Cassazione Civile, Ordinanza n. 34146/2023 del 06/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dipendenti avevano convenuto in giudizio l’ente ospedaliero pubblico chiedendo il pagamento di differenze retributive relative all’acconto mensile del compenso incentivante la produttività, assumendo che dovesse essere corrisposta la misura contrattualmente prevista e non solo l’importo effettivamente versato. Il Tribunale aveva accolto la domanda, prima sull’an e poi sul quantum; la Corte d’appello aveva confermato il diritto dei lavoratori, ma aveva ridotto l’ammontare riconosciuto. L’ente datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: con i primi due ha censurato la ritenuta legittimità di un criterio di distribuzione del premio basato sulla sola presenza in servizio, sostenendo che la contrattazione collettiva e la normativa sul pubblico impiego impongono il collegamento dell’incentivo ai risultati e agli obiettivi; con il terzo ha denunciato l’omessa considerazione del vincolo delle disponibilità finanziarie annuali; con il quarto e il quinto ha dedotto omessa pronuncia sui criteri selettivi di erogazione fissati dalla contrattazione collettiva; con il sesto ha contestato che gli accordi integrativi avessero ecceduto i limiti di competenza imposti dalla legge e dal CCNL.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo non conforme a diritto l’erogazione dell’acconto di produttività fondata esclusivamente sulla mera presenza in servizio. Ha applicato il principio secondo cui, anche prima del d.lgs. n. 150/2009, il sistema di produttività del comparto sanità non consentiva una distribuzione "a pioggia", ma richiedeva una distribuzione differenziata in relazione all’effettivo apporto del dipendente al raggiungimento dell’obiettivo, valutato dal dirigente. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 40 d.lgs. n. 165/2001
richiamato quale parametro per valutare i limiti della contrattazione integrativa nel pubblico impiego e la conformità del sistema premiale alla disciplina legale e collettiva
art. 1422 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla nullità delle clausole/accordi integrativi, quale norma sulla rilevabilità della nullità
artt. 46-47 CCNL 1.9.1995
interpretati nel senso che non consentono compensi collegati alla sola presenza in servizio, poiché la produttività va riferita all’apporto al conseguimento dell’obiettivo
art. 38 CCNL 7.4.1999
richiamato come fonte collettiva che disciplina il sistema di incentivazione, incompatibile con erogazioni automatiche sganciate dai risultati
art. 13 CCNL 10.4.2008
richiamato quale fonte collettiva invocata a sostegno del sistema premiale impugnato
art. 5 CCNL 31.7.2009
richiamato quale fonte collettiva invocata a sostegno del sistema premiale impugnato
art. 2, commi 1 e 2, Accordo Integrativo 2001
richiamato come base pattizia del criterio di corresponsione dell’acconto di produttività
art. 5, commi 1 e 2, Accordo Integrativo 2003
richiamato come base pattizia del criterio di corresponsione dell’acconto di produttività
art. 65 d.lgs. n. 150/2009
invocato per contestare la conformità degli accordi integrativi al nuovo sistema premiale introdotto dalla riforma
artt. 8, 40, commi 3, 3 bis e 3 quinquies d.lgs. n. 165/2001
richiamati per sostenere l’eccedenza dei limiti della contrattazione integrativa rispetto alla disciplina legale e nazionale
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
richiamato in relazione alla disciplina della retribuzione nel pubblico impiego e ai criteri di erogazione del compenso
art. 47, comma 5, CCNL 1.9.1995
richiamato come fonte collettiva che fissa criteri di selettività nell’erogazione del compenso incentivante
art. 4, comma 4, CCNL 7.4.1999
richiamato come fonte collettiva sui criteri di erogazione dell’incentivo
art. 38, comma 6, CCNL 7.4.1999
richiamato come fonte collettiva sui criteri di erogazione dell’incentivo
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
richiamato nel quinto motivo come parametro per censurare l’assetto pattizio dell’incentivo
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare omessa pronuncia sui criteri selettivi di erogazione dell’incentivo
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, i sistemi di produttività collettiva non possono essere strutturati come distribuzioni automatiche e indifferenziate basate sulla sola presenza in servizio, dovendo invece mantenere un collegamento con l’effettivo apporto del dipendente al raggiungimento dell’obiettivo.
- Le clausole della contrattazione integrativa che disciplinano incentivi e acconti di produttività devono essere interpretate in coerenza con le fonti legali e con il contratto collettivo nazionale, non potendo derogare in peius alla finalità di premialità legata a risultati ed efficienza.
- La sopravvenuta riforma del sistema premiale non esclude, di per sé, la possibilità di censurare clausole già incompatibili con la disciplina previgente, se il criterio adottato risultava sin dall’origine estraneo alla logica della produttività.
- Una clausola di incentivo è legittima solo se il criterio distributivo conserva una funzione selettiva e valutativa, rimessa al dirigente o al soggetto preposto alla misurazione dell’apporto individuale, e non se trasforma il premio in una componente retributiva fissa.
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