Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12255/2026 del 01/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva determinato una rendita catastale ritenuta dalla contribuente non corretta. La CTP di Milano aveva respinto il ricorso e la CGT di secondo grado della Lombardia aveva confermato il rigetto dell’appello, reputando corretto l’accertamento. In cassazione la società ha dedotto: (1) nullità della sentenza d’appello per difetto o apparenza di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 d.P.R. 1142/1949, dell’art. 1, comma 244, l. 190/2014 e dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015, lamentando in sostanza che il giudice tributario avesse avallato l’operato dell’Ufficio in contrasto con la circolare n. 6/2012. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, perché la sentenza impugnata superava il minimo costituzionale della motivazione; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mirava a sollecitare una nuova valutazione di merito sulla congruità della rendita catastale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della motivazione, rilevando che la sentenza di merito conteneva un’adeguata esposizione delle ragioni del rigetto dell’appello e quindi rispettava il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. Quanto al secondo motivo, ha dichiarato inammissibile la censura per genericità e difetto di specificità, osservando che la parte non aveva indicato in modo puntuale quali affermazioni della sentenza fossero in contrasto con le norme invocate. Ha inoltre precisato che il ricorso tendeva, in realtà, a contestare l’apprezzamento di fatto del giudice di merito sulla congruità della rendita catastale, attività non sindacabile in cassazione nei limiti prospettati. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente la censura di nullità della sentenza solo quando il vizio motivazionale integra una violazione processuale rilevante, non per il semplice dissenso sulla sufficienza dell'argomentazione

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    la motivazione della sentenza tributaria deve consentire la comprensione della decisione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    è sufficiente l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; non occorre confutare espressamente ogni argomento difensivo

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale"

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge va dedotta con argomentazioni specifiche che mostrino il contrasto tra sentenza e norma o giurisprudenza

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso deve contenere motivi specifici e intelligibili; non bastano affermazioni apodittiche

  • artt. 28 e 29 d.P.R. 1142/1949

    richiamati come norme regolatrici del procedimento di accertamento catastale e della rendita

  • art. 1, comma 244, L. 190/2014

    richiamato dalla ricorrente quale parametro normativo dell'accertamento catastale

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    richiamato dalla ricorrente quale parametro normativo dell'accertamento catastale

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non si configura per la mera critica alla valutazione delle prove, ma solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo in caso di uso scorretto delle prove legali o di attribuzione di valore di prova legale a elementi soggetti a prudente apprezzamento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, dà luogo al presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    indicato come parametro del contributo unificato aggiuntivo richiamato nel dispositivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di nullità della sentenza per difetto di motivazione è accoglibile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti contrasti irriducibili o incomprensibilità obiettiva; non è sufficiente lamentarne l'insufficienza o la non condivisibilità.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni singolo argomento difensivo, essendo sufficiente che esponga le ragioni di fatto e di diritto della decisione, con implicita disamina degli argomenti incompatibili o recessivi.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare in modo specifico quali affermazioni della sentenza contraddicano le norme invocate; una censura assertiva o meramente oppositiva è inammissibile per difetto di specificità.
  • Non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito: la valutazione delle prove e l'apprezzamento dei fatti restano riservati al giudice di merito, salvo i limiti rigorosi degli artt. 115 e 116 c.p.c.
  • La doglianza ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare il peso attribuito dal giudice alle prove, ma solo per denunciare l'utilizzo di prove non dedotte, l'inosservanza delle prove legali o l'attribuzione di valore probatorio pieno a elementi che non lo hanno.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.