Sentenza del 21/02/2025 n. 4610 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia originaria riguardava un avviso di accertamento IRES per il 2014, che contestava la deducibilità di perdite su crediti verso due società. Dopo che la CTR della Liguria aveva accolto l’appello della contribuente, l’Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione per ultrapetizione e per violazione degli artt. 101, comma 5, TUIR e 2697 c.c. La società aveva chiesto la definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197/2022, sostenendo di avere già versato € 45.954,63 per definire le sole sanzioni e che tale somma andasse scomputata dal dovuto. L’Agenzia ha negato la definizione il 7 febbraio 2024, ritenendo che quel pagamento non fosse scomputabile perché relativo a somme non più oggetto della controversia. La società ha impugnato il diniego, deducendo, tra l’altro, che le somme pagate per definire le sanzioni rientrano nei versamenti effettuati «a qualsiasi titolo» in pendenza del giudizio; ha inoltre lamentato disparità di trattamento, difetto di motivazione e indicazione errata del giudice competente.
La decisione
La Cassazione ha riunito i giudizi, ritenendo tempestivo il ricorso contro il diniego, notificato il 7 aprile 2024 rispetto al diniego del 7 febbraio 2024. Ha accolto i primi due motivi della società: ai fini della definizione agevolata si scomputano anche gli importi versati in pendenza del giudizio per definire le sanzioni ai sensi dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997. La soluzione opposta avrebbe trattato peggio chi aveva già pagato le sanzioni rispetto a chi non aveva versato nulla. Gli altri tre motivi sono stati assorbiti. La Corte ha revocato il decreto presidenziale di estinzione del 15 novembre 2023, accolto il ricorso contro il diniego e dichiarato estinto il processo per intervenuta definizione agevolata; non ha quindi deciso nel merito i due motivi del ricorso originario dell’Agenzia. Le spese dei giudizi relativi alla lite tributaria restano a carico delle parti che le hanno anticipate; l’Agenzia è stata condannata alle spese del ricorso contro il diniego, liquidate in € 5.600 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, € 200 per esborsi e accessori. Escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197/2022
La definizione agevolata, incidendo sul rapporto sostanziale e processuale tra il contribuente e il fisco, assume carattere logicamente prevalente su quest’ultimo.
La definizione agevolata, quando perfezionata, prevale sulla prosecuzione della controversia tributaria e può determinarne l’estinzione.
Art. 1, comma 196, della legge n. 197/2022
ai sensi dell’art. 1, comma 196, della legge n. 197 del 2022, dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, ivi compresi gli importi versati per la definizione delle sanzioni ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997
La locuzione «a qualsiasi titolo» comprende anche le somme pagate per definire le sanzioni in pendenza della controversia, benché tali somme non siano più oggetto di contestazione dopo il pagamento.
Art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197/2022
il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, «presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» e, in tal caso, «il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate».
Per la definizione disciplinata dalla legge n. 197/2022, l’estinzione consegue al deposito della domanda e della prova del pagamento dovuto o della prima rata, senza che sia necessario attendere il diniego o una verifica preventiva dell’Amministrazione.
Art. 1, comma 200, della legge n. 197/2022
L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
Il diniego va impugnato entro sessanta giorni dalla notificazione davanti al giudice presso il quale pende la controversia.
Art. 1, comma 201, della legge n. 197/2022
Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego.
Se il processo è già stato dichiarato estinto, il diniego consente di chiederne la revocazione; quando è il contribuente a impugnare il diniego, deve proporre congiuntamente anche l’istanza di revocazione.
Art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997
In altri termini, le due disposizioni premiali non sono incompatibili, poiché una contiene l’altra, nel senso che la definizione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997 ha collegamento con la definizione condonistica.
Il pagamento agevolato delle sanzioni non è incompatibile con la successiva definizione della lite: gli importi versati restano computabili tra quelli da scomputare, se pagati in ragione e durante la controversia.
Art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Le spese dei processi definiti per effetto della procedura agevolata restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Nel calcolo della definizione agevolata, la formula «somme versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio» va intesa in senso ampio: può comprendere anche pagamenti per definire le sanzioni, se effettuati in relazione alla controversia.
- Non è corretto escludere dal computo un pagamento solo perché, dopo aver definito le sanzioni, quella parte non è più materia del contendere: ciò potrebbe penalizzare chi ha già pagato rispetto a chi non ha versato nulla.
- Se la legge prevede l’estinzione dopo il deposito della domanda e della prova del pagamento, l’estinzione può essere dichiarata prima della decisione amministrativa sulla regolarità della definizione. Un successivo diniego può però essere impugnato e, se il processo è già estinto, può fondare la revocazione del decreto.
- Il contribuente che impugna il diniego di definizione relativo a un processo già estinto deve chiedere congiuntamente la revocazione del provvedimento di estinzione; il giudice competente è quello che ha dichiarato l’estinzione.
- Quando il ricorso contro il diniego è accolto e, alla luce del corretto calcolo dei versamenti, la definizione risulta perfezionata, la controversia tributaria si estingue senza necessità di decidere nel merito i motivi originari sull’accertamento.
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