Cassazione Civile, Ordinanza n. 34123/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente dell'INPS aveva chiesto il pagamento dell'indennità di prima sistemazione nella misura originariamente prevista dalla contrattazione collettiva per un triennio, contestando la riduzione operata dall'ente dopo l'entrata in vigore dell'art. 4, comma 44, della l. n. 183/2011. La Corte d'appello aveva ritenuto che la norma sopravvenuta, in funzione di contenimento della spesa pubblica, rendesse immediatamente recessive le clausole contrattuali più favorevoli, confermando la riduzione dell'indennità. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: violazione dell'art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 perché la norma non avrebbe comportato l'abolizione dell'indennità; violazione degli artt. 21 l. n. 836/1973 e 12 preleggi per disparità di trattamento rispetto ai dirigenti statali; errata applicazione dell'art. 4, comma 44, e dell'art. 66 l. n. 183/2011 per avere applicato la disciplina del personale statale invece di quella contrattuale del parastato; omesso esame del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8.7.2016, ritenuto interpretazione autentica; violazione di varie norme per sostenere l'autonomia regolamentare dei due comparti della pubblica amministrazione e quindi l'inapplicabilità della disciplina statale all'INPS.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il ricorso: ha interpretato l'art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 come disposizione riferita solo ai dipendenti statali e non agli enti diversi dallo Stato, quale l'INPS. Ha evidenziato che il comma 44 si colloca nel blocco di norme indirizzate ai Ministeri e al Ministero dell'economia, mentre il comma 66 disciplina separatamente gli obiettivi di risparmio per gli enti previdenziali, lasciando loro autonomia organizzativa nella scelta delle misure di razionalizzazione. Ha inoltre rilevato che la legge n. 836/1973 non era direttamente applicabile al personale degli enti diversi dallo Stato, salvo espresso richiamo contrattuale, presente solo per comparti statali. Conseguentemente, il diniego dell'indennità fondato sulla norma del comma 44 è stato giudicato illegittimo. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4, comma 44, l. n. 183/2011
La disposizione sul contenimento della spesa e sulla soppressione dei maggiori oneri è riferita ai dipendenti statali e ai contratti collettivi del comparto ministeri, non ai rapporti di lavoro degli enti previdenziali come l'INPS.
La norma fissa obiettivi di risparmio per gli enti previdenziali, da perseguire nell'ambito della loro autonomia organizzativa, senza imporre direttamente le prescrizioni del comma 44.
Le disposizioni sul trattamento economico di missione e trasferimento dei dipendenti statali non erano direttamente applicabili al personale di amministrazioni diverse da quella statale.
art. 12 delle preleggi
Richiamato nei motivi di ricorso per la corretta interpretazione della disciplina, ma la Corte ha risolto la questione soprattutto in base alla collocazione sistematica e al dato letterale delle norme.
art. 1, comma 264, l. n. 266/2005
Richiamato nel quinto motivo come norma di coordinamento con la disciplina invocata.
art. 74, l. n. 29/1993
Richiamato nel quinto motivo a sostegno dell'autonomia regolamentare dei comparti pubblici.
Richiamato nel quinto motivo nel quadro della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato.
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Con la contrattualizzazione del pubblico impiego cessano di produrre effetti le previgenti disposizioni speciali non richiamate dalla contrattazione collettiva.
La disciplina statale è assunta come parametro esterno di commisurazione per altri enti, confermando che non si applica direttamente ai loro dipendenti.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, una norma di contenimento della spesa rivolta espressamente ai dipendenti statali non si estende automaticamente ai dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato, se il testo e la collocazione sistematica della disposizione indicano un ambito soggettivo ristretto.
- Quando il legislatore prevede per enti previdenziali un obiettivo generale di risparmio e salva la loro autonomia organizzativa, non possono desumersi da tale previsione l'automatica applicazione di singole prescrizioni dettate per un diverso comparto dell'amministrazione statale.
- Le norme previgenti sul trattamento economico dei dipendenti statali non sono direttamente applicabili agli enti diversi dallo Stato, salvo espresso richiamo legislativo o contrattuale; in mancanza, esse possono al più fungere da parametro esterno.
- L'interpretazione di una disposizione va condotta valorizzando il dato letterale, la collocazione sistematica e l'assetto complessivo della disciplina, senza attribuire efficacia estensiva a previsioni limitative dirette a categorie espressamente individuate.
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