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Sentenza

Sentenza del 21/02/2025 n. 4618 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento notificato il 30 luglio 2014 per l’anno d’imposta 2009, con cui l’Agenzia rettificò il reddito Irpef di A.A. in conseguenza del maggior reddito d’impresa accertato in capo a R-Consulting Sas. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Milano e dell’appello, A.A. ha proposto nove motivi in cassazione: mancata integrazione del contraddittorio con i litisconsorti necessari; nullità della motivazione per rinvio a un’altra sentenza; illegittimità della notifica del questionario alla società già cancellata; mancata valutazione di documenti e violazione del contraddittorio endoprocedimentale; illegittimità dell’accertamento Iva per mancato contraddittorio; errata ricostruzione della pretesa e recupero dei costi; mancata distinzione tra responsabilità dei soci accomandanti e accomandatari; difetto di delega del firmatario; incompetenza territoriale dell’ufficio. La ricorrente ha inoltre invocato la non contestazione dei motivi e un giudicato esterno relativo al 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per carenza d’interesse: i giudizi relativi alla società e ai soci erano stati trattati e decisi contestualmente, senza pregiudizio effettivo per il contraddittorio. Il secondo motivo è infondato, perché il rinvio alla decisione resa nel giudizio relativo alla società consentiva di individuare le ragioni della decisione e la ricorrente aveva contestato ampiamente quel precedente. Il terzo è manifestamente infondato: il questionario previsto dall’art. 32 del DPR 600/1973 è facoltativo e non costituisce presupposto indefettibile dell’accertamento. Quarto e quinto motivo sono infondati: per lamentare l’omesso contraddittorio sul segmento Iva occorreva allegare specificamente quali ragioni concrete si sarebbero potute prospettare e come avrebbero potuto incidere sull’atto; la sola produzione di documenti non suppliva alla mancata allegazione. Il sesto motivo non si confronta con la decisione: non era stato applicato un ricarico sui ricavi, ma recuperati costi per complessivi 82.929 euro, privi di adeguata documentazione e distinzione analitica; la deduzione forfettaria dei costi richiamata dalla contribuente riguarda invece la rideterminazione induttiva dei ricavi. Il settimo motivo è inammissibile per carenza d’interesse. L’ottavo è infondato: la delega non deve necessariamente riferirsi al singolo atto né avere una scadenza e l’atto può essere sottoscritto da un funzionario delegato di carriera direttiva. Il nono è inammissibile perché non censura la ragione della sentenza, che aveva individuato la competenza territoriale in base alla residenza della contribuente. Sono state respinte anche le eccezioni di non contestazione e di giudicato esterno: il controricorso contestava i motivi nella sostanza e non era stata dimostrata la permanenza, tra annualità diverse, degli elementi di fatto necessari per estendere il giudicato. A.A. è stata condannata alle spese, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. La sentenza impugnata resta quindi confermata.

Norme richiamate

  • Artt. 14, 19 e 59 del D.Lgs. 546/1992; artt. 101 e 102 c.p.c.; art. 111 Cost. (litisconsorzio necessario)

    Tutti gli elementi di tale complessiva fattispecie sono rinvenibili nella presente vicenda, nella quale la posizione della società R-Consulting, quanto alla ripresa ai fini Irap per l'anno 2009, e quella dei soci, in ordine ai rispettivi redditi per imputazione, sono state trattate contestualmente, nelle medesime udienze, dallo stesso collegio e con decisioni coincidenti, rese sulla base di identiche argomentazioni difensive.

    La mancata integrazione originaria del contraddittorio non comporta necessariamente la nullità quando i giudizi siano stati trattati contestualmente e ricorrano piena consapevolezza delle parti, identità delle questioni e delle difese e decisioni sostanzialmente coincidenti, senza pregiudizio effettivo.

  • Artt. 36 e 61 del D.Lgs. 546/1992; art. 132, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c. (motivazione per relationem)

    Per tale ragione, ad esempio, è stata esclusa la nullità della sentenza motivata mediante rinvio ad altro precedente dell'ufficio reso tra le stesse parti, "in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell' art. 118 disp. att. cod. proc. civ. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile".

    Il rinvio a una decisione di merito può motivare validamente la sentenza, in particolare tra le stesse parti e per questioni identiche, purché dalla motivazione complessiva risultino individuabili le ragioni della decisione e il precedente sia pertinente al caso.

  • Art. 32, comma 4, del D.P.R. 600/1973

    Quest'ultimo, per vero, non è previsto quale presupposto o momento necessario e indefettibile della serie procedimentale finalizzata alla rettifica che caratterizza l'accertamento tributario, ma costituisce una mera facoltà discrezionale dell'Amministrazione finanziaria, tant'è che, se viene omesso, non si determina alcuna invalidità dell'accertamento medesimo.

    L’invio del questionario è una facoltà dell’Amministrazione e non una fase necessaria dell’accertamento; la sua omissione non invalida l’atto e la notifica alla società estinta non determina, di per sé, la nullità dell’accertamento.

  • Art. 24 della Costituzione; art. 10 della legge 212/2000; art. 267 TFUE; art. 24 della legge 4/1929 (contraddittorio endoprocedimentale)

    In particolare, va condiviso il rilievo circa il fatto che, per il segmento accertativo riferito all'Iva, la doglianza della contribuente avrebbe potuto trovare conforto ove costei avesse assolto all'onere di allegazione specifica delle ragioni concrete che potevano esser fatte valere ove il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, in quanto, per la loro serietà e pertinenza, tali ragioni avrebbero potuto incidere sul "se" e sul contenuto dell'atto.

    Quando si lamenta l’omesso contraddittorio in materia Iva, il contribuente deve indicare in modo specifico le difese concrete che avrebbe presentato e la loro possibile incidenza sull’esistenza o sul contenuto dell’accertamento; non basta richiamare documenti prodotti in giudizio.

  • Art. 53 Cost.; art. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973

    Tale indicazione opera, infatti, nel caso in cui l'Amministrazione abbia provveduto alla rideterminazione dei ricavi del contribuente, non certo, come avvenuto nella specie, al mero rilievo della mancata deduzione di costi.

    La deduzione dei costi di produzione anche in misura forfettaria, richiamata per l’accertamento induttivo puro, opera quando l’Ufficio ridetermina i ricavi; non si applica al diverso caso in cui siano recuperati costi dedotti dal contribuente senza i presupposti documentali richiesti.

  • Art. 2313 c.c.

    La censura relativa alla mancata distinzione tra responsabilità dei soci accomandanti e accomandatari è inammissibile per carenza d’interesse, con riguardo alla posizione della ricorrente e al suo reddito di partecipazione.

  • Art. 42 del D.P.R. 600/1973

    Detta ultima appare invece conforme ai dettami di questa Corte sul punto, laddove, in particolare, ha statuito che la delega non deve essere conferita per il singolo atto e munita di un termine di scadenza ( Cass. n. 21972/2024 ), che essa non va allegata all'atto impositivo, in quanto provvista di mera rilevanza interna ( Cass. n. 5826/2023 ), e che l'atto è comunque valido ove, come nella specie, sia stato sottoscritto da un funzionario delegato di carriera direttiva ( Cass. n. 5177/2020 ).

    La delega alla sottoscrizione non deve necessariamente essere individualizzata per ciascun atto né indicare un termine di scadenza; non è necessario allegarla all’avviso e l’atto è valido se sottoscritto da un funzionario delegato appartenente alla carriera direttiva.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater D.P.R. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Quando il ricorso è rigettato, sussistendone i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari connessi tra società di persone e soci, la trattazione separata non comporta automaticamente nullità: rileva se vi sia stato un pregiudizio effettivo e se i giudizi siano stati poi trattati congiuntamente, con conoscenza delle reciproche difese e decisioni coerenti.
  • La motivazione per relationem è ammissibile se il rinvio rende riconoscibili le ragioni della decisione e riguarda un precedente pertinente, soprattutto quando le parti e le questioni sono le stesse; la parte che impugna deve contestare anche le argomentazioni richiamate.
  • Il questionario previsto dall’art. 32 del DPR 600/1973 è facoltativo: la sua omissione o la sua trasmissione alla società dopo la cancellazione non determina automaticamente l’invalidità dell’accertamento.
  • Per contestare l’omesso contraddittorio in materia Iva occorre allegare quali osservazioni concrete si sarebbero formulate e perché avrebbero potuto incidere sull’accertamento; la mera indicazione di documenti prodotti successivamente non è sufficiente.
  • La deduzione forfettaria dei costi può rilevare quando l’Ufficio ridetermina induttivamente i ricavi, ma non trasforma in deducibili costi effettivamente portati in deduzione senza documentazione giustificativa.
  • Le censure in cassazione devono confrontarsi con la ragione effettiva della decisione impugnata; se si contestano fatti o argomenti diversi dalla sua ratio decidendi, il motivo può risultare inammissibile o non pertinente.
  • Il giudicato relativo a un’annualità tributaria non si estende automaticamente ad altre annualità: può rilevare per elementi costitutivi stabili e permanenti, non per presupposti di fatto suscettibili di mutare da un periodo d’imposta all’altro.

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