Sentenza del 21/02/2025 n. 4616 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento analitico-induttivo relativo al 2007, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ricostruito, sulla base delle percentuali di ricarico, maggiori ricavi d’impresa e operazioni imponibili non registrate, con conseguenti maggiori imposte Irpef, Irap e Iva. Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3412/2018, che aveva riformato la decisione di primo grado accogliendo l’appello dell’Ufficio. In Cassazione ha contestato: l’omesso esame di fatti relativi ai maggiori ricavi per la vendita di carne, per complessivi 13.615,33 euro; l’asserita ultrapetizione nella valutazione delle percentuali di ricarico; l’omesso esame delle contestazioni sull’invenduto e sui costi generali; e l’omessa pronuncia su cinque eccezioni: mancata allegazione del processo verbale di constatazione, violazione dell’art. 12, secondo comma, della L. 212/2000, violazione dell’art. 52 del D.P.R. 600/1973, difetto di motivazione dell’avviso ai sensi dell’art. 42, secondo comma, del D.P.R. 600/1973 e violazione degli artt. 16, comma 2, e 17 del D.Lgs. 472/1997 in tema di sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo: le doglianze riguardavano la valutazione di elementi fattuali e probatori, riservata al giudice di merito, e non indicavano in modo idoneo un fatto storico decisivo omesso. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo: non vi era ultrapetizione, perché la scelta e la valutazione degli elementi documentali spettano al giudice; inoltre, dagli atti riportati risultava che l’Ufficio aveva sostenuto l’applicazione della media ponderata per gruppi di merci omogenei. Ha accolto il quarto motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato le eccezioni del contribuente e aveva soltanto affermato, in modo ellittico, che gli altri motivi erano assorbiti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata decisa definitivamente la validità dell’accertamento né la fondatezza delle eccezioni rimaste senza esame.
Norme richiamate
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l' art. 360 , primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall' art. 54 D.L. 22 giugno 2012 n. 83 , conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134 , introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
Il motivo di ricorso per omesso esame richiede l’indicazione di un fatto storico discusso e decisivo, non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia considerato singoli elementi di prova. Nel caso concreto, le censure sulle valutazioni relative a ricarichi, scarti, invenduto e costi generali non hanno superato tale soglia.
Artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366, 1 comma, n. 6, e 369, 2 comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività",
Il ricorso per cassazione deve specificare il fatto omesso, dove risulta, quando e come sia stato discusso e perché avrebbe potuto determinare un esito diverso. L’onere di specificità non è soddisfatto dalla mera elencazione di circostanze o prove ritenute rilevanti.
il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione
L’ultrapetizione riguarda l’alterazione del petitum o della causa petendi, non la scelta delle ragioni fattuali o giuridiche con cui il giudice decide la domanda. Diversamente, l’omessa pronuncia ricorre quando il giudice non decide su specifiche domande o eccezioni ritualmente sottoposte al suo esame; nel caso concreto la CTR aveva omesso di esaminare le eccezioni riproposte dal contribuente.
Art. 7, primo comma, L. 212/2000
La disposizione è citata come fondamento dell’eccezione del contribuente relativa alla mancata allegazione del processo verbale di constatazione. La Cassazione non ne ha deciso la fondatezza: la questione dovrà essere esaminata dal giudice di rinvio.
Art. 12, secondo comma, L. 212/2000
La disposizione è richiamata tra le eccezioni che la CTR aveva omesso di esaminare. La decisione di Cassazione non stabilisce se vi sia stata violazione; rimette la questione al giudice di rinvio.
La disposizione è indicata dal contribuente quale parametro asseritamente violato, ma la Cassazione non ne valuta nel merito l’applicabilità o la violazione, rilevando soltanto l’omessa pronuncia della CTR.
Art. 42, secondo comma, del D.P.R. 600/1973
La disposizione è richiamata a sostegno dell’eccezione sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. La Cassazione non decide tale eccezione e ne demanda l’esame al giudice di rinvio.
Artt. 16, comma 2, e 17 del D.Lgs. 472/1997
Le disposizioni sono indicate come fondamento della contestazione relativa alle sanzioni. La Cassazione non decide nel merito la censura, ma rileva che la CTR non si era pronunciata sulle eccezioni del contribuente.
Massime di principio
- Per denunciare in Cassazione l’omesso esame di un fatto non basta indicare prove o circostanze che il giudice avrebbe dovuto valutare: occorre identificare un fatto storico discusso, indicarne la collocazione negli atti e spiegare concretamente perché, se esaminato, avrebbe potuto cambiare l’esito.
- La diversa valutazione delle prove, dei dati contabili o dei criteri di ricostruzione dei ricavi appartiene normalmente al giudice di merito e non può essere trasformata, da sola, in un vizio di omesso esame o di ultrapetizione.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di utilizzare, per decidere, una ricostruzione giuridica o fattuale diversa da quella prospettata dalle parti, purché non modifichi domanda, causa petendi o bene della vita richiesto.
- Il giudice deve pronunciarsi sulle specifiche eccezioni ritualmente proposte e riproposte in appello. Una formula generica che le dichiara assorbite non basta quando esse conservano rilevanza autonoma e non sono state effettivamente decise.
- Quando la Cassazione rileva un’omessa pronuncia e dispone il rinvio, non accerta per ciò stesso che l’eccezione trascurata sia fondata: il giudice di rinvio deve esaminarla e motivare la decisione.
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