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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36521/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una professionista per maggiori redditi relativi agli anni d’imposta 2007-2010, fondato sia su elementi acquisiti presso compagnie di assicurazione sia su indagini bancarie, comprese movimentazioni riferite anche a conti intestati alla madre della contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello della contribuente, escludendo dalle basi dell’accertamento le risultanze bancarie e ritenendo superata la questione dell’asserita illegittimità dell’accesso al domicilio. L’Agenzia ricorreva per cassazione denunciando, con il primo e il terzo motivo, la violazione della disciplina sulle indagini bancarie e sull’onere della prova, perché la CTR aveva escluso del tutto la rilevanza delle movimentazioni bancarie e aveva erroneamente limitato tale strumento ai soli imprenditori; con il secondo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi, in via subordinata. La contribuente proponeva ricorso incidentale con due motivi: il primo sulla pretesa nullità della notificazione dell’avviso per l’anno 2007 e la conseguente decadenza dell’Ufficio, il secondo sull’asserita necessità dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l’accesso eseguito presso l’abitazione/studio e sulla inutilizzabilità degli elementi acquisiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, dichiarando assorbito il secondo. Ha invece rigettato integralmente il ricorso incidentale della contribuente. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. È stato inoltre disposto, per il rigetto del ricorso incidentale proposto dopo il 30 gennaio 2013, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le risultanze dei conti bancari possono essere utilizzate come presunzione legale di maggior reddito nei confronti della generalità dei contribuenti; il contribuente può superarla solo con prova analitica della riferibilità delle singole movimentazioni a redditi già dichiarati o ad operazioni non imponibili.

  • art. 51, primo comma, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Consente l’utilizzo dei dati e degli elementi acquisiti dai rapporti bancari anche ai fini IVA, secondo la medesima logica presuntiva richiamata per l’accertamento reddituale.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di dimostrare che i versamenti o prelevamenti non costituiscono materia imponibile grava sul contribuente, in forza dell’inversione probatoria prevista dalla disciplina speciale.

  • art. 2727 c.c.

    Le movimentazioni bancarie costituiscono fonte di presunzione, ma la presunzione legale speciale esime dall’applicazione dei requisiti delle presunzioni semplici.

  • art. 2728 c.c.

    La presunzione legale opera a favore dell’Amministrazione e impone al contribuente una prova contraria specifica e analitica.

  • art. 3, primo comma, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte richiama la disciplina degli accertamenti sui redditi diversi da quelli d’impresa, ribadendo che le indagini bancarie non sono limitate alle imprese.

  • art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L’accesso presso locali diversi dal domicilio privato non richiede l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica; la garanzia rafforzata vale solo per l’abitazione privata.

  • art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L’eventuale inutilizzabilità colpisce i documenti rinvenuti a seguito di accesso non autorizzato nel domicilio, non l’intero accertamento; è necessario indicare specificamente i documenti colpiti.

  • art. 3 l. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamato dalla contribuente in tema di notificazione, ma ritenuto non decisivo ai fini della nullità dedotta.

  • art. 137 c.p.c.

    Richiamato dalla contribuente in tema di notificazione, ma la Corte esclude che l’erronea collocazione della relata comporti, di per sé, nullità sostanziale dell’atto.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Evocato nel motivo incidentale sulla decadenza per notificazione, ma il ricorso è rigettato perché la notifica ha comunque raggiunto lo scopo.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel motivo incidentale sulla notificazione dell’avviso di accertamento; la Corte ritiene sanata l’irregolarità ove l’atto sia comunque pervenuto a conoscenza del destinatario.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso incidentale proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria nella fase camerale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per le violazioni di legge denunciate sia dall’Agenzia sia dalla contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto dalla contribuente sul preteso difetto di validità della notificazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il vizio dedotto in via subordinata dall’Agenzia per omesso esame di fatti decisivi, motivo poi assorbito.

  • art. 14 Cost.

    La tutela dell’inviolabilità del domicilio privato giustifica la necessità di autorizzazione per gli accessi nell’abitazione, non per i locali professionali.

Massime di principio

  • Le indagini bancarie costituiscono un legittimo strumento di accertamento tributario utilizzabile non solo nei confronti degli imprenditori, ma della generalità dei contribuenti, comprese le persone fisiche esercenti attività professionale.
  • Per i versamenti sui conti correnti opera una presunzione legale di maggiore reddito o compenso che non richiede i requisiti delle presunzioni semplici; il contribuente può vincerla solo con prova analitica e puntuale della riferibilità di ogni singola movimentazione a somme già dichiarate o a operazioni non imponibili.
  • Quanto ai prelevamenti, la valenza presuntiva è limitata ai titolari di reddito d’impresa; per i lavoratori autonomi la Corte richiama il diverso regime derivante dall’intervento della Corte costituzionale.
  • Le movimentazioni bancarie possono essere riferite anche a conti intestati a familiari del contribuente, quando emergano elementi sintomatici idonei a collegare quei rapporti all’attività del contribuente stesso.
  • L’irregolarità formale della notificazione non determina di per sé nullità dell’atto impositivo se l’atto ha comunque raggiunto lo scopo di portare il contenuto a conoscenza del destinatario, e la nullità va fatta valere con contestazioni specifiche sulla completezza o identità dell’atto notificato.
  • L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica è necessaria solo per l’accesso al domicilio privato; non è richiesta per l’accesso a locali adibiti a studio professionale, salvo che risulti in concreto l’uso abitativo e la violazione del domicilio.
  • La sanzione di inutilizzabilità prevista per accessi illegittimi opera sui singoli documenti acquisiti e non travolge automaticamente l’intero accertamento, sicché la parte deve indicare in modo specifico quali documenti sarebbero inutilizzabili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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