiamato quale interpretazione autentica del sistema, ma non tale da mutare il principio sulla riserva di legge per il contributo di solidarietà
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011
prevede misure per l'equilibrio finanziario delle casse e, in mancanza di tempestivi provvedimenti o in caso di parere negativo dei ministeri vigilanti, l'applicazione del pro-rata e di un contributo di solidarietà dell'1% per gli anni 2012 e 2013; la Corte lo interpreta in senso letterale e restrittivo, escludendo che si applichi quando l'ente abbia adottato misure poi ritenute illegittime
art. 23 Cost.
il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, che richiede una base legale e non può essere introdotta da atti regolamentari della cassa
art. 2 Cost.
richiamato nel motivo, ma non decisivo ai fini della soluzione
art. 3 Cost.
richiamato nel motivo, ma non decisivo ai fini della soluzione
la sua violazione è stata dedotta per omessa pronuncia su specifici motivi di appello; la Corte distingue tra vera omessa pronuncia e semplice motivazione insufficiente o implicito rigetto
richiamato nel primo motivo, senza specifica autonomia decisoria nella motivazione della Corte
indicato come il corretto parametro per denunciare l'omessa pronuncia quale error in procedendo
ritenuto non idoneo a censurare l'omessa pronuncia, che non attiene alla violazione sostanziale ma al difetto di attività del giudice
ritenuto non idoneo a censurare l'omessa pronuncia, perché presuppone una decisione sul punto
richiamato per affermare il potere della Cassazione di correggere la motivazione quando la questione di diritto sia stata decisa correttamente
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata che consentono la correzione della motivazione
non citato espressamente nel testo come norma applicata, ma la sentenza richiama il principio di autosufficienza e gli oneri di allegazione/prova nel processo
art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011
prevede il contributo di solidarietà dell'1% per gli anni 2012 e 2013 nei casi tipizzati dalla norma; non si applica alla fattispecie perché manca il presupposto dell'inerzia o del parere negativo ministeriale
Massime di principio
- Le casse previdenziali privatizzate non possono introdurre con fonti regolamentari un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, perché un prelievo patrimoniale di questo tipo rientra nell'art. 23 Cost. e richiede una previsione di legge.
- Il principio del pro rata limita gli interventi che incidono sui criteri di determinazione della pensione, ma non consente di giustificare trattenute successive sul trattamento già maturato e determinato.
- L'art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 va interpretato secondo il suo dato letterale: il contributo dell'1% si applica solo in presenza della mancata adozione, entro il termine previsto, delle misure di equilibrio oppure del parere negativo dei ministeri vigilanti; non è estensibile al caso in cui le misure siano state adottate ma poi dichiarate illegittime.
- L'omessa pronuncia integra un error in procedendo deducibile ex art. 360, n. 4 c.p.c.; non può essere veicolata come violazione di legge sostanziale o vizio di motivazione.
- Per dedurre utilmente l'omessa pronuncia in cassazione, il ricorrente deve trascrivere in modo specifico e autosufficiente i passaggi dell'atto di appello o dell'atto processuale in cui la questione è stata proposta, così da consentire il controllo sulla ritualità e decisività della doglianza.
- Quando il giudice d'appello respinge implicitamente una censura di diritto e la soluzione adottata è corretta, la mancanza di motivazione espressa non conduce alla cassazione se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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