Sentenza del 21/02/2025 n. 4613 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia contestava la decisione della CTR secondo cui il socio aveva perso tale qualità, e quindi non era responsabile del reddito sociale imputatogli per il 2006, per il solo fatto che nel 2000 era scaduto il termine di durata indicato nell’atto costitutivo. Sosteneva che la scadenza determina lo scioglimento, ma non l’estinzione della società, che si compie con la cancellazione dal Registro delle imprese; aggiungeva che la società aveva continuato a svolgere attività e che A.A. risultava ancora socio. La controversia riguardava l’accertamento del maggior reddito di partecipazione, rideterminato dall’Ufficio correggendo in autotutela la quota del contribuente dal 30% al 25%, nonché le sanzioni, contestate dal contribuente per mancanza dell’elemento soggettivo.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha chiarito che la scadenza del termine sociale comporta lo scioglimento, ma non l’estinzione automatica: la società resta esistente durante la liquidazione e si estingue con la cancellazione dal Registro delle imprese; fino ad allora permane, in linea generale, anche la qualità di socio. Ha inoltre rilevato che l’accertamento del reddito di una società di persone e la sua imputazione ai soci riguardano una posizione comune e richiedono il litisconsorzio necessario di società e soci interessati. Poiché il giudizio di merito si era svolto senza l’integrazione del contraddittorio, ne ha dichiarato la nullità integrale, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, in diversa composizione, perché ordini preliminarmente l’integrazione del contraddittorio e proceda a un nuovo esame del ricorso originario. La decisione non definisce definitivamente la debenza del maggior reddito né delle sanzioni. Le spese, comprese quelle del giudizio di cassazione, sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Art. 2272 c.c.
È pacifico che il termine di durata indicato nell'atto costitutivo determini, alla sua scadenza, ai sensi dell' art. 2272 c.c., una causa di scioglimento della società, ma ciò non implica automaticamente la sua estinzione.
La scadenza della durata è causa di scioglimento, ma non estingue da sola la società: segue la fase di liquidazione.
Art. 2273 c.c.
La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il termine per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.
La prosecuzione delle operazioni sociali dopo la scadenza può comportare la proroga tacita a tempo indeterminato; tale ipotesi è distinta dalla permanenza della società durante la liquidazione.
Art. 2315 c.c.
L' art. 2295 , n. 9 c.c. in tema di società in nome collettivo, applicabile anche alle società in accomandita semplice in virtù del rimando di cui all' art. 2315 c.c., prevede che nell'atto costitutivo delle società ne sia indicata anche la durata.
La disciplina richiamata per le società in nome collettivo in tema di indicazione della durata nell’atto costitutivo si applica anche alle società in accomandita semplice.
Art. 2312 c.c. e art. 2495 c.c.
Sono le disposizioni invocate dall’Agenzia sul tema dell’estinzione societaria; la Corte risolve la questione affermando che l’estinzione si verifica con la cancellazione dal Registro delle imprese, dopo la liquidazione.
Art. 5 D.P.R. 917/1986 (TUIR)
La Commissione regionale ha errato nel ritenere che la scadenza del termine di durata, ex se, abbia comportato l'estinzione della società, con liberazione del socio dalla obbligazione tributaria scaturente dall' art. 5 del Tuir, pur a fronte dello svolgimento, da parte della società, di operazioni commerciali con emissione di fattura, e ritenendo irrilevante l'elemento della permanenza della iscrizione al registro imprese, nell'anno in esame, della società e del ricorrente, in qualità di socio accomandarlo.
Per le società di persone, il reddito sociale è imputato ai soci secondo la disciplina tributaria richiamata; la scadenza della durata, senza estinzione della società, non libera di per sé il socio dall’obbligazione tributaria.
Art. 14 D.Lgs. 546/1992
Pertanto, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' art. 14, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Quando la controversia tributaria richiede la partecipazione necessaria di più soggetti, il giudice deve integrare il contraddittorio; l’omissione determina nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio.
Art. 29 D.Lgs. 546/1992
Pertanto, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' art. 14, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
La riunione dei procedimenti è possibile secondo la disposizione richiamata, ma non sostituisce la necessità che il contraddittorio coinvolga tutti i litisconsorti necessari.
Massime di principio
- La scadenza del termine previsto nell’atto costitutivo scioglie la società, ma non la estingue automaticamente: l’estinzione si realizza con la cancellazione dal Registro delle imprese, dopo la liquidazione.
- Fino all’estinzione della società, la qualità di socio non viene meno per il solo decorso del termine di durata; la proroga tacita per prosecuzione delle operazioni è un’ulteriore fattispecie, non una condizione necessaria perché la società continui a esistere durante la liquidazione.
- Nelle controversie sull’accertamento del reddito di una società di persone e sulla sua imputazione ai soci, la posizione può essere inscindibile: se ricorre il litisconsorzio necessario, devono partecipare al giudizio tutti i soggetti interessati e l’omissione comporta la nullità dell’intero processo.
- La cassazione con rinvio per nullità processuale non decide nel merito la fondatezza dell’accertamento o delle sanzioni: queste questioni devono essere riesaminate dopo la corretta instaurazione del contraddittorio.
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