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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34149/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un ex medico condotto, transitato nel sistema delle ASL, di ottenere il pagamento dell'indennità di specificità medica prevista dalla contrattazione collettiva dell'area dirigenza medica del S.S.N. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che gli ex medici condotti che non abbiano esercitato l'opzione per il rapporto esclusivo conservino un trattamento retributivo peculiare e omnicomprensivo, originariamente previsto dal d.P.R. n. 270/1987, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti per i dirigenti medici in rapporto esclusivo, tra cui l'indennità richiesta. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti dieci motivi, tutti incentrati su: errata interpretazione della disciplina normativa e contrattuale succedutasi nel tempo; asserita applicabilità dell'art. 1, comma 456, L. n. 205/2017; omesso esame di tale disposizione; violazione dei canoni ermeneutici contrattuali; mancato riconoscimento del giudicato formatosi su una precedente sentenza amministrativa favorevole; asserita violazione del principio di parità di trattamento e delle norme costituzionali e convenzionali; e nullità della decisione per contrasto con le norme sulla retribuzione dei dirigenti medici a tempo definito e non esclusivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi, trattati unitariamente per connessione logico-giuridica. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui gli ex medici condotti rimasti in rapporto non esclusivo con le ASL, per libera scelta di non esercitare l'opzione, si trovano in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del S.S.N. e conservano il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dall'art. 110 del d.P.R. n. 270/1987, con esclusione degli ulteriori emolumenti della contrattazione collettiva, ivi compresa l'indennità di specificità medica. Ha inoltre escluso che la sentenza amministrativa invocata potesse spiegare efficacia di giudicato nel presente giudizio e ha affermato che l'art. 1, comma 456, L. n. 205/2017 non ha riconosciuto un diritto retroattivo all'indennità, ma ha solo previsto uno stanziamento finalizzato a interventi perequativi da attuarsi secondo criteri ministeriali non ancora precisati. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 456, L. n. 205/2017

    "in ottemperanza alle sentenze del TAR Lazio ... e del Consiglio di Stato ... e per il completamento degli interventi perequativi ... è autorizzata la spesa ..."

    non riconosce direttamente il diritto all'indennità richiesta né impone la liquidazione retroattiva; prevede soltanto uno stanziamento da ripartire con criteri ministeriali finalizzati a interventi perequativi.

  • art. 54 CCNL 5.12.1996 per l'area della dirigenza medica del S.S.N.

    richiamato dal ricorrente come fonte dell'indennità di specificità medica; la Corte, conformemente al proprio orientamento, ne esclude l'applicabilità agli ex medici condotti non esclusivi.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    il divieto di trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi non è parametro per sindacare le differenziazioni operate dalla contrattazione collettiva.

  • art. 110 d.P.R. n. 270/1987

    costituisce la base del trattamento retributivo omnicomprensivo degli ex medici condotti che non abbiano optato per il tempo pieno o esclusivo, escludendo l'aggiunta di ulteriori emolumenti.

  • art. 133, comma 2, d.P.R. n. 384/1990

    richiamato dal ricorrente come disposizione successivamente annullata e non più utilizzabile per la tesi avversaria.

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere l'efficacia di giudicato della precedente sentenza amministrativa; la Corte esclude che quel precedente possa vincolare il presente giudizio.

  • artt. 1362 c.c. e 1363 c.c.

    invocati per censurare l'interpretazione delle clausole collettive; la Corte li reputa non violati perché l'interpretazione seguita è conforme al consolidato orientamento di legittimità.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato nei motivi ermeneutici; non conduce a una lettura diversa da quella accolta dalla Corte.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    non impediscono la conclusione sulla differenziazione retributiva degli ex medici condotti, secondo la Corte.

  • artt. 24, 111 e 113 Cost.

    richiamati per sostenere la lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale; la Corte non ravvisa violazioni.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato nel decimo motivo, ma non utile a fondare la nullità prospettata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte rinvia ai propri precedenti conformi.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti di legge.

Massime di principio

  • Gli ex medici condotti che, transitando nelle ASL, non abbiano esercitato l'opzione per il rapporto esclusivo conservano un trattamento retributivo peculiare e omnicomprensivo, non assimilabile in tutto e per tutto al trattamento dei dirigenti medici del S.S.N. con rapporto esclusivo.
  • L'indennità di specificità medica prevista dalla contrattazione collettiva per la dirigenza medica non spetta, secondo l'orientamento consolidato, agli ex medici condotti rimasti in rapporto non esclusivo con la ASL, perché per essi opera il diverso regime economico originariamente previsto dal d.P.R. n. 270/1987.
  • L'art. 45 d.lgs. n. 165/2001 vieta trattamenti individuali difformi rispetto al contratto collettivo, ma non costituisce parametro per invalidare differenziazioni economiche stabilite proprio dalla contrattazione collettiva.
  • Una precedente sentenza amministrativa favorevole non può essere invocata come giudicato idoneo a imporre il riconoscimento di un emolumento quando il rapporto giuridico dedotto in giudizio è regolato da un diverso assetto normativo e contrattuale non coincidente con quello oggetto del precedente.
  • Una disposizione di legge che stanzi risorse per finalità perequative non equivale, di per sé, a riconoscimento immediato e retroattivo di un diritto soggettivo a un determinato emolumento, se mancano criteri applicativi e una previsione espressa di attribuzione del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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