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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21702/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione costi contabilizzati da una società e riferiti a fatture emesse da terzi, ritenendoli non inerenti e quindi indeducibili. I contribuenti hanno impugnato l'accertamento; il ricorso è stato respinto in primo grado e in appello dalla CTR Emilia-Romagna. In cassazione hanno proposto tre motivi: (1) nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto abilitato, deducendo violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 21-septies L. 241/1990; (2) violazione delle norme sull'inerenza e sulla fatturazione IVA, sostenendo che la CTR avesse attribuito eccessivo rilievo a presunzioni e non avesse considerato l'effettivo pagamento delle fatture e la relazione dei costi con l'attività d'impresa; (3) omesso esame e/o violazione di legge per non aver valorizzato la buona fede del socio unico e l'archiviazione del procedimento penale per uso di fatture false, oltre alla prospettata nozione ampia di inerenza. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione non risultava dedotta nei gradi di merito e, comunque, il motivo era non specifico poiché non descriveva concretamente quale funzionario avesse sottoscritto l'atto e in che modo mancasse la delega. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la CTR aveva fondato il giudizio di non inerenza sull'inesistenza del rapporto sottostante alle fatture, desunta da plurimi elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, e che il pagamento delle fatture, da solo, non prova la deducibilità né il diritto alla detrazione IVA. Ha ritenuto il terzo motivo al limite dell'inammissibilità e comunque infondato, perché non indicava un fatto storico decisivo omesso dalla CTR; l'archiviazione penale non produce effetti automatici nel giudizio tributario e costituisce solo un elemento valutabile insieme agli altri, mentre la ricostruzione della CTR sull'operatività di fatture per operazioni inesistenti era una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    la mancanza di sottoscrizione valida dell'avviso può essere dedotta come vizio dell'atto, ma nel caso concreto il motivo è stato dichiarato inammissibile per novità e difetto di specificità

  • art. 21-septies L. 241/1990

    richiamato a sostegno della tesi di nullità dell'avviso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 109 d.P.R. 600/1973

    richiamato in tema di deducibilità dei costi e inerenza

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    richiamato in tema di fatturazione e detrazione IVA

  • art. 2779 c.c.

    richiamato nel corredo normativo dei motivi, senza un autonomo rilievo decisivo nella ratio

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione di legge; la Corte ha distinto tra censure di diritto e contestazioni di merito

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    può riguardare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente invocare questioni giuridiche o rivalutazioni del merito

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, per effetto della struttura impugnatoria, i vizi dell'atto devono essere dedotti nei gradi di merito: non è ammissibile in cassazione censurare un vizio dell'avviso diverso da quelli originariamente allegati, né invocarne il rilievo d'ufficio per la prima volta.
  • Una censura di nullità dell'avviso di accertamento deve essere specifica e concretamente riferita all'atto impugnato; chi deduce difetto di sottoscrizione o di delega deve indicare quale soggetto abbia firmato l'atto e perché, nel caso concreto, la firma sia invalida.
  • In tema di imposte sui redditi e IVA, la mera prova del pagamento delle fatture non è sufficiente a dimostrare la deducibilità del costo o la legittimità della detrazione: occorre anche provare l'effettiva esistenza e l'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa.
  • Quando l'Ufficio contesta fatture relative a operazioni inesistenti, può assolvere al proprio onere probatorio anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; a quel punto grava sul contribuente la prova della fonte legittima del costo o della detrazione.
  • L'archiviazione del procedimento penale relativo ai medesimi fatti non ha efficacia vincolante nel processo tributario: è solo un elemento probatorio liberamente valutabile insieme alle altre risultanze istruttorie.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per riproporre questioni di diritto già decise.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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