Sentenza del 21/02/2025 n. 4619 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 14 marzo 2018. La comunicazione era fondata su un avviso di accertamento relativo a maggiori redditi d’impresa della R-C. Sas per il 2009, imputati alla contribuente quale socia. In Cassazione ha contestato: l’assenza di un termine di efficacia di 180 giorni per la comunicazione; la possibilità di ipotecare un immobile destinato a fondo patrimoniale, sostenendo che il debito fiscale non era riferibile ai bisogni familiari; l’irrilevanza attribuita alla sospensione dell’atto impositivo presupposto; l’utilizzo di documenti prodotti tardivamente dall’ADER; la mancata spiegazione del dissenso rispetto agli orientamenti della Cassazione; e la pretesa motivazione apparente della sentenza d’appello e applicazione del principio di non contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la comunicazione preventiva di ipoteca non è un atto dell’espropriazione forzata e non le si applica, neppure per analogia, il termine di efficacia previsto per l’intimazione di pagamento; per questa ragione è rimasto assorbito il terzo motivo sulla sospensione dell’atto impositivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: il giudice d’appello aveva valutato motivatamente l’inerenza del debito ai bisogni familiari e l’insufficienza della prova della contribuente, valutazioni di fatto non rivedibili in Cassazione nei termini proposti. Il quarto motivo è stato rigettato: la costituzione tardiva della parte resistente non impedisce di contestare i fatti e produrre documenti, pur facendo decadere da specifiche facoltà processuali. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di specificità; il sesto è manifestamente infondato, poiché la sentenza d’appello era motivata sui profili contestati e la ricorrente non aveva chiarito la pretesa applicazione del principio di non contestazione. A.A. è stata condannata alle spese, liquidate in 3.500 euro oltre spese prenotate a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, tant'è che essa può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del citato decreto
L’iscrizione ipotecaria è una misura alternativa e distinta dall’espropriazione forzata. Non occorre quindi la preventiva intimazione di pagamento prevista per la prosecuzione dell’esecuzione, né si applica alla comunicazione preventiva il termine di efficacia invocato dalla contribuente.
la giurisprudenza di questa Corte consente da tempo l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 cod. civ., vale a dire quando l'obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia o quando il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni; la stessa giurisprudenza ha peraltro precisato che grava sul debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa
L’ipoteca su beni del fondo patrimoniale è ammissibile se il debito è strumentale ai bisogni familiari o se il creditore ignorava che fosse estraneo a tali bisogni. Spetta al debitore che si oppone dimostrare la costituzione e opponibilità del fondo e l’estraneità del debito alle esigenze della famiglia, con riguardo al fatto che ha generato l’obbligazione.
Art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario, infatti, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto
La costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario comporta una decadenza limitata: non può più proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio o chiedere la chiamata di terzi, ma può ancora contestare i fatti e le norme invocate dalla controparte e produrre documenti nei termini applicabili.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto integrale dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non coincide con un atto esecutivo: non le si applicano automaticamente le regole proprie dell’espropriazione, compreso il termine di efficacia previsto per l’intimazione di pagamento.
- La sospensione giudiziale dell’atto impositivo presupposto non determina, in base a quanto deciso in questa controversia, l’accoglimento della censura contro la comunicazione ipotecaria; qui la questione è rimasta assorbita dopo la qualificazione dell’ipoteca come misura distinta dall’esecuzione forzata.
- Per opporsi all’ipoteca su un bene conferito in fondo patrimoniale non basta invocare la natura del bene o del debito: il debitore deve provare la regolare costituzione e opponibilità del fondo e che l’obbligazione, valutata in relazione al fatto generatore, sia estranea ai bisogni familiari.
- Nel processo tributario, la tardiva costituzione del resistente non comporta l’esclusione automatica dei documenti: limita specifiche facoltà difensive, ma lascia la possibilità di contestare i fatti e il diritto e di produrre documenti secondo le norme processuali applicabili.
- In Cassazione, la critica alla valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito non può essere presentata come semplice violazione di legge; occorre formulare un motivo ammissibile e specifico, nei limiti dei vizi deducibili in sede di legittimità.
- Il ricorso per Cassazione deve indicare in modo puntuale quali passaggi della sentenza sono censurati e per quale ragione; contestazioni generiche o non riferite a specifiche statuizioni possono essere dichiarate inammissibili.
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