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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33905/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della cassa previdenziale privatizzata, della sentenza d'appello che aveva confermato l'accoglimento in primo grado del ricorso proposto dal pensionato per contestare la legittimità delle trattenute operate sul proprio trattamento pensionistico e per ottenerne la restituzione. La cassa ha proposto quattro motivi: con il primo ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà applicato alla pensione, richiamando la normativa sulle casse privatizzate, le delibere interne e l'art. 24, comma 24, del d.l. 201/2011; con il secondo ha denunciato omessa pronuncia sulla domanda subordinata di applicazione del contributo di solidarietà ex lege per gli anni 2012-2013; con il terzo ha lamentato omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale delle somme richieste in restituzione; con il quarto ha lamentato omessa pronuncia sul divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi e sulla decorrenza di questi ultimi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, confermando il principio già consolidato secondo cui le casse previdenziali privatizzate non possono imporre, con atti regolamentari, un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati, trattandosi di prelievo riconducibile all'art. 23 Cost. e riservato al legislatore; ha inoltre escluso l'omessa pronuncia sulla questione del contributo ex art. 24, comma 24, d.l. 201/2011, ritenendo che la Corte d'appello avesse implicitamente rigettato la censura e che, comunque, la norma non fosse applicabile nel senso prospettato dalla cassa, perché presuppone l'inerzia dell'ente o il parere negativo dei ministeri vigilanti, non la successiva declaratoria di illegittimità di misure comunque adottate. Sono stati invece accolti il terzo e il quarto motivo, perché la sentenza impugnata non aveva preso posizione sui motivi di appello relativi alla prescrizione e al cumulo tra interessi e rivalutazione. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato come parte del quadro normativo che disciplina le casse previdenziali privatizzate, ma non idoneo a legittimare l'imposizione regolamentare del contributo di solidarietà su pensioni già determinate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato nel medesimo quadro normativo, senza fondare il potere della cassa di imporre il prelievo

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    norma invocata dalla cassa e interpretata nel senso che non consente alle casse di introdurre un contributo di solidarietà su trattamenti già determinati

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    richiamato come modifica della disciplina previdenziale delle casse, ma non sufficiente a legittimare il prelievo in contestazione

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    richiamato quale interpretazione autentica del sistema, ma non tale da mutare il principio sulla riserva di legge per il contributo di solidarietà

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011

    prevede misure per l'equilibrio finanziario delle casse e, in mancanza di tempestivi provvedimenti o in caso di parere negativo dei ministeri vigilanti, l'applicazione del pro-rata e di un contributo di solidarietà dell'1% per gli anni 2012 e 2013; la Corte lo interpreta in senso letterale e restrittivo, escludendo che si applichi quando l'ente abbia adottato misure poi ritenute illegittime

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, che richiede una base legale e non può essere introdotta da atti regolamentari della cassa

  • art. 2 Cost.

    richiamato nel motivo, ma non decisivo ai fini della soluzione

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel motivo, ma non decisivo ai fini della soluzione

  • art. 112 c.p.c.

    la sua violazione è stata dedotta per omessa pronuncia su specifici motivi di appello; la Corte distingue tra vera omessa pronuncia e semplice motivazione insufficiente o implicito rigetto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, senza specifica autonomia decisoria nella motivazione della Corte

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    indicato come il corretto parametro per denunciare l'omessa pronuncia quale error in procedendo

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    ritenuto non idoneo a censurare l'omessa pronuncia, che non attiene alla violazione sostanziale ma al difetto di attività del giudice

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    ritenuto non idoneo a censurare l'omessa pronuncia, perché presuppone una decisione sul punto

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per affermare il potere della Cassazione di correggere la motivazione quando la questione di diritto sia stata decisa correttamente

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata che consentono la correzione della motivazione

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo come norma applicata, ma la sentenza richiama il principio di autosufficienza e gli oneri di allegazione/prova nel processo

  • art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011

    prevede il contributo di solidarietà dell'1% per gli anni 2012 e 2013 nei casi tipizzati dalla norma; non si applica alla fattispecie perché manca il presupposto dell'inerzia o del parere negativo ministeriale

Massime di principio

  • Le casse previdenziali privatizzate non possono introdurre con fonti regolamentari un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, perché un prelievo patrimoniale di questo tipo rientra nell'art. 23 Cost. e richiede una previsione di legge.
  • Il principio del pro rata limita gli interventi che incidono sui criteri di determinazione della pensione, ma non consente di giustificare trattenute successive sul trattamento già maturato e determinato.
  • L'art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 va interpretato secondo il suo dato letterale: il contributo dell'1% si applica solo in presenza della mancata adozione, entro il termine previsto, delle misure di equilibrio oppure del parere negativo dei ministeri vigilanti; non è estensibile al caso in cui le misure siano state adottate ma poi dichiarate illegittime.
  • L'omessa pronuncia integra un error in procedendo deducibile ex art. 360, n. 4 c.p.c.; non può essere veicolata come violazione di legge sostanziale o vizio di motivazione.
  • Per dedurre utilmente l'omessa pronuncia in cassazione, il ricorrente deve trascrivere in modo specifico e autosufficiente i passaggi dell'atto di appello o dell'atto processuale in cui la questione è stata proposta, così da consentire il controllo sulla ritualità e decisività della doglianza.
  • Quando il giudice d'appello respinge implicitamente una censura di diritto e la soluzione adottata è corretta, la mancanza di motivazione espressa non conduce alla cassazione se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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