Cassazione Civile, Ordinanza n. 34093/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente dell'INPS aveva agito per ottenere il pagamento dell'indennità di prima sistemazione nella misura originariamente prevista dal contratto collettivo per un triennio, contestando la riduzione operata dall'ente dopo l'entrata in vigore della l. n. 183/2011. Il Tribunale di Verbania e poi la Corte d'appello di Torino avevano accolto la domanda, ritenendo che l'art. 4, comma 44, l. n. 183/2011, che sopprime per i dipendenti statali i maggiori oneri previsti dalla disciplina del trasferimento e dalle clausole collettive analoghe, non si applicasse ai dipendenti degli enti diversi dallo Stato, incluso l'INPS, e che quindi restasse efficace l'art. 66 del CCNL area VI dirigenza parastato 2002/2005. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 4, comma 44, l. n. 183/2011, della l. n. 836/1973, del CCNL area VI e dell'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la norma del 2011 avrebbe portata generale anche per il parastato, in ragione dell'obiettivo di contenimento della spesa pubblica; (2) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., per avere la Corte d'appello interpretato erroneamente la disciplina collettiva integrativa del trattamento economico dei dirigenti INPS, che secondo l'ente non contemplerebbe l'indennità di prima sistemazione come voce fissa, consentendone dunque l'erogazione in importi determinati unilateralmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo che l'art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 disciplini soltanto i dipendenti statali e non gli enti diversi dallo Stato, come l'INPS. Ha escluso che la rubrica della norma o la clausola relativa alla soppressione delle disposizioni analoghe nei contratti collettivi possano estenderne l'ambito soggettivo oltre quello statale. Ha inoltre valorizzato la struttura complessiva dell'art. 4, distinguendo il comma 44, riferito alle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, dal comma 66, che riguarda gli enti previdenziali e prevede solo obiettivi generali di risparmio da perseguire nell'ambito della loro autonomia organizzativa. Di conseguenza, la disciplina di cui alla l. n. 836/1973 e al CCNL richiamato restava operativa per i dipendenti dell'INPS, rendendo illegittimo il diniego dell'indennità secondo la riduzione unilaterale operata dall'ente. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità e complessità della questione.
Norme richiamate
art. 4, comma 44, l. n. 183/2011
ha ambito soggettivo limitato ai dipendenti statali; non si estende agli enti previdenziali diversi dallo Stato, né consente di disapplicare la contrattazione collettiva del parastato in materia di indennità di trasferimento.
art. 4, comma 66, l. n. 183/2011
contiene per gli enti previdenziali un obiettivo complessivo di risparmio di spesa da raggiungere nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non prescrizioni puntuali sulla soppressione di specifiche indennità.
l. n. 836/1973
le sue disposizioni relative al trattamento economico di missione e trasferimento erano direttamente applicabili solo ai dipendenti statali; per gli altri enti valevano come parametro esterno se richiamate o recepite.
art. 26 l. n. 836/1973
conferma che il trattamento dei dipendenti statali era pensato, per gli altri enti, come parametro di commisurazione esterno di istituti analoghi.
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
con la contrattualizzazione del pubblico impiego hanno cessato di produrre effetti le previgenti disposizioni speciali non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva.
art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dalla ricorrente a sostegno del trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato; nel caso non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
artt. 1362, 1363 e 1364 c.c.
i criteri di interpretazione del contratto collettivo non consentono di attribuire al testo un significato incompatibile con la disciplina di legge richiamata e con la struttura complessiva del sistema normativo.
Massime di principio
- Una norma di contenimento della spesa pubblica va interpretata secondo il suo ambito soggettivo e sistematico: se il testo e la collocazione nell'articolato la riferiscono ai dipendenti statali, non può essere estesa in via interpretativa a enti pubblici diversi dallo Stato.
- La rubrica di una disposizione può aiutare l'interpretazione solo se il testo è incerto, ma non può prevalere sul dato letterale e sulla struttura complessiva della legge quando questi chiariscono il perimetro applicativo della norma.
- Quando una legge prevede per gli enti previdenziali solo obiettivi generali di risparmio e lascia agli enti autonomia organizzativa, non si possono desumere da essa specifiche abrogazioni o soppressioni di singole voci retributive previste dalla contrattazione collettiva.
- Le norme previgenti sul trattamento economico dei dipendenti pubblici, se non espressamente richiamate dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego, restano applicabili solo nei limiti in cui la legge o il contratto collettivo lo prevedano espressamente.
- Se il diniego di un emolumento si fonda su una norma che non si applica al rapporto dedotto in giudizio, il rifiuto è illegittimo; la mancanza di una specifica voce nel contratto integrativo non autorizza l'amministrazione a determinare unilateralmente in riduzione un trattamento previsto dalla fonte collettiva superiore.
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