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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26011/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito relativa a un avviso di accertamento tributario. La ricorrente contestava, tra l'altro, che il rilievo probatorio fosse solo un elemento indiziario (non principale), che il raffronto con l'anno precedente fosse stato utilizzato solo per il quantum e non per giustificare la pretesa impositiva, e ha prospettato specifici motivi di cassazione: insufficiente e contraddittoria motivazione; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (oltre i limiti del devolutum); violazione del principio di immutabilità della contestazione contenuta nell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato i motivi in gran parte inammissibili o infondati: ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (interpretazione restrittiva dell'art.360 c.p.c. in tema di sindacato sulla motivazione, che ammette il controllo in Cassazione solo per vizi estremi quali la "mancanza assoluta di motivi", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile", o motivazione incomprensibile); ha ritenuto inammissibile il motivo per difetto di riproduzione degli atti quando si contestava la violazione del devolutum; ha considerato infondata la censura relativa all'immutabilità della contestazione perché la motivazione dell'avviso era sostanzialmente sovrapponibile ai punti ritenuti dalla CTR (incongruità del costo, antieconomicità, scarsa connessione con il mercato). Condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e applicazione del contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002 art.13, comma 1-quater.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (primo comma, nn. 3,4,5)

    La riforma riduce il sindacato di legittimità sulla motivazione: in Cassazione è denunciabile solo un'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ovvero vizi estremi quali mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili o incomprensibilità.

  • art. 132 comma 2 n.4 c.p.c.

    Richiamato nella censura di insufficiente e contraddittoria motivazione; la Corte applica la giurisprudenza delle Sezioni Unite restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • d.lgs. n.546 del 1992 art. 36 comma 2 n.4

    Norma processuale tributaria richiamata in relazione alla censura sulla motivazione degli atti; la Corte ritiene che le doglianze non dimostrino un vizio della motivazione nella misura richiesta per la cassazione.

  • Costituzione art. 111 comma 6

    Evocata in connessione al diritto a un giudizio motivato; la Corte interpreta restrittivamente il rimedio in Cassazione per vizi della motivazione, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • art. 112, 342, 346 c.p.c.

    Richiamati nel motivo relativo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: per dedurre violazione di tali norme in Cassazione è necessaria adeguata riproduzione del contenuto delle decisioni di grado inferiore per consentire la verifica dell'effettiva divergenza.

  • L. n.212 del 2000 art. 7 comma 1

    Principio di immutabilità della contestazione dell'atto impositivo: la censura riesce solo se si dimostra che la decisione ha applicato una contestazione diversa da quella formalmente notificata; nella fattispecie la Corte ha ritenuto tale principio non violato perché la motivazione dell'avviso coincideva sostanzialmente con i punti accolti dalla CTR.

  • d.lgs. n.546 del 1992 art. 57 comma 1

    Richiamata con riferimento alle garanzie processuali nel contenzioso tributario e al principio di immutabilità; la Corte ha ritenuto non concretizzato il vizio denunciato.

  • DPR n.115 del 2002 art.13 comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso.

  • art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv. L. 7 agosto 2012 n.134

    Norma che ha riformulato l'art.360 c.p.c.; citata per spiegare la riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione in Cassazione.

  • Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053 (giurisprudenza)

    Decisione delle Sezioni Unite che individua i limiti del sindacato sulla motivazione in Cassazione: sono denunciabili solo vizi estremi (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, motivazione incomprensibile).

  • Cass. Sez. Un., n. 19881 del 2014 (giurisprudenza)

    Ulteriore richiamo dottrinale/giurisprudenziale che conferma l'orientamento restrittivo sul controllo della motivazione in Cassazione.

Massime di principio

  • Una comparazione con l'anno precedente può servire per quantificare un maggior reddito ma non sostituisce la prova dell'esistenza della componente reddituale: se il raffronto è usato solo per il quantum, occorrono altri elementi per fondare l'imposizione.
  • In Cassazione i vizi di motivazione sono sindacabili solo se assumono carattere di anomalia estrema (mancanza assoluta, apparente, contraddittoria o incomprensibile): il mero difetto di "sufficienza" della motivazione non è normalmente reclamabile in via di legittimità.
  • Quando si deduce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è necessario riprodurre integralmente le decisioni di merito impugnate (soprattutto i motivi di appello) per permettere alla Corte di verificare l'effettiva violazione del devolutum; la mancata riproduzione può rendere il motivo inammissibile.
  • La censura sull'immutabilità della contestazione richiede la dimostrazione che la decisione si fondi su una contestazione diversa da quella notificata: se la motivazione dell'atto impositivo è sostanzialmente sovrapponibile ai punti poi valutati dal giudice, la censura è destinata a fallire.
  • In sede di impugnazione tributaria è importante documentare con precisione le ragioni di fatto e diritto contestate e riprodurre gli atti delle fasi precedenti per evitare inammissibilità tecniche in Cassazione.

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