Cassazione Civile, Ordinanza n. 34094/2023 del 06/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente in servizio presso l'INPS ha agito per ottenere il pagamento dell'indennità di prima sistemazione nella misura originariamente prevista dalla contrattazione collettiva di settore, contestando la riduzione operata dall'ente in applicazione della l. n. 183/2011. In appello la domanda era stata respinta sul presupposto che la sopravvenuta disciplina legislativa avesse reso recessive le clausole collettive più favorevoli. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle norme sulla quantificazione dell'indennità, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina contrattuale del comparto e non quella prevista per il personale statale; 2) errata applicazione dell'art. 4, comma 44, l. n. 183/2011, poiché la disposizione riguarderebbe soltanto i dipendenti statali e non gli enti pubblici diversi dallo Stato; 3) violazione dell'art. 45 d.lgs. n. 165/2001, per asserita errata lettura del principio di parità di trattamento retributivo; 4) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato un parere del Dipartimento della Funzione Pubblica che sarebbe stato interpretativo della disciplina; 5) violazione dell'art. 2, comma 2, parte II, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1419 c.c., contestando che la legge sopravvenuta potesse prevalere sulla disciplina collettiva; 6) errori sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione. Ha ritenuto decisivo che l'art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 si riferisca soltanto ai dipendenti statali e non anche agli enti diversi dallo Stato, come l'INPS. Ha quindi escluso che quella norma potesse essere utilizzata per ridurre l'indennità dovuta al dipendente dell'ente previdenziale. La Corte ha inoltre osservato che la rubrica dell'articolo e la struttura interna della disposizione confermano la distinzione tra le misure rivolte ai Ministeri e quelle relative agli enti previdenziali, ai quali è lasciata autonomia organizzativa per conseguire obiettivi generali di risparmio. Conseguentemente, il diniego dell'indennità fondato sulla norma sopravvenuta è stato reputato illegittimo. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La disciplina del trattamento economico di missione e trasferimento dei dipendenti statali non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro di enti diversi dallo Stato; per tali enti operava, in origine, solo come parametro esterno ove richiamata o recepita.
art. 66 CCNL area VI dirigenza dell'1.8.2006
È la base contrattuale invocata dal lavoratore per l'indennità di prima sistemazione; la Corte ne riconosce la persistenza nei rapporti dell'ente, non essendo travolta dalla disciplina statale sopravvenuta richiamata dalla Corte d'appello.
È richiamato come parametro di interpretazione delle norme, ma la Corte valorizza soprattutto il dato letterale e sistematico per delimitare l'ambito soggettivo della legge sopravvenuta.
art. 4, comma 44, l. n. 183/2011
La disposizione è interpretata come riferita ai soli dipendenti statali e alle analoghe clausole dei contratti collettivi del comparto ministeri; non si estende agli enti previdenziali come l'INPS.
È evocato dal ricorrente per sostenere un principio di parità retributiva, ma la Corte non lo assume come base decisiva della soluzione.
art. 2, comma 2, parte II, d.lgs. n. 165/2001
La Corte d'appello lo aveva richiamato per fondare la prevalenza della legge sopravvenuta sulla disciplina collettiva; la Cassazione esclude che esso possa essere utilizzato in quel senso rispetto a un rapporto non compreso nell'ambito applicativo dell'art. 4, comma 44, l. n. 183/2011.
Invocato nel ricorso quale norma sulla nullità parziale/sostituzione automatica, ma non costituisce il fulcro della decisione di legittimità.
Richiamati nel sesto motivo in tema di spese di lite; la statuizione sulle spese resta assorbita dal rinvio.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
Richiamato dal ricorrente per la liquidazione dei compensi, ma non esaminato nel merito per l'accoglimento sul motivo principale.
Invocato ai fini della liquidazione delle spese, ma la relativa censura resta assorbita.
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Con la contrattualizzazione del pubblico impiego, le previgenti disposizioni speciali cessano di produrre effetti se non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva; la Corte usa tale dato per spiegare perché la disciplina statale non si estende automaticamente a tutti i comparti.
Massime di principio
- Le norme che incidono su trattamenti economici del personale pubblico vanno interpretate in modo rigoroso quanto all'ambito soggettivo di applicazione: una disposizione riferita ai dipendenti statali non può essere estesa in via analogica a enti pubblici diversi dallo Stato se il testo e la struttura della norma non lo consentono.
- Nell'interpretazione sistematica di una legge di spending review, la rubrica dell'articolo e la collocazione interna dei commi possono aiutare a delimitare i destinatari della disciplina, ma non possono essere usate per ampliare oltre il dato testuale l'ambito di applicazione della norma.
- Quando il legislatore fissa per determinati enti un obiettivo generale di risparmio lasciando loro autonomia organizzativa, non per questo si applicano automaticamente agli stessi le prescrizioni puntuali previste per altri comparti o per i Ministeri.
- Le disposizioni previgenti sul trattamento economico dei dipendenti statali non si estendono automaticamente ai rapporti di lavoro contrattualizzati di enti diversi dallo Stato, salvo espresso richiamo della contrattazione collettiva o della legge applicabile.
- Se la decisione di merito fonda il diniego di un emolumento su una norma sopravvenuta che non rientra nell'ambito soggettivo del rapporto controverso, tale decisione è censurabile in cassazione per violazione di legge.
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