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Sentenza

Sentenza del 21/02/2025 n. 4615 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva notificato il 27 dicembre 2011 ad A.A. un avviso di accertamento per il maggior reddito di partecipazione relativo al 2006, inizialmente calcolato considerando una quota del 30% e poi rettificato in autotutela al 25%. Il reddito della società era stato rideterminato perché, pur non avendo presentato le dichiarazioni fiscali per il 2006, la D. Sas aveva svolto attività d’impresa. Il contribuente sosteneva che la scadenza, nel 2000, del termine di durata previsto nell’atto costitutivo avesse estinto la società e reso a lui inopponibile l’attività successiva; contestava inoltre le sanzioni per mancanza dell’elemento soggettivo. L’Agenzia ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR del Piemonte, che aveva accolto l’appello del contribuente attribuendo valore estintivo alla sola scadenza del termine, denunciando la violazione degli artt. 2312 e 2495 c.c. La Corte ha inoltre rilevato d’ufficio il difetto di litisconsorzio necessario nel giudizio tributario riguardante il reddito della società di persone e dei soci.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha chiarito che la scadenza del termine di durata causa lo scioglimento, ma non l’estinzione automatica della società: l’estinzione si verifica con la cancellazione dal Registro delle imprese, mentre fino ad allora permane la qualità di socio, anche accomandante. La CTR ha quindi errato nel ritenere sufficiente la scadenza del termine, a fronte della prosecuzione dell’attività e della permanenza dell’iscrizione. La decisione non ha però definito nel merito la pretesa tributaria né la contestazione sulle sanzioni: poiché l’accertamento del reddito della società di persone e la sua imputazione ai soci richiedono la partecipazione di tutti i soggetti interessati, il giudizio svolto senza tutti i litisconsorti necessari è nullo. La Corte ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio di merito, cassato la sentenza della CTR e rimesso la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, in diversa composizione, perché ordini preliminarmente l’integrazione del contraddittorio e proceda a nuovo esame. Al giudice di rinvio sono state rimesse anche le spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 2295, n. 9, c.c., applicabile alle società in accomandita semplice tramite l’art. 2315 c.c.

    L'art. 2295, n. 9 c.c. in tema di società in nome collettivo, applicabile anche alle società in accomandita semplice in virtù del rimando di cui all'art. 2315 c.c., prevede che nell'atto costitutivo delle società ne sia indicata anche la durata.

    La durata deve risultare dall’atto costitutivo; la sua scadenza determina lo scioglimento della società, ma non coincide di per sé con la sua estinzione.

  • Art. 2272 c.c.

    È pacifico che il termine di durata indicato nell'atto costitutivo determini, alla sua scadenza, ai sensi dell'art. 2272 c.c., una causa di scioglimento della società, ma ciò non implica automaticamente la sua estinzione.

    La scadenza del termine è una causa di scioglimento e apre la fase liquidatoria; la società non cessa automaticamente di esistere.

  • Art. 2312 c.c.

    L'estinzione della società si verifica solo al termine del processo di liquidazione, con la cancellazione dal Registro delle Imprese, che ha effetti costitutivi in sostanza.

    Nel ragionamento della Corte, la società si estingue al completamento della liquidazione e con la cancellazione dal Registro delle imprese; prima di tale momento conserva soggettività giuridica, pur con le limitazioni proprie della liquidazione.

  • Art. 2273 c.c.

    Prevede infine l'art. 2307, terzo comma, c.c. che "In caso di proroga tacita ciascun socio può recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'art. 2285, e il creditore particolare può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore ai sensi dell'art. 2270 c.c.".

    La proroga tacita ricorre quando, dopo la scadenza, i soci continuano a compiere operazioni sociali; la Corte precisa che la permanenza della qualità di socio fino all’estinzione vale anche indipendentemente dalla configurabilità di tale proroga. La citazione testuale riportata nel provvedimento riguarda però l’art. 2307, terzo comma, e non l’art. 2273 c.c.

  • Art. 5 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali.

    Il reddito della società di persone è imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, anche se non percepito. Poiché l’accertamento è unitario, la controversia sui suoi elementi comuni coinvolge necessariamente la società e tutti i soci, salvo questioni esclusivamente personali.

  • Art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Pertanto, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

    Quando la controversia tributaria riguarda una situazione comune alla società di persone e ai soci, il giudice deve assicurare la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. L’omessa integrazione del contraddittorio determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d’ufficio.

Massime di principio

  • La scadenza della durata prevista nell’atto costitutivo scioglie la società, ma non la estingue automaticamente: l’estinzione segue la liquidazione e la cancellazione dal Registro delle imprese.
  • Fino all’estinzione, il socio conserva tale qualità anche durante la liquidazione; la sola scadenza del termine non basta quindi a escludere l’imputazione fiscale della quota di reddito sociale.
  • Nelle controversie sull’accertamento del reddito di una società di persone e sulla sua imputazione ai soci, quando si discutono elementi comuni della pretesa, devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci. L’omissione comporta la nullità dell’intero processo e impone di ripartire dal primo grado dopo l’integrazione del contraddittorio.
  • La cassazione con rinvio per nullità processuale non equivale a una decisione definitiva sulla debenza delle imposte o sulla legittimità delle sanzioni: tali questioni devono essere riesaminate dal giudice di primo grado dopo la regolarizzazione del contraddittorio.

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