Cassazione Civile, Ordinanza n. 34161/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impiego di più lavoratori presso un'azienda ospedaliera, formalmente alle dipendenze di una società cooperativa ma, secondo gli interessati, svolgendo in concreto mansioni riconducibili alle esigenze ordinarie di assistenza socio-sanitaria dell'azienda utilizzatrice. Gli originari ricorrenti avevano chiesto l'accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'azienda ospedaliera, con inquadramento come operatori socio-sanitari, riammissione in servizio e pagamento delle differenze retributive maturate e maturande, sostenendo la sussistenza di una illecita intermediazione di manodopera. In cassazione, i ricorrenti residui hanno dedotto: 1) omessa pronuncia sulla natura giuridica dell'azienda ospedaliera, che assumevano privatistica; 2) erronea applicazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, sostenendo che il divieto di costituzione del rapporto ope iudicis non operasse per assunzioni non concorsuali ex art. 35, lett. b), dello stesso decreto; 3) erroneo diniego del risarcimento del danno, invocando perdita di chance e applicazione del c.d. danno comunitario; 4) illegittimo mancato accoglimento della domanda subordinata di parificazione economica alle retribuzioni del personale dipendente dell'azienda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per gli originari ricorrenti che hanno depositato rinuncia al ricorso, senza liquidazione delle spese per mancata difesa dell'azienda intimata. Quanto ai ricorrenti rimasti in causa, ha rigettato tutti i motivi: ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente qualificato l'azienda ospedaliera come amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 165/2001; ha confermato che, nel pubblico impiego privatizzato, la violazione delle regole di assunzione non può mai determinare la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, per il divieto posto dall'art. 36 d.lgs. 165/2001 e per il principio di buon andamento della PA; ha ritenuto infondato il preteso diritto al risarcimento, escludendo che il danno potesse identificarsi nella mera perdita di chance di ottenere il posto e chiarendo che il precedente sul danno comunitario riguarda la reiterazione abusiva di contratti a termine, non una successione di contratti di appalto; ha inoltre rilevato che non era stata proposta una specifica domanda di danno patrimoniale commisurata alle differenze retributive del CCNL Sanità. È stato quindi disposto il rigetto del ricorso per i ricorrenti rimasti e, per costoro, l'ulteriore conseguenza del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
richiamato come parametro del buon andamento e del corretto accesso al pubblico impiego, a sostegno del divieto di conversione del rapporto
richiamato per evidenziare che l'assunzione nel pubblico impiego deve avvenire secondo le regole legali previste, ma la loro violazione non consente la costituzione giudiziale del rapporto a tempo indeterminato
interpretato nel senso che, nel pubblico impiego privatizzato, la violazione delle disposizioni imperative sull'assunzione non può mai comportare la trasformazione del rapporto in un rapporto stabile
art. 86, comma 9, d.lgs. n. 276/2003
richiamato dai ricorrenti nel tentativo di qualificare la fattispecie come intermediazione illecita di manodopera
richiamato dai ricorrenti nel quadro della dedotta illegittimità del sistema di avviamento e assunzione
invocato per sostenere l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla natura giuridica dell'azienda
richiamato nel quarto motivo di ricorso in relazione alla domanda risarcitoria subordinata
citato dai ricorrenti a sostegno della pretesa risarcitoria e della tutela retributiva
direttiva 1999/70/UE
invocata dai ricorrenti per sostenere l'applicabilità della tutela contro l'abuso dell'impiego a termine
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto, nei confronti dei ricorrenti soccombenti, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la violazione delle regole imperative di assunzione non può essere sanata dal giudice mediante costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, poiché tale esito contrasterebbe con l'art. 36 d.lgs. 165/2001 e con il principio di buon andamento.
- Ai fini della qualificazione dell'ente, le aziende del Servizio Sanitario Nazionale rientrano tra le amministrazioni pubbliche, con conseguente applicazione del regime speciale del pubblico impiego e delle limitazioni alla conversione del rapporto.
- La domanda risarcitoria non può essere fondata sulla sola allegazione della perdita di una chance di ottenere l'assunzione, se non è dimostrato un diritto all'accesso al posto né il concreto pregiudizio subito.
- Il principio elaborato sul c.d. danno comunitario per l'abuso di contratti a termine non è automaticamente estensibile a vicende di mera intermediazione o somministrazione/appalto di manodopera.
- Chi chiede il risarcimento o il riconoscimento economico di differenze retributive deve formulare una domanda specifica e coerente con il petitum fatto valere, non essendo sufficiente una generica richiesta di parificazione economica.
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