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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34151/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di numerosi dipendenti volta a ottenere il riconoscimento del diritto alla retribuzione del tempo impiegato ogni giorno per indossare e togliere la divisa di servizio, quantificato in dieci minuti per ciascun giorno lavorativo. La Corte d'appello, quale giudice di rinvio, aveva rigettato la domanda ritenendo non provata dai lavoratori l'effettiva prestazione nelle singole giornate di lavoro e quindi il tempo di lavoro effettivo rispetto al quale chiedevano la retribuzione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione del giudicato interno, assumendo che la questione del quantum debeatur fosse già coperta da giudicato; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte considerato gli elementi istruttori che dimostravano le giornate effettivamente lavorate; 3) violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che spettasse al datore di lavoro provare eventuali assenze o la mancata coincidenza tra giornate lavorate e durata complessiva della prestazione; 4) violazione delle norme su esibizione, valutazione della prova e correttezza/buona fede, per non aver valorizzato il mancato rispetto dell'ordine di esibizione dei prospetti orari, che avrebbe dovuto operare come ammissione implicita; 5) omesso esame e motivazione insufficiente sulla CTU svolta per il numero complessivo delle giornate di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che l'onere di provare le eventuali assenze dei dipendenti e quindi la non debenza, totale o parziale, della retribuzione spettasse al datore di lavoro, il quale non aveva fornito tale prova e non aveva neppure ottemperato all'ordine di esibizione dei prospetti di presenza e orari. Ha rigettato il primo motivo, escludendo che vi fosse giudicato interno sul quantum perché, per effetto della precedente cassazione, era rimasto sub iudice anche quel profilo; ha rigettato il secondo motivo perché tendeva a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha dichiarato assorbiti i restanti motivi. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.c.

    la cassazione della decisione rescindente si estende anche al parametro del quantum debeatur, sicché in rinvio può restare sub iudice anche il profilo quantitativo della pretesa

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare le circostanze impeditivi o estintive della pretesa, come le eventuali assenze dei lavoratori, grava sul datore di lavoro

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di contestazione e oneri difensivi della parte convenuta

  • art. 167, comma 1, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di onere di contestazione delle allegazioni attoree

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro della valutazione delle prove

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato in relazione all'ordine di esibizione documentale e alle conseguenze del mancato adempimento

  • artt. 1175, 1176, 1337, 1366 e 1375 c.c.

    richiamati dai ricorrenti per sostenere che il comportamento processuale della datrice di lavoro violasse doveri di correttezza e buona fede

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, quando la cassazione della sentenza rescindente investe anche il presupposto del quantum debeatur, il giudicato interno non copre la quantificazione della pretesa se essa dipende ancora dalla verifica dell'an debeatur.
  • Nel contenzioso sul pagamento di una componente retributiva connessa al tempo di lavoro, spetta al datore di lavoro provare le circostanze di fatto che escludono o riducono la debenza, come le specifiche assenze del dipendente o la non corrispondenza tra giornate lavorate e prestazione retribuibile.
  • La mancata esibizione, da parte del datore di lavoro, della documentazione richiesta dal giudice non consente di spostare automaticamente l'onere della prova sui lavoratori, ma costituisce un elemento che può essere valutato in relazione all'inadempimento dell'ordine istruttorio.
  • In sede di legittimità non è possibile ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio sotto la veste del vizio di omesso esame, quando la censura si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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