Cassazione Civile, Ordinanza n. 27046/2021 del 06/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza nei confronti di un odontoiatra, l'Ufficio emise avviso di accertamento IRPEF per l'anno 1993, con metodo analitico-induttivo, contestando l'omessa contabilizzazione di compensi per prestazioni professionali e recuperando a tassazione maggior reddito, imposte, sanzioni e accessori. La C.T.R. della Puglia, dopo un primo annullamento poi cassato con rinvio, ritenne legittimo l'atto valorizzando la differenza tra protesi dentarie acquistate e protesi fatturate, considerata presunzione grave, precisa e concordante, e il mancato assolvimento dell'onere della prova contraria. Il contribuente ricorse per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa motivazione, per non avere esaminato tutti gli elementi di causa; (2) omesso esame di fatto decisivo, deducendo che non era stata esaminata l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto per mancata allegazione degli atti richiamati nel PVC e la carenza di prova dell'Amministrazione, anche per mancato deposito del PVC; (3) omesso esame della nullità dell'avviso ex art. 42 d.P.R. 600/1973 per difetto di sottoscrizione, ma la censura era nuova perché non risultava proposta nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza regionale, ritenendo che la motivazione fosse logicamente coerente e sufficiente, quindi non apparente né affetta da anomalia denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha poi osservato che il secondo motivo, pur formalmente prospettato come omesso esame di fatto decisivo, in sostanza attaccava una pretesa omessa pronuncia; tuttavia non vi era omessa pronuncia perché il rigetto della domanda di annullamento implicava il rigetto delle eccezioni incompatibili, comprese quelle sulla motivazione dell'atto e sulla prova. Infine, il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione relativa alla mancanza di sottoscrizione dell'avviso, non essendo stata allegata la sua deduzione nei precedenti gradi di giudizio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente, nel caso esaminato, un accertamento analitico-induttivo del maggior reddito sulla base di elementi presuntivi relativi a compensi professionali non contabilizzati.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro corretto per denunciare nullità della sentenza o omessa pronuncia, non già per censurare genericamente la motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel testo è richiamato nel perimetro del sindacato di legittimità come novellato, limitato ai soli casi previsti dalla giurisprudenza di legittimità; non consente di sindacare la motivazione semplicemente insufficiente se non nei limiti dell'anomalia motivazionale.
art. 36, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma sul contenuto della sentenza tributaria, ma la Corte ritiene soddisfatto l'obbligo motivazionale.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, ritenuta nel caso non apparente.
Richiamato per il requisito della motivazione, ritenuto rispettato.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la carenza di prova dell'Ufficio; la Corte ribadisce che la ripresa si fondava su elementi presuntivi ritenuti sufficienti e sulla mancata prova contraria del contribuente.
L'omesso esame di un'eccezione integra, in astratto, vizio di omessa pronuncia; tuttavia il vizio è escluso quando la decisione impugnata sia logicamente incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione, configurando rigetto implicito.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato quale parametro della validità dell'avviso di accertamento per sottoscrizione; la relativa censura è dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della statuizione sull'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la motivazione della sentenza è apparente solo quando manchi l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto, oppure quando sussistano anomalie motivazionali radicali; non basta la mera insoddisfazione del ricorrente per la valutazione degli elementi di causa.
- La denuncia di omessa pronuncia va sussunta nell'art. 360, n. 4, c.p.c.; tuttavia il vizio non sussiste quando la decisione impugnata sia incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione o della domanda, realizzandosi un rigetto implicito.
- Nel processo tributario l'accertamento analitico-induttivo può fondarsi su elementi presuntivi relativi all'attività professionale, purché i dati valorizzati siano idonei a integrare una presunzione grave, precisa e concordante e il contribuente non fornisca prova contraria.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, come la deduzione della nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, se non risulta che siano state ritualmente proposte nei precedenti gradi di merito.
- Quando la sentenza di merito dà conto della base fattuale dell'accertamento e del percorso logico seguito, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito delle prove.
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